T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 06/10/2021 N. 5212

Pubblicato il 06/10/2021

N. 05212/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07876/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano De Bosio, Flavio Iacovone, Andrea Manzi, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti presupposti compresi:

-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell'8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022;

- di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché

per l'accertamento del diritto della Società all'ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

con motivi aggiunti presentati da A.C. Chievo Verona S.r.l. il 6/8/2021:

per l'annullamento

- del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021, con il quale il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per il Chievo Verona;

- del Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022 per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in particolare dei punti 14 e 15 del Titolo I, lett. c) e le lettere d) ed e) del Titolo I, approvato dal Consiglio Federale della FIGC attraverso il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021;

- di ogni altro atto, anche incognito, ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in particolare quelli impugnati con il ricorso R.G. 7876/2021:

- la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

- il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;

- la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell'8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022;

- di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché

per l'accertamento del diritto

della Società all'ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

con motivi aggiunti presentati il 6/9/2021:

per la riforma e/o l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021, sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della FIGC di cui al Comunicato Ufficiale 12/A del 16 luglio e di tutti gli atti presupposti e consequenziali già indicati nel ricorso introduttivo e nel I ricorso per motivi aggiunti 6 agosto 2021, con particolare riguardo al (devastante) svincolo dei tesserati inopinatamente disposto dal Presidente FIGC con provvedimento “notturno” 3 agosto 2021.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., del Cosenza Calcio S.r.l. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i secondi motivi aggiunti depositati dal Chievo il 6 settembre 2021 con i quali si reitera la richiesta di sospensione cautelare dei provvedimenti in epigrafe, già respinta con ordinanza n. 4429/2021 di questa Sezione confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4597/2021, sollevando questione di legittimità costituzionale della normativa emergenziale “nella parte in cui non ha previsto la proroga dei termini delle rateazioni preesattoriali e comunque la sopravvivenza dei piani rateali preesattoriali che, con pagamento in ravvedimento operoso scadente dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, avrebbero evitato la decadenza, per contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost.”;

Ritenuto che avverso i provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti si chiede sostanzialmente la revoca dell’ordinanza cautelare n. 4429/2021 in carenza dei presupposti di cui all’art. 58 c.p.a. (vedi anche decreto del CdS, V, 4927/2021) e che, pertanto, la richiesta cautelare in trattazione può essere presa in considerazione solo con riferimento al provvedimento di svincolo dei calciatori;

che comunque il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato, Sezione V, con l’ordinanza n. 4597/2021 in ordine alla mancata prospettazione, nel rispetto della c.d. pregiudiziale sportiva, dinanzi agli organi della giustizia sportiva, dell’illegittimità delle disposizioni del Sistema delle Licenze approvato dal Consiglio Federale della FIGC attraverso il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021;

che il comunicato FIGC del 10 settembre 2021 sospende i “prossimi adempimenti riguardanti la dimostrazione del versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità dovute ai tesserati, ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, nonché alle altre figure del Sistema delle Licenze Nazionali”;

che il riferimento agli adempimenti successivi alla data limite del giugno 2021 è evidente, essendo analiticamente elencate le scadenze che vengono sospese, che sono quelle di settembre, ottobre e dicembre 2021;

che il fatto nuovo che si allega non attiene quindi agli inadempimenti pregressi, come nel caso della ricorrente, la quale è decaduta dalla rateazione nel primo semestre del 2020;

che non sembrano sussistere profili di irragionevolezza con riferimento all’art. 110 delle NOIF nella parte in cui prevede lo svincolo dei calciatori professionisti; ciò per la necessità di valorizzare il merito sportivo e lasciare quindi a questi ultimi la possibilità di continuare a militare nelle serie superiori;

che gli invocati principi della CEDU non appaiono applicabili ai procedimenti sub judice non trattandosi di procedimenti di natura penale;

che inoltre, nel contemperamento dei contrapposti interessi, appare allo stato prevalente quello di garantire la prosecuzione dell’attività dei giocatori del Chievo presso le società che li hanno contrattualizzati;

che con riguardo alla dedotta disparità di trattamento - dalla quale sarebbero state favorite la Lazio in serie A, la Reggina ed il Pordenone in Serie B, ed almeno altre tre squadre - si tratta, per quanto espressamente ammette la stessa ricorrente, di società che hanno ottenuto la rateazione del debito entro la data limite del 28 giugno 2021;

che, con riguardo alla istanza di accesso, con la quale la ricorrente ha chiesto “copia della documentazione relativa alla iscrizione delle società sportive ai campionati di Serie A, Serie B, e Lega Pro nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022”, deve ritenersi che la stessa, così come formulata, è generica in quanto mirante ad un non consentito controllo generalizzato;

che, per quanto osservato, non vi sono i presupposti per l’accoglimento della misura cautelare;

che va respinta l’istanza incidentale di accesso;

che le spese di fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare; respinge l’istanza incidentale di accesso.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
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