CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA – ORDINANZA DEL 26/04/2021 N. 3344
Pubblicato il 26/04/2021
N. 03344/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04826/2020 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4826 del 2020, proposto da
- OMISSIS - Limited, - OMISSIS - S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Emilio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Berruti, Mario Libertini, Alberto Toffoletto e Luca Toffoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuliano Berruti in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161; Torino Fc S.p.A. non costituito in giudizio; Acf Fiorentina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Anglani ed Angelo Raffaele Cassano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - OMISSIS - Limited, - OMISSIS - Llc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Cicala, Luca Pescatore e Francesco Goisis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 3264/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2021 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Emilio De Giorgi, Andrea Fedeli, A.R. Cassano, Andrea Cicala, Francesco Goisis, Giuliano Berruti, Mario Libertini e Luca Toffoletti, in collegamento da remoto, ai sensi degli artt. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Rilevato che:
- la società, a sostegno della propria prospettazione, tra l’altro, evidenzia: a) che la Procura della Repubblica aveva deciso di archiviare le indagini proprio sulla possibile turbativa delle aste per i diritti audiovisivi esteri relativi al Campionato per le gare 2009, 2011 e 2014, basandosi sul medesimo impianto probatorio dell’Autorità; b) che, secondo il GIP, non era possibile ravvisare alcun danno nei confronti della Lega (che, lungi dall’incassare importi penalizzanti, “ha addirittura massimizzato i guadagni con un incremento esponenziale abbondantemente superiore ai guadagni che la stessa Lega aveva ritenuto di preventivare in relazione alle singole gare”);
- a tal fine, sono stati prodotti in causa il decreto di archiviazione, il provvedimento di rigetto delle richiesta delle misure cautelari e l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame;
ritenuto che:
- fermo il principio di reciproca autonomia, sul piano processuale, tra il presente giudizio ed il procedimento penale e, dal punto di vista sostanziale, tra l’illecito antitrust rispetto alle ipotesi criminose contestate, il Collegio stima utile che l’Autorità chiarisca, dal punto di vista fattuale, le circostanze di cui ai due predetti rilievi della società, specificando in particolare se i fatti storici oggetto del procedimento penale sono i medesimi di quelli oggetto del provvedimento impugnato (avuto riguardo al fatto che quest’ultimo è stato adottato in data 24 aprile 2019, mentre il decreto di archiviazione del GIP risale al 19 aprile 2018) e se, nel provvedimento impugnato, sono stati valorizzati anche ulteriori e diversi elementi rispetto a quelli valorizzati dall’Autorità giudiziaria;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione, al quale l’Autorità provvederà con breve relazione da depositarsi in giudizio entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.
Rimette al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di discussione, all’esito di detto deposito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore