T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/11/2021 N. 11163

Pubblicato il 02/11/2021

N. 11163/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10273/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10273 del 2018, proposto da Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio De Rensis, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio De Rensis in S. Giovanni in Persiceto, via Marconi n. 15;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo e, con atto di costituzione del 5 febbraio 2019, dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lega Nazionale Professionisti Serie A, Procura Generale dello Sport c/o Coni, Collegio di Garanzia dello Sport non costituiti in giudizio;

nei confronti

FC Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72; Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Calcio Catania S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della decisione Prot. n. 00676/18 dell'11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, ed in particolare delle delibere assunte dall'assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi, il calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10, nonché le delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i CU nn. 47, 48 e 49 del 13.08.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie B, del C.O.N.I. e del FC Pro Vercelli 1892 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’odierno gravame la Robur Siena S.p.A. ha impugnato la decisione, prot. n. 00676/18 dell'11.09.2018, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con cui quest’ultimo ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Ternana Calcio e dalla F.C. Pro Vercelli avverso il provvedimento adottato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018 con il quale si rifiutava di emettere le certificazioni di competenza, di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, la delibera della FICG, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 13/8/2018, con cui si determina di “non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019” ed, infine, avverso le delibere di Assemblea di Lega B del 10 e del 30 luglio inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre.

L’inammissibilità veniva dichiarata sulla scorta della proposizione dei ricorsi al Collegio di Garanzia ex art. 54 CGS CONI, anziché agli organi di giustizia federale ex art. 30 CGS CONI.

Con un unico articolato motivo la Robur Siena deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. e dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo, violazione del principio del giusto processo, dell’art. 2 del codice di giustizia dello sport, violazione del principio di legittimo affidamento e violazione e falsa applicazione di legge.

La ricorrente lamenta che nel corso dell’udienza non è mai stata discussa la questione della competenza, né il giudice ha dato modo alle parti di depositare memorie come prevede l’art. 101, 2° comma c.p.c. e l’art. 73, 3° comma, c.p.a. con conseguente difetto di contraddittorio.

Inoltre il Collegio di Garanzia nel corso del procedimento ha emesso diversi provvedimenti cautelari con i quali confermava la propria competenza.

Il 26 settembre 2018 si è costituito il CONI con memoria di rito.

Il 2 ottobre 2018 si è costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B che con successiva memoria ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del vincolo della pregiudiziale sportiva.

Rappresenta sul punto che la ricorrente si è adeguata a quanto statuito dal Collegio di Garanzia con la decisione impugnata ed ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC ora pendente.

Con successiva nota, depositata il 4 ottobre 2019, la Lega fa presente che la questione proposta dalla ricorrente è stata trattata con ordinanza n. 5690/18 da questa Sezione, pronunciata nel ricorso rg. 10211/18 proposto dalla F.C. Pro Vercelli.

In pari data il CONI ha depositato memoria con cui insiste nell’eccepire l’inammissibilità del ricorso per violazione della pregiudiziale sportiva ed eccepisce, altresì, il difetto di giurisdizione.

Il 5 ottobre 2018 la ricorrente ha depositato una memoria, non notificata, con cui impugna la motivazione della decisione Prot. n. 00676/18 dell'11.09.2018, recante il n. 62/2018, reiterando le medesime censure di cui all’atto introduttivo.

Il 6 ottobre 2018 la FIGC e la Lega depositano memorie con cui insistono per la reiezione della istanza cautelare.

Con ordinanza n. 5947 il Tribunale respinge la richiesta misura cautelare.

Il 14 novembre 2018 si è costituita la FC Pro Vercelli 1892.

Il 5 febbraio 2019 si sono costituiti nuovi difensori per la FGCI che si riportano alle difese in atti.

Il 24 maggio 2021 la Lega Nazionale ha depositato le sentenze emesse dalla V Sezione del Consiglio di Stato a seguito degli appelli, proposti dalla ricorrente e dalle altre società escluse dal format a 19 squadre del Campionato di Serie B avverso le sentenze di questo Tar.

Il 13 settembre 2021 la FIGC deposita memoria con cui insiste nelle già formulate eccezioni nonché nella improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito degli sviluppi della vicenda nelle more della trattazione del gravame.

Il 16 settembre 2021 anche la Lega Nazionale eccepisce l’improcedibilità del ricorso.

Con memoria depositata il 28 settembre 2021 anche il CONI eccepisce l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’odierno gravame, atteso che in nessun caso la ricorrente potrebbe ottenere il ripescaggio nel Campionato di Serie B della stagione sportiva 2018/2019 da tempo concluso.

In data 8 ottobre 2021 la ricorrente deposita nota con cui dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e chiede pronunciarsi l’improcedibilità dello stesso con compensazione delle spese di lite.

Il 14 ottobre 2021 la F.C. Pro Vercelli 1892 chiede il passaggio in decisione della causa senza discussione.

Analoghe richieste di passaggio in decisione della causa vengono depositate da CONI, Lega e FIGC.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, nel prendere atto della declaratoria di sopravvenuto interesse depositata dalla ricorrente, dichiara il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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