T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 06/10/2021 N. 5323

Pubblicato il 06/10/2021

N. 05323/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07998/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7998 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Casertana F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Pietro Cerro, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; - CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consiglio Federale della F.I.G.C, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Società Sportiva Dilettantistica A R.L. Latina Calcio, Latina Calcio Ssd A R.L., Lucchese 1905 S.r.l., Mattia Matese non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emanata in data 29 luglio 2021, n. 57, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022, nonché per l'annullamento dei medesimi provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022 e, in particolare, del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 14/A del 16 luglio 2021, con il quale è stata negata la concessione alla ricorrente della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente mancata ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziali, ivi compreso il C.U. n. 253 emanato in data 21 maggio 2021 dalla FI.G.C. (contenente le norme per l'ammissione ai Campionati di Lega Pro, nonché la previsione di un termine irragionevolmente anticipato al 28 giugno 2021 per tutti gli adempimenti, pur in pendenza di un procedimento amministrativo che si sarebbe concluso solo con la decisione del Consiglio Federale in data 15 luglio 2021, previo ulteriore parere delle Commissioni Tecniche in data 14 luglio 2021), nonché per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022; nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

e in via subordinata

per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022;

e comunque per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C in generale (mantenendo il relativo titolo sportivo per la Serie C), anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento del titolo/diritto a mantenere in essere i contratti di lavoro sportivo stipulati con i calciatori con la stessa tesserati, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 110 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento

in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. del diritto della ricorrente al rilascio della Licenza nazionale ed alla conseguente ammissione al Campionato di serie C, 2021/2022

nonché

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari), comunque non inferiore a venti milioni di euro (considerati il valore del c.d. “patrimonio-calciatori”, non inferiore a dieci milioni di euro, nonché il valore del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C, non inferiore a dieci milioni di euro).

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Casertana F.C. S.r.l. il 6/8/2021:

- del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio e, presumibilmente, conclusa la procedura per il riconoscimento alla Città di Caserta del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato italiano di Calcio Serie D, in applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF FIGC, nonché per gli atti di richiesta e/o di impulso ed esecuzione poste in essere dal Comune di Caserta e/o dal suo Sindaco, in conseguenza del mancato riconoscimento della licenza sportiva a favore della Società ricorrente (per effetto dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio);

nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

E PER L'ACCERTAMENTO

del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

NONCHE'

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari),

C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Casertana F.C. S.r.l. il 14/8/2021:

- del provvedimento 10 agosto 2021 (richiamato nell'avviso pubblico del Sindaco di Caserta in data 11 agosto 2021, anche esso oggetto della presente impugnazione), con il quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio – accogliendo l'istanza formulata dal Sindaco di Caserta in data 28 luglio 2021, n. 78215) - ha concesso “l'opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale (ovverƒo alla Serie D, n.a.) di una Società in rappresentanza del Comune di Caserta, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 52, comma 10, delle NOIF entro il 24 agosto 2021, ore 12.00”, in conseguenza del mancato riconoscimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C alla Società FC Casertana, nonché della avvenuta espropriazione (a zero euro) del titolo sportivo della stessa per partecipare al Campionato di Serie D, tanto è che, con i provvedimenti ora oggetto di impugnazione, è stata iniziata la procedura per l'assegnazione del titolo sportivo di Serie D ad una nuova Società di Caserta, che dovrà essere individuata dal relativo Sindaco; nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

e per l'accertamento

del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonche'

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 4427/2021;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che oggetto di esame all’odierna camera di consiglio è la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti depositati in giudizio in data 14 agosto 2021 posto che l’analoga istanza presentata con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti del 6 agosto 2021 è stata deliberata dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 4427/2021;

- che, tuttavia, con nota depositata in data 4 ottobre 2021, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione in quanto è stata ammessa al campionato di serie D, ciò in quanto è stata individuata dal Sindaco di Caserta “in esito alla procedura prevista ai sensi dell’art. 52.10 delle Norme organizzative interne della FIGC”;

- che, alla luce della predetta dichiarazione, dalla quale tuttavia non risulta chiaro il rapporto tra il contenuto della predetta ordinanza cautelare n. 4427/2021 che ha sospeso l’efficacia del citato art. 52.10 delle NOIF e la procedura seguita dalla FIGC per ammettere la società ricorrente al campionato di serie D, non emerge con evidenza la ragione che ha comportato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione dell’intera controversia da parte della società ricorrente, da “cristallizzare” in una sentenza definitiva;

- che una tale declaratoria, tuttavia, non può comunque non avere effetti sulla domanda cautelare oggetto dell’odierno esame in relazione alla quale, pertanto, può dichiararsi il non luogo a provvedere, ciò in ragione del contenuto della nota del 4 ottobre scorso e del fatto che la ricorrente risulta intanto ammessa al campionato di serie D;

- che un tale esito non esclude che la società ricorrente, come peraltro preannunciato in camera di consiglio, possa presentare una rinuncia all’intera controversia di cui la Sezione potrà prendere atto nelle forme previste dal codice di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti depositati in giudizio in data 14 agosto 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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