T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 06/05/2021 N. 2608
Pubblicato il 06/05/2021
N. 02608/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03981/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3981 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano e Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via Xxiv Maggio n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS-e della decisione n. 20, Prot. -OMISSIS-emessi dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.; del provvedimento di cancellazione dell'iscrizione del sig. -OMISSIS- dal Registro CONI Agenti Sportivi trasmesso via pec in data 2 ottobre 2020 e degli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti o in via di acquisizione, tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi 2020;
con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 il dott. Raffaello Scarpato;
Ritenuto che, al sommario esame proprio della presente fase, l’istanza di misure cautelari non possa essere accolta, non essendo il provvedimento impugnato idoneo ad arrecare, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente;
rilevato, in particolare, che il provvedimento impugnato non preclude al ricorrente la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa, atteso che questi ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco degli agenti domiciliati, sufficiente per operare professionalmente nel settore di competenza;
rilevato, peraltro, che la scadenza temporale di tale iscrizione al 31.12.2021 non appare precluderne la rinnovazione, previa domanda dell’interessato;
ritenuto che le spese della presente fase cautelare possano essere integralmente compensate tra le parti, anche in ragione della complessità della quesitone di diritto, che necessita dell’approfondimento proprio della fase di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Respinge l’istanza di misure cautelari;
Compensa le spese della presente fase cautelare;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore