CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – ORDINANZA DEL 01/03/2021 N. 1752

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01752/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04826/2020 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4826 del 2020, proposto da

- OMISSIS - Limited (In Liquidation- OMISSIS -  S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Mario Libertini, Alberto Toffoletto, Luca Toffoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane 161; Torino Fc S.p.A. non costituito in giudizio; Acf Fiorentina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Anglani, Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - OMISSIS -  Limited, - OMISSIS -  Llc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore, Francesco Goisis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03264/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di Lega Nazionale Professionisti Serie A e di Acf Fiorentina S.p.A. e di - OMISSIS -  Limited e di - OMISSIS -  Llc;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Emilio De Giorgi, A. R. Cassano, Giuliano Berruti, Mario Libertini, Luca Toffoletti, Martinelli, Padellaro e Simeoli dello Stato, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;

Considerato che:

- con motivo d’appello denunciante la violazione del principio di collegialità, - OMISSIS - S.r.l. deduce error in iudicando della sentenza impugnata, per non aver annullato il provvedimento, adottato in un periodo di “vacanza” della Presidenza dell’AGCM da un collegio composto di soli due membri, in violazione del principio di collegialità e sulla base di un regolamento secondo cui il voto del componente più anziano prevale sempre in caso di parità. Secondo l’appellante, la presenza del Presidente titolare sarebbe imprescindibile. Ciò sarebbe stabilito anche nel Regolamento (art. 6, c. 1), che consente una deroga a tale principio nelle sole ipotesi eccezionali (tipicamente individuate) di “assenza” o di “impedimento” del Presidente (artt. 7, c. 1 e 3, c. 2), e non anche quando si verifichi la (diversa) situazione di “vacanza”;

- in un caso similare, la Sezione (ordinanza n. 8072 del 15/12/20) ha ritenuto necessario acquisire un chiarimento dall’Autorità in ordine ai risultati della votazione sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato in prime cure;

- anche nel giudizio in esame, occorre che l’Autorità chiarisca: a) se nel momento in cui è stato adottato il provvedimento era già intervenuta la nomina del Presidente e le ragioni dell’assenza dello stesso (se in ipotesi dovuta a mero impedimento temporaneo o ad effettiva vacanza del posto); b) se il provvedimento sia stato adottato con la votazione unanime dei due componenti dell’Autorità al tempo in carica ovvero con il voto prevalente del solo componente facente funzioni di Presidente;

- al predetto incombente istruttorio l’Autorità provvederà con relazione da depositarsi in giudizio entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, unitamente a copia della documentazione rilevante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), dispone gli incombenti istruttori a carico dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi e nei termini di cui in motivazione e rinvia la discussione all’udienza pubblica del 15 aprile 2021

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
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