T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 13/01/2021 N. 454

Pubblicato il 13/01/2021

N. 00454/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08439/2017 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8439 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Basket Juvecaserta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Achille Reali in Roma, via Isonzo 42/A;

contro

Federazione Italiana Pallacanestro - FIP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano,82; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;

nei confronti

Guerino Vanoli Basket S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Zorzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Teramo, via Nicola Palma 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della decisione del 26.07.17 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con la quale è stato respinto il ricorso n. 77/17 presentato dalla ricorrente il 19.07.17 avverso la delibera FIP n° 4/2017 di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, Consiglio Federale n° 1 di pari data, notificata a mezzo mail giunta alle ore 18,21 del giorno 17 luglio 2017, con la quale, dopo aver preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A relativa all'elenco delle 16 Società (tra cui la Basket Juvecaserta S.r.l.) che “hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti per la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2017/2018”, richiamando il verbale n° 253 della riunione tenuta dalla Com.Te.C. in data 13 luglio 2017, ovvero il giorno prima, nella quale tale organismo interno aveva espresso parere negativo all'ammissione al prossimo Campionato della Basket Juvecaserta S.r.l. poiché “la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017”, il Consiglio Federale deliberava l'ammissione delle altre 15 società e, nel contempo, “di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società Basket Juvecaserta S.r.l.”,

del provvedimento, di cui non si conosce né numero né data, di ammissione della controinteressata al campionato in luogo della ricorrente in ragione del rigetto del ricorso;

nonché di ogni atto presupposto e conseguente;

e per la condanna

al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esclusione della società ricorrente dal Campionato di Serie A stagione sportiva 2017/2018;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Basket Juvecaserta s.r.l. il 14\9\2017

per l’annullamento

delle motivazioni della decisione del 26.7.17 depositate il 12/09/17 notificate con nota prot. n. 00745/17, decisione n. 67/17, giunta nel tardo pomeriggio del 12/07/17;

e sui motivi aggiunti presentati da Basket Juvecaserta s.r.l. il 29\9\2017

per l’annullamento

dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2017

per l’annullamento

dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guerino Vanoli Basket S.r.l., della Federazione Italiana Pallacanestro e del C.O.N.I.;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che con atto depositato in data il ha comunicato la morte del

Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

Considerato:

che in data 22.2.2020 la FIP ha depositato l’estratto della sentenza n. 44 del 1.8.2018 con la quale il Tribunale Civile di Caserta ha dichiarato il fallimento della società Basket Juvecaserta S.r.l. e che il patrono della FIP ha ribadito tale circostanza all’udienza del 25.2.2020;

che, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), «l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo», come conseguenza automatica della relativa dichiarazione giudiziale (cfr., da ultimo, Cass, VI civile, 15 settembre 2017, n. 21375);

che attesa l’intervenuta declaratoria di fallimento della società ricorrente, questa Sezione ha dichiarato l'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c. con ordinanza n. 3621 del 25.2.2020;

che, con atto depositato in data 8.6.2020, la Basket Juve Caserta S.r.l., in persona del curatore fallimentare ha riassunto il giudizio, insistendo per l’accoglimento nel merito del ricorso e della richiesta di risarcimento del danno;

che, in data 21.12.2020, la FIP ha depositato certificato di morte dell’unico difensore della società controinteressata Guerino Vanoli Basket s.r.l., comunicatole con PEC del 19.12.2020 della medesima controinteressata, chiedendo che vengano adottati i provvedimenti consequenziali in ordine alla predetta fattispecie;

che, con nota depositata il 7.1.2021, il CONI ha chiesto che il giudizio venga trattenuto in decisione al fine di dichiarare l'interruzione del processo per le medesime ragioni esposte dalla FIP;

che nel processo amministrativo, il dies a quo del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l'evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione (cfr. Cons. St., Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2502; Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713; sez. IV, 31 dicembre 2010, n. 9608);

Ritenuto, pertanto, che il Collegio debba dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c. con assegnazione del termine di legge tre mesi dalla presente ordinanza per la sua prosecuzione o riassunzione ai sensi dell’art. 305 c.p.c.-.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.-.

Il processo interrotto potrà essere proseguito o riassunto, ai sensi dell’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.-.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

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