T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 07/10/2021 N. 5340

Pubblicato il 07/10/2021

N. 05340/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07910/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carpi F.C. 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli e Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Comune di Carpi in persona del Sindaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova Spa non costituiti in giudizio; Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Vezzani, Matteo Sperduti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022,

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/8/2021:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022;

e per la condanna

dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a,

- della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi FC 1909 S.r.l.;

- del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze Nazionali s.s. 2021/2022” ed il "Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico" con previsione di una serie di adempimenti, da assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.

C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpi F.C. 1909 S.r.l. il 26/8/2021:

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche in forma monocratica

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano; nonché di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022; e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.

- della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi FC 1909 S.r.l.;

- del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze Nazionali s.s. 2021/2022” ed il "Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico" con previsione di una serie di adempimenti, da assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto.

e per l'accertamento

del titolo/diritto della Carpi F.C. 1909 a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegitimità ed annullamento dell'art. 52 delle NOIF della FIGC, nonchè di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato; del provvedimento con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio alla procedura per il riconoscimento alla città di Carpi del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato italiano di Calcio di Serie D, in applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF della FIGC; nonchè per l'accertamento del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. z, c.p.a., della Carpi F.C. 1909 a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, delle NOIF della FIGC., anche nella parte in cui prevede la corresponsione di un contributo (euro 300.000,00) da versarsi alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per potere partecipare al Campionato Interregionale (la Serie D), se destinatari di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato; nonchè di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

- per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, in caso di rigetto delle richieste cautelati;

D) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Carpi F.C. 1909 S.r.l. il 11/9/2021:

per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari anche in forma monocratica

della nota prot. n. 50041 dell'11 agosto 2021, con cui "il Sindaco di Carpi, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022, con successivo svincolo di tutti i calciatori della società Carpi FC 1909 s.r.l., ha formulato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di attribuzione alla Città di Carpi del titolo sportivo per la partecipazione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti con una propria società, nella medesima Stagione sportiva 2021/2022, ai sensi dell'art. 52, comma 10 delle Norme Organizzative Interne della FIGC" (di seguito: NOIF); della nota prot. n. 50291 del 12 agosto 2021, con cui "il Presidente della FIGC ha dato riscontro alla predetta richiesta, concedendo l'opportunità di iscrizione di una società in rappresentanza del Comune di Carpi"; della nota prot. n. 50463 del 14 agosto 2021, con cui il Sindaco ha avviato la "Procedura esplorativa per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Carpi al Campionato Interregionale 2021/2022, ai sensi dell'art. 52, comma 10 delle NOIF"; del provvedimento di aggiudicazione del predetto bando, di cui non si conoscono gli estremi;

- del provvedimento, di cui pure non si conoscono gli estremi, di ammissione al Campionato di Serie D da parte della FIGC di una società, scelta ai sensi dell'art. 52, comma 10 NOIF; di tutti i Calendari della Stagione di serie D 2021/2022, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente; per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio, in caso di rigetto delle richieste cautelari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Comune di Carpi in persona del Sindaco e di Unione Sportiva Dilettantistica Athletic Carpi 2021;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Richiamata l’ordinanza di questa Sezione n. 4426 del 17.8.2021;

Rilevato:

- che avverso i provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti presentati in data 26/08/2021 la ricorrente ha chiesto l’ammissione al Campionato di Serie D;

- che con i successivi terzi motivi aggiunti depositati l’11.9.2021 sono stati impugnati i seguenti atti: la nota prot. n. 50041 in data 11 agosto 2021, con cui "il Sindaco di Carpi, a seguito della mancata iscrizione al Campionato di Serie C per la Stagione Sportiva 2021/2022, con successivo svincolo di tutti i calciatori della società Carpi FC 1909 s.r.l., ha formulato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di attribuzione alla Città di Carpi del titolo sportivo per la partecipazione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti con una propria società, nella medesima Stagione sportiva 2021/2022, ai sensi dell’art. 52, comma 10, delle Norme Organizzative Interne della FIGC"; la nota prot. n. 50291 del 12 agosto 2021, con cui "il Presidente della FIGC ha dato riscontro alla predetta richiesta, concedendo l’opportunità di iscrizione di una società in rappresentanza del Comune di Carpi"; la nota prot. n. 50463 del 14 agosto 2021, con cui il Sindaco ha avviato la "Procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche per l’iscrizione della squadra di calcio della Città di Carpi al Campionato Interregionale 2021/2022, ai sensi dell’art. 52, comma 10 delle NOIF"; il provvedimento di aggiudicazione del predetto bando, il provvedimento di ammissione al Campionato di Serie D da parte della FIGC di una società, scelta ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF; i Calendari della Stagione di serie D 2021/2022, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente;

Ritenuto, alla stregua di una rinnovata valutazione della domanda cautelare nella sede collegiale, che nel caso di specie non sussistano i presupposti per invocare l’applicazione delle ordinanze cautelari di questa Sezione nn. 4427/2021 del 17/08/2021 e 4615/2021 del 07/09/2021, in quanto nella vicenda in esame la domanda giudiziale presentata con i motivi aggiunti del 26.8.2021, avente ad oggetto la richiesta di ammissione al campionato di serie D, è intervenuta in data successiva all’ individuazione da parte del Comune di Carpi, in data 21.8.2021, dell’Unione Sportiva Dilettantistica “ATHLETIC CARPI 2021” quale società alla quale attribuire il predetto titolo;

Ritenuto, pertanto, che nella vicenda in esame, anche alla luce della posizione di soggetto controinteressato nel frattempo assunta dall’ATHLETIC CARPI 2021 (rispetto alla società ricorrente che pretende il conferimento del medesimo titolo sportivo), non sia stato rispettato il “vincolo della pregiudiziale sportiva”, di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 647, della legge n. 145 del 2018, ed all’art. 12 ter dello Statuto del CONI, con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti con i quali si chiede l’ammissione al campionato di serie D);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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