T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/11/2021 N. 11160
Pubblicato il 02/11/2021
N. 11160/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10243/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10243 del 2018, proposto da F.C. Pro Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Cacciotti, Flavia Tortorella, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
contro
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentato e difeso dagli avvocati dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, e con atto di costituzione del 5 febbraio 2019 dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Rensis, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio De Rensis in S. Giovanni in Persiceto, via Marconi n. 15; Novara Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cota, Alessandro Lolli, Fabrizio Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lega Nazionale Professionisti Serie A, Procura Generale dello Sport, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Ternana Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti, Fabio Giotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della decisione Prot. n. 00677/18 dell'11/09/2018, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., con cui sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i ricorsi proposti avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018 (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 007/CFA del 1 agosto 2018), con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, di cui al C.U. n. 8/TFN del 19 luglio 2018 avente ad oggetto la fissazione dei criteri di ripescaggio nelle categorie professionistiche
di tutti gli atti presupposti e connessi ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, della Ternana Calcio S.p.A., della Robur Siena S.p.A. e del Novara Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 15 settembre 2018 e depositato in pari data, la F.C. Pro Vercelli ha impugnato il provvedimento meglio descritto in epigrafe con cui è stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 008/CFA del 6 agosto 2018, la quale, nel confermare la decisione del Tribunale Federale, aveva accolto il ricorso del Novara Calcio con cui venivano rivisti i criteri di ripescaggio a sfavore dell’odierna ricorrente.
La declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti in unico grado avanti al Collegio di Garanzia ed aventi ad oggetto la riduzione a 19 squadre del format del Campionato di Serie B.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge, nonché il travisamento dei fatti ritenendo che erroneamente il Collegio di Garanzia abbia dichiarato cessata la materia del contendere sui ripescaggi, da ritenersi indipendente dal contenzioso sul format, peraltro ancora sub judice.
Il 17 settembre 2018 si sono costituiti la Lega Nazionale Professionisti di Serie B e la FIGC per resistere alla domanda cautelare.
Il 18 settembre 2018 si è costituito il CONI ed il Novara Calcio.
Quest’ultimo rappresenta che il Collegio di Garanzia ha già riformato la propria decisione di improcedibilità del ricorso, fissando nuova udienza al 21/24 settembre 2018, come richiesto da controparte.
Il 20 settembre 2018 è intervenuta ad adiuvandum la società Ternana Calcio le cui censure di violazione del contraddittorio si appuntano sulla decisione, qui non impugnata, n. 676/2018, che costituisce, tuttavia, l’atto presupposto rispetto alla decisione n. 677/2018 impugnata di dichiarare la sopravenuta carenza di interesse da parte del Collegio di Garanzia.
Il 21 settembre si è costituito con memoria di rito il Robur Siena.
In pari data il Novara ha depositato memoria con cui resiste al ricorso ed eccepisce l’inammissibilità della domanda cautelare in quanto volta ad ottenere una misura propulsiva oltre all’assenza del periculum, avendo il Collegio di Garanzia già fissato una nuova udienza per rivedere la decisione oggetto del presente gravame.
Il Novara eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice statale e la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente in quanto l’unico contraddittore nel giudizio sportivo che ha condotto alla decisione impugnata è la FIGC, mentre la Pro Vercelli vi poteva partecipare in qualità di interveniente, come ha osservato la Corte Federale d’Appello, in quanto portatrice di un interesse indiretto.
Il 24 settembre 2018 la ricorrente deposita memoria con cui si duole dell’intervenuta revoca dei decreti cautelari monocratici, emessi in analoghi ricorsi, non ravvisandone i presupposti di legge, benché la Pro Vercelli avesse invece rinunciato alla misura cautelare monocratica avendo la Lega Pro, nelle more, sospeso le partite.
Ciò in quanto, a seguito della revoca dei decreti monocratici, l’udienza sui criteri di ripescaggio già fissata per il 21 settembre è stata rinviata al 1° ottobre 2018.
Conclude affermando la necessità di reiterare la richiesta di provvedimento cautelare urgente.
In pari data deposita memoria anche il Robur Siena per aderire alle richieste della ricorrente.
Il 24 settembre 2018 si è costituita la Ternana Calcio per aderire al ricorso introdotto dalla Pro Vercelli.
Con ordinanza n. 5691 del 27 settembre 2018 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il 5 febbraio 2019 si sono costituiti nuovi difensori per la FIGC che si riportano alle difese già esposte in giudizio.
Il 24 maggio 2021 la Lega Nazionale ha depositato le sentenze emesse dalla V Sezione del Consiglio di Stato a seguito degli appelli, proposti dalla ricorrente e dalle altre società escluse dal format a 19 squadre del Campionato di Serie B avverso le sentenze di questo Tar.
Il 30 luglio 2021 il difensore del Novara Calcio deposita rinuncia al mandato dichiarando di non avere più interesse al ricorso.
Il 13 settembre 2021 la FIGC deposita memoria con cui chiede dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla luce della definizione anche in sede giurisdizionale della controversia relativa al format del Campionato.
Il 16 settembre 2021 la Lega insiste per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità delle impugnazioni e delle domande svolte dalla ricorrente per difetto di interesse e deposita la sentenza con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1182/2020 ha respinto l’appello della odierna ricorrente avverso la sentenza n. 5697/19 con la quale questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso della Pro Vercelli, per intervenuta rinuncia, e respinto la domanda di risarcimento.
Il 30 settembre 2021 il Coni deposita memoria in vista dell’udienza di discussione eccependo anch’esso l’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso.
Il 13 ottobre 2021 con distinte note il Novara Calcio e la Lega Pro chiedono il passaggio in decisione senza discussione.
Analoga richiesta formula il Coni, con note del 14 ottobre 2021, la Lega Nazionale Professionisti di serie B e la FIGC, con note del 15 ottobre 2021.
Il 18 ottobre 2021 chiedono il passaggio in decisione della causa senza discussione anche la ricorrente e la Ternana Calcio.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Oggetto della presente controversia sono i criteri per i ripescaggi la cui operatività è condizionata al ripristino del format a 22 squadre.
Ne consegue che la controversia era condizionata alla sorte dei ricorsi, in prima battuta davanti agli organi della giustizia sportiva e poi davanti al giudice amministrativo, avverso i provvedimenti che mantenevano la riduzione del format a 19 squadre.
Atteso che detti ricorsi si sono conclusi e che il format è inoppugnabilmente ridotto a 19 squadre, essendo intervenute le sentenze n. 5697/2019 del Tar del Lazio e n. 1182/2020 del Consiglio di Stato che hanno definito la controversia in ordine sia al format che alla richiesta risarcitoria, nessun interesse residua in merito ai criteri di ripescaggio che non potrà trovare applicazione.
Il ripescaggio avrebbe, infatti, potuto avere luogo solo ove il format del Campionato fosse stato ripristinato a 22 squadre.
Ne consegue che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore