T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/11/2021 N. 11677
Pubblicato il 12/11/2021
N. 11677/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08439/2017 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8439 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Achille Reali in Roma, via Isonzo 42/A;
contro
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano,82; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Zorzi ed Enrico Cassi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della decisione del 26.07.17 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con la quale è stato respinto il ricorso n. 77/17 presentato dalla ricorrente il 19.07.17 avverso la delibera FIP n° 4/2017 di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, Consiglio Federale n° 1 di pari data, notificata a mezzo mail giunta alle ore 18,21 del giorno 17 luglio 2017, con la quale, dopo aver preso atto della comunicazione della -OMISSIS- relativa all'elenco delle 16 Società (tra cui la -OMISSIS-) che “hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti per la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2017/2018”, richiamando il verbale n° 253 della riunione tenuta dalla -OMISSIS- in data 13 luglio 2017, ovvero il giorno prima, nella quale tale organismo interno aveva espresso parere negativo all'ammissione al prossimo Campionato della -OMISSIS- poiché “la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017”, il Consiglio Federale deliberava l'ammissione delle altre 15 società e, nel contempo, “di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società -OMISSIS-”,
- del provvedimento di ammissione della controinteressata al campionato in luogo della ricorrente;
- di ogni atto presupposto e conseguente;
e per la condanna
al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esclusione della società ricorrente dal Campionato di Serie A stagione sportiva 2017/2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14\9\2017
per l’annullamento
delle motivazioni della decisione del 26.7.2017 depositate il 12.9.2017 notificate con nota prot. n. 00745/17, decisione n. 67/17, giunta il 12.7.2017;
e sui motivi aggiunti presentati il 29\9\2017
per l’annullamento
dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 5\12\2017
per l’annullamento
dei medesimi atti oggetto del ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-. e di Federazione Italiana Pallacanestro e di C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente rappresenta quanto segue:
- all’esito della stagione agonistica 2016/17 avrebbe maturato il diritto a partecipare al campionato di massima Serie (A1);
- quindi, avrebbe ottemperato alle prescrizioni di cui alla delibera 346/2017 (stralcio C.U. n. 1000 dell’11/4/2017 – C.F. FIP n.7), trasmettendo nei termini prescritti della documentazione richiesta per l’iscrizione al successivo campionato;
- avrebbe stipulato ed alla trasmissione tempestiva della fideiussione bancaria per l’importo prescritto di € 250.000,00.
Con nota del 30/6/2017, -OMISSIS-(-OMISSIS-), richiamando le risultanze della verifica ispettiva effettuata in data 26/6/2017, ha comunicato che “allo stato attuale (vale a dire al 30/6/2017) non risultano rispettati i requisiti necessari per l’ammissione al Campionato professionistico s.s. 2017/2018”, per cui invitava la Società a regolarizzare tale posizione inviando “idonea documentazione provante il rispetto delle condizioni di ammissione entro il termine perentorio del 10 luglio 2017”.
La Società avrebbe fornito agli Organi preposti argomentazioni atte a smentire le conclusioni della -OMISSIS-, e avrebbero dimostrato il possesso dei requisiti per la partecipazione al campionato successivo.
Con verbale n. 253 del 13 luglio 2017, la -OMISSIS- ha espresso parere negativo all’ammissione della-OMISSIS-al campionato.
Il Consiglio Federale della FIP, quindi, ha emanato il provvedimento del 14/07/2017 con il quale ha negato l’ammissione al campionato della-OMISSIS-.
L’istante, quindi, ha proposto ricorso in data 19.7.2017 all’Alta Corte di Giustizia del CONI deducendo:
“1) Sulla contestazione di cui al cpv 1 (“mancato rispetto della condizione indicata al punto 1 della delibera 346/2017”): insussistenza degli addebiti mossi – avvenuto ripianamento della (presunta) eccedenza di indebitamento-erronea qualificazione “debiti verso personale” di poste già correttamente inserite in bilancio.
2) Sulla contestazione di cui al cpv 2 (“mancato rispetto della condizione di cui al punto 3 delibera 346/2017”): insussistenza degli addebiti mossi – genericità ed indeterminatezza della delibera assunta.
L’Alta Corte di Giustizia con dispositivo del 26.7.2017 ha respinto il ricorso.
Il successivo 3 agosto 2017 è stata comunicata l’archiviazione dell’indagine della Procura Federale.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessata deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di tutti i principi in tema di lealtà e parità di trattamento - eccesso di potere per sviamento – perplessità dell’agire amministrativo – violazione di tutti i principi di buona fede – violazione art. 3 e 97 Costituzione.
Il mancato deposito delle motivazioni della decisione della Corte di Giustizia, avrebbe impedito la proposizione di un ricorso tempestivo, determinando la conseguente iscrizione al campionato della controinteressata, ripescata dalla serie minore non per meriti sportivi;
2) violazione di tutti i principi in tema di imparzialità e parità di trattamento – violazione di precedente atto dello stesso organo procedente – violazione art. 3 Costituzione.
Con la nota del 13/06/2017 la FIP per il tramite della -OMISSIS- aveva concesso alla ricorrente, e ad altre società, di dimostrare entro il 10/07/2017 il rispetto delle condizioni di ammissione stabilite nella delibera n. 346/17.
Entro il termine stabilito la ricorrente avrebbe presentato una relazione asseverata da un revisore, con allegata documentazione, per dimostrare il raggiungimento dei parametri 1 e 3, in particolare tenuto conto del rigetto dell’istanza di rottamazione avvenuta il 30/06/2017 sostituita dall’accoglimento dell’istanza di rateizzazione del 4/7/2017 con pagamento della rata.
La -OMISSIS- nel verbale del 13/7/2017 ha ammesso le integrazioni documentali delle altre 15 società: ha ritenuto tuttavia solo per la ricorrente che il parametro andasse rispettato alla data del 31/3/17, ignorando l’ulteriore termine concesso del 10/7/2017. Quindi, in contraddizione con il provvedimento n. 4882 del 30/6/2017, e in disparità di trattamento rispetto alle altre società la situazione veniva cristallizzata alla data del 31/3/17.
Solo per la istante non si sarebbe tenuto conto dei successivi accadimenti, ritenendo che la mancata dimostrazione del rispetto delle condizioni previste nella delibera 346/17 dovesse essere cristallizzata al 31/3/2017, confermando il mancato rispetto dei parametri 1 e 3 alla data del 31/3/2017.
Il ricalcolo dei parametri relativi al debito tributario, tenuto conto della rateizzazione concessa il 4/7/2017 per cause non imputabili alla ricorrente, come da perizia allegata, avrebbe consentito la partecipazione al campionato;
3) violazione dei principi di lealtà e leale collaborazione con riferimento al parametro debiti verso il personale.
Il procedimento innanzi alla Corte federale è stato archiviato solo il 3/8/17, dopo l’esclusione della FIP e il responso del Collegio di Garanzia, che hanno tenuto ferma la voce inerenti i debiti per € 160.000,00 come imposto dalla -OMISSIS-, per cui non si è potuto tener conto degli sviluppi dell’inchiesta federale favorevoli alla ricorrente.
Dopo aver corretto il parametro “debiti tributari” inserendo la rateizzazione, come da perizia allegata, comunque il rapporto P/D (patrimonio/debiti) si concluderebbe in senso favorevole alla ricorrente, anche considerando i “debiti verso il personale” di € 160.000,00;
4) violazione di tutti i principi del corretto agire amministrativo – violazione e falsa applicazione del. 346/17 del consiglio federale FIP - eccesso di potere per omesse ed insufficiente motivazione.
Al fine di verificare “la correttezza delle modalità di calcolo e di compilazione del parametro R/I trasmesso alla FIP dalla società per l’iscrizione al Campionato di basket 2017/18 con riferimento alla situazione patrimoniale ed economica di competenza al 31/03/2017 nonché delle relative rettifiche apportate allo stesso dalla -OMISSIS-., per quanto attiene alla voce “Debiti Tributari”, presente nella situazione dell’indebitamento al 31/3/2017 è necessario tener conto della delibera n. 346/2017 del Consiglio Federale della FIP che individua la disciplina ai fini dell’ammissione delle società di Basket al Campionato di Serie A 2017/2018.
La suddetta delibera al punto 1) impone alle società di rispettare il rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto non inferiore a 1,8 ed inoltre che l’indebitamento complessivo della società, riferito alla data del 31/3/2017, non sia superiore del 10% rispetto a quello esposto alla data del 30/6/2016.
Nelle istruzioni relative alla compilazione del prospetto, da cui si evince il parametro di cui sopra, sarebbe indicato che nella voce “Debiti Tributari con scadenza oltre i dodici mesi”, in caso di rateizzazione dei debiti, dovessero essere indicate le sole rate in scadenza entro i 12 mesi successivi e non il totale dei debiti tributari.
La diversa quantificazione della voce “Debiti Tributari” da parte della -OMISSIS- e l’inserimento tra i “Debiti verso il Personale” dell’importo di € 160.000, avrebbe determinato la carenza del parametro Ricavi/Indebitamento e di conseguenza il mancato rispetto della condizione prevista al punto 1) della delibera n. 346/2017.
La società nel prospetto dei parametri al 31/03/2017 (all. 1 perizia), trasmesso alla -OMISSIS- entro il 31/5/2017, insieme all’altra documentazione occorrente per l’iscrizione al Campionato di serie A 2017/18, nel foglio “situazione dell’indebitamento al 31 /03/2017”, in particolare alla voce “Debiti Tributari”, riportante l’importo complessivo di € 549.276, alla voce di dettaglio “ Debiti Tributari con scadenza oltre i dodici mesi (in caso di rateizzazione le sole rate in scadenza entro i dodici mesi successivi)” avrebbe indicato l’importo di € 197.890,00 anziché quello di € 365.559,00 riportato nel passivo della situazione Patrimoniale al 31/3/2017 alla lettera D) n. 14).
Tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che la società si era avvalsa dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 del D.L. 193/2016, c.d. “rottamazione dei ruoli”, con riferimento ad una cartella esattoriale che, alla data di presentazione dell’istanza, prima del 31/3/2017, sarebbe stato di € 367.851,00.
Più precisamente l’importo di € 197.890,00 sarebbe pari al 70% di € 282.700,00, che rappresentava l’importo totale dovuto a seguito della rottamazione invece di quello nominale della cartella pari ad € 367.851,00 e corrispondeva a quanto dovuto nei dodici mesi successivi al 31/3/2017 in caso di accoglimento dell’istanza di definizione dei ruoli.
In caso di rateizzazione dei debiti tributari, la regola secondo cui la società avrebbe dovuto indicare le sole rate in scadenza entro i 12 mesi successivi e non il totale dei debiti, sarebbe applicabile anche nel caso di adesione alla cosiddetta “rottamazione dei ruoli” che, ove accolta, avrebbe consentito un notevole risparmio finanziario, in termini di non debenza delle sanzioni e di parte degli interessi, nonché il pagamento nei 12 mesi successivi, quindi entro il 31/3/2018, solo del 70% del dovuto complessivo.
Nel prospetto al 31/3/2017 alla voce di dettaglio “Debiti verso il personale (comprese vertenze)” non sarebbe stato indicato alcun importo, in quanto l’importo di € 45.000,00 sarebbe stato già corrisposto in data antecedente al 31/3/2017 come riconosciuto dal Tribunale FIBA (cfr. all.15 perizia).
Dopo la presentazione della documentazione per l’iscrizione al Campionato in data 15/6/2017 alla società “-OMISSIS-.” veniva notificato da parte di Equitalia il diniego alla cosiddetta “rottamazione dei ruoli”, per cui a seguito della verifica della -OMISSIS-., intervenuta il giorno 26/6/2017, il parametro R/I al 31/03/2017 veniva rettificato dai funzionari della Commissione di controllo, che quantificavano in € 728.005 il totale dei debiti tributari ed includevano anche € 160.000,00 per i debiti -OMISSIS-nella voce “Debiti verso il personale”.
Nelle more del termine concesso dalla -OMISSIS-. per il ripianamento della carenza di parametro R/I, la società, in data 6 e 7 luglio 2017, ha ottenuto da Equitalia la rateizzazione del debito erariale di € 614.255,09, rispettivamente in 62, 48 e 60 mesi.
Dopo la rateizzazione del debito erariale la società avrebbe ottemperato al punto 7) della delibera n. 346/2017, con il contestuale saldo delle prime rate dei tre rateizzi per un totale di € 72.811,37 che le avrebbe consentito di sanare la carenza del parametro R/I contestata dalla -OMISSIS-..
L’Organo di Controllo avrebbe determinato l’ammontare della carenza di parametro in € 266.401,00, dopo aver rettificato il prospetto al 31/3/2017 trasmesso dalla società, con l’inserimento, nella voce “debiti tributari” dell’importo aggiuntivo di € 178.729,00, che si somma all’importo già presente indicato dalla società di € 549.276,00 determinando un totale della voce “debiti tributari” di € 728.005,00, somma alla quale ha aggiunto anche la voce di € 160.000,00 per “debiti verso il personale compreso vertenze”.
Inserendo, nei debiti tributari, l’importo corretto di € 678.668,00 pari alla differenza tra € 728.000,00 e € 49.337,49 (importo oggetto di contenzioso definito con sentenza di accoglimento della -OMISSIS-n. 922 del 3/2/2017 in data antecedente al 31/3/2017, che ha annullato la cartella esattoriale contenente entrambi i ruoli) la carenza di parametro sarebbe di € 217.064,00 (cfr. all.14 perizia) e non già di € 266.401,00 come erroneamente comunicato alla società.
Infine è chiesto il risarcimento dei danni stimati con perizia del 6 settembre 2017 in base ai dati di bilancio, che ha individuato: per la voce “ricavi caratteristici (sponsorizzazioni, pubblicità, biglietti, ecc.) dell’ultima stagione moltiplicati per 3” una somma pari a € 9.836.814,00 e per i “costi caratteristici dell’ultima stagione moltiplicato per 3” una somma pari a € 12.234.522,00.
Ai quali deve essere aggiunto che l’’esclusione determina l’obbligo di “ripartire” dal campionato di serie D Senior, con investimenti per oltre 9 milioni di euro che rappresentato un’autonoma ed ulteriore voce di danno da risarcire.
In data 12/09/2017 sono state depositate le motivazioni della decisione del 26.7.2017.
L’istante il 14\9\2017, quindi, ha depositato motivi aggiunti con i quali deduce:
1) violazione di tutti i principi in tema di imparzialità e parità di trattamento - violazione di precedente atto dello stesso organo procedente - violazione art. 3 costituzione - eccesso di potere per omessa ed insufficiente motivazione - perplessità -travisamento delle circostanze - violazione art 17 l. n. 241/1990.
Secondo il collegio la Del. n. 346/17, nell’ambito della gerarchia delle fonti, sarebbe “di rango superiore” rispetto alla nota del 30/6/2017.
Dopo il rigetto della rottamazione del 10/07/17 la ricorrente ha ottenuto la rateizzazione con il pagamento della prima rata come indicato nella nota del 30 giugno, per cui il parametro sarebbe stato rispettato trattandosi di debiti tributari anteriori al 31/3/2017.
Il termine per la rateizzazione del 10/7/2017 sarebbe stato utilizzato da altre 8 squadre per rientrare nei parametri non posseduti al 31 marzo, alle quali sarebbe stato permesso di rettificare i parametri alla luce di fatti e circostanze al 10 luglio successive al 31/03/2017, come la squadra -OMISSIS-alla quale sarebbe stato permesso di dimostrare il pagamento ad allenatori e giocatori avvenuto ad aprile 2017, nonché l’attestazione DURC attestante l’avvenuto pagamento di tutte le obbligazioni INPS al 30/04/2017.
Alla -OMISSIS-sarebbe stato permesso di depositare una liberatoria dell’allenatore datata 30/06/2017; alla-OMISSIS- sarebbe stato permesso di rispettare il parametro tramite un assemblea straordinaria del 06/07/2017; per la -OMISSIS-. il versamento dei soci per € 152.000,00 è avvenuto entro il 10/07/2017; per la -OMISSIS-. la dimostrazione degli adempimenti INPS è avvenuta con un DURC del 30/04/2017; per la -OMISSIS- il ripianamento dei debiti sarebbe avvenuto dopo il 31/03/2017 e il pagamento di 6 tra giocatori e allenatori è avvenuto dopo il 31/3/2017 trattandosi di emolumenti del mese di aprile 2017. Anche il DURC sarebbe del 30/4/2017. Per la -OMISSIS- il pagamento del lodo n. 905/16 è avvenuto dopo il 31/3/2017.
Per la-OMISSIS-. sarebbe stato accettato il ripianamento di un debito di € 3.864.503,00, che sarebbe avvenuto in base ad una mera lettera di accompagnamento di non definita s.r.l. successiva al 31/03/2017. Le attestazioni per i lodi sono del 10/07/2017 e il modello IRAP per € 90.491,77 è successiva al 31/03/2017.
Mentre per la-OMISSIS-non si è tenuto conto dei successivi accadimenti, valorizzando la mancata dimostrazione del rispetto delle condizioni previste nella delibera 346/17 al 31/03/2017, per i parametri 1 e 3.
La circostanza che altre 8 squadre siano state ammesse al campionato usufruendo del termine del 10/07/17 confermerebbe che esso non era perentorio.
Con motivi aggiunti depositati il 29\9\2017 l’istante ha impugnato gli atti oggetto del ricorso introduttivo, deducendo: Violazione di tutti i principi in tema di verbalizzazione ed astensione – illegittimità per partecipazione alla seduta di un soggetto non legittimato- violazione art 116 c. 4 del regolamento organico coni- perplessità – falsità dei presupposti.
Il verbale-OMISSIS-del 13 luglio 2017 recherebbe solo la firma del segretario in violazione dell’art 116 del Regolamento Organico che al comma 4 stabilisce che il verbale deve essere firmato dal Presidente e da tutti i membri.
Dal verbale risulta quale Presidente alle ore 12,30 del 13.7.2017 un soggetto in sostituzione del titolare, nominato componente del Collegio di Garanzia del CONI. Il medesimo soggetto sarebbe stato poi nominato Presidente della-OMISSIS-il successivo 14 luglio 2017 dopo il Consiglio Federale CONI tenutosi a Roma in pari data.
Pertanto alla riunione avrebbe partecipato un soggetto non legittimato al posto di colui che alla data del 13 luglio ricopriva ancora la carica di presidente-OMISSIS-.
Inoltre il medesimo soggetto avrebbe partecipato al successivo giudizio svoltosi di fronte al Collegio di Garanzia, che ha respinto il ricorso della deducente sul parere reso il 13.7.2017 dalla Com.Tec mentre era ancora Presidente della-OMISSIS-.
Il verbale-OMISSIS-del 13 luglio sarebbe stato redatto a seguito della riunione delle ore 12,30, ma di esso sarebbe stata notizia sulla Gazzetta dello Sport dello stesso 13 luglio in base ed indiscrezioni del giorno prima.
Con Ordinanza n. 5146/17 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, osservando che i provvedimenti impugnati si fondano sul difetto di tre condizioni per l’ammissione al Campionato di categoria, ha ritenuto che, pur tenendo conto della documentazione prodotta per comprovare il rispetto delle condizioni nel termine perentorio del 10.7.2017, “permangono attuali i rilievi formulati dalla FIP in ordine alla situazione di indebitamento al 31.3.17 e all’adempimento degli obblighi nei confronti dei tesserati, essendo pacifico che le dichiarazioni di rinuncia ai finanziamenti infruttiferi da parte di alcuni soci sono state prodotte soltanto in data 14 luglio 2017 e, pertanto, oltre il termine citato per e eventuali integrazioni”.
Tale pronuncia è stata confermata dal Consiglio di Stato Sez. V, il quale ha respinto l’appello della ricorrente, con ordinanza n. 4563/17, rilevando, fra l’altro, che la -OMISSIS- “non pare aver autorizzato la Società Basket-OMISSIS-s.r.l. ad una regolarizzazione postuma delle condizioni per l’iscrizione al Campionato di Serie A, essendosi limitata a richiedere l’integrazione documentale (...)”.
Con Ordinanza n. 3621 del 25.2.2020, a seguito del deposito da parte della difesa della FIP della Sentenza del Tribunale Civile di Caserta n. 44/2018 di dichiarazione di fallimento della società ricorrente, è stata dichiarata l’interruzione del processo.
La Curatela del Fallimento della istante ha riassunto il giudizio con atto notificato l’8.6.2020.
Successivamente, in ragione del decesso dell’unico difensore costituito della controinteressata -OMISSIS-., il giudizio è stato nuovamente interrotto con ordinanza n. 454 dell’11.1.2021.
A tale atto ha fatto seguito un’ulteriore atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 80 comma 2 c.p.a., da parte della Curatela del fallimento depositato il 18.1.2021, con il quale si insiste per l’accoglimento del ricorso e della richiesta di risarcimento del danno nella misura sopra indicata o altra misura che il Collegio avesse ritenuto equa, con interessi e rivalutazione monetaria.
Con memoria depositata in data 30.9.2021 il CONI ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio, eccependo la tardività della richiesta di prosecuzione del processo avanzata dal curatore in data 8.6.2020, in proposito ha dedotto che la sentenza dichiarativa del fallimento della società ricorrente (di cui era stata data comunicazione da parte della FIP con note depositata il 22.2.2020), che lo ha investito del titolo di legittimazione, è stata pubblicata in data 1.8.2018, determinando sin da tale momento un effetto interruttivo automatico ai sensi dell’art. 43 della Legge Fallimentare.
La federazione ha peraltro eccepito, nel merito, l’infondatezza della impugnazione, richiamando le ordinanze cautelari di questo giudice e del Consiglio di Stato, e l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto presentati in violazione della c.d. pregiudiziale sportiva, per non essere stati proposti dinanzi
al Collegio di Garanzia dello Sport.
Analoghe deduzioni e richieste sono state formulate dalla FIP con memoria depositata in data 14.10.2021, eccepisce, altresì, la sopravvenuta carenza di interesse e/o comunque l’improcedibilità della domanda demolitoria, posto che il campionato 2017/2018 , al quale era finalizzata la domanda di iscrizione non accolta e oggetto del presente giudizio, si è ormai concluso da anni e, pertanto, neppure l’accoglimento della domanda principale potrebbe rendere alla ricorrente il “bene della vita” per il quale il ricorso è stato proposto e al quale è collegato l’interesse a ricorrere.
Con memoria del 8.10.2021 la curatela del fallimento si è opposta alle eccezioni e deduzioni avversarie, insistendo per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
All’udienza del 19.10.2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
1. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di intervenuta estinzione del giudizio sollevata dalla difesa delle resistenti.
L’eccezione è fondata e pertanto il Collegio ritiene di dover dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio.
2. Come rilevato da questa Sezione con le più recenti sentenze n. 2275/2021 e 2277/2021 del 24.2.2021 il termine per la riassunzione del giudizio decorre dall’apertura del fallimento che, ai sensi dell’art. 43 L.F., determina l’automatica interruzione del processo.
In particolare è stato osservato che in linea generale in base all'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., se durante il processo la parte costituita tramite procuratore viene colpita da un evento che determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificane la comunicazione alle altre parti. Dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
Tuttavia, l'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) prevede una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione automatica del processo.
Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, ed è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
3. Secondo la giurisprudenza, la novella legislativa ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di una nuova ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti.
Si sono pronunciate in tal senso, sia la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443) che la Corte Costituzionale.
Quest'ultima, in particolare, ha chiarito che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) e di cui all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., in base alla quale, come visto, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito (cfr. Corte Costituzionale sent. 21 gennaio 2010, n. 17).
4. Nella medesima pronuncia, la Corte ha, altresì, affermato il principio secondo il quale, nelle suddette ipotesi, il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto, di cui all'art. 305 c.p.c., ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verificazione del medesimo) ovvero all'altra parte.
Nel primo caso il termine decorre dalla realizzazione dell'evento; nel secondo dal momento in cui la parte ne viene a conoscenza.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942, modificato dall'art. 41, comma 1, d.lg. n. 5/2006, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione del processo (applicabile anche al processo amministrativo, stante la sua portata generale ed il rinvio effettuato dall'art. 79, comma 2, c. proc. amm. alle norme del codice di procedura civile) conseguente all'apertura del fallimento della parte, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) ed all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); si tratta di un'ipotesi di interruzione automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti; il termine per effettuare la riassunzione del processo decorre dal verificarsi dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) per la parte che ne è colpita, ovvero dalla sua conoscenza per l'altra parte.
5. Questi principi sono applicabili anche al processo amministrativo, stante la portata generale della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 43 della legge fallimentare (che non distingue fra processo civile e processo amministrativo), e stante il rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. e, in precedenza, dall'art. 24, comma primo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; le quali peraltro, a differenza delle disposizioni contenute nel primo, stabiliscono espressamente che il termine per dare nuovo impulso al processo interrotto inizia a decorrere dal momento in cui la parte viene a conoscenza dell'evento interruttivo.
6. Applicando queste regole al caso di specie, deve rilevarsi che il presente giudizio si è interrotto automaticamente dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento di parte ricorrente n. 44 del 1.8.2018, depositata nel presente giudizio dalla FIP in data 22.2.2020. Quindi, dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, per la parte dichiarata fallita, è iniziato a decorrere il termine per dare nuovo impulso al processo.
Va, pertanto, rilevato che parte ricorrente non ha notificato l'atto di riassunzione del processo, ovvero l’istanza di fissazione udienza di cui all’art. 80, comma 2, c.p.a., nel termine trimestrale dalla conoscenza dell’evento interruttivo; pertanto, in applicazione delle disposizioni summenzionate il Collegio deve dare atto dell’estinzione del presente giudizio.
7. Nessun rilievo può attribuirsi al provvedimento del giudice che dichiara la interruzione del giudizio, intervenuto in data 24.3.2020, che ha natura meramente dichiarativa di effetti che si producono ope legis, con decorrenze che variano a seconda del tipo di fatto interruttivo e con la conseguenza che il processo si interrompe anche a prescindere dal provvedimento del giudice che lo dichiara, provvedimento che ha indole non decisoria e come tale non è impugnabile (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 20 gennaio 2020, n. 447).
In tal senso si è espressa anche la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Tribunale Roma sez. fallimentare, 4.10.2012, n.270; Trib. Roma 8.3.2011, n. 4979), che ha avuto modo di precisare come, per il curatore fallimentare, il termine per la riassunzione del processo interrotto per effetto del fallimento decorra in ogni caso dalla sentenza dichiarativa, in quanto la mancata conoscenza incolpevole da parte del curatore dell’esistenza di una causa pendente non determina un diverso decorso del termine di riassunzione, ma solo la possibilità di chiedere la rimessione in termini, non richiesta dalla curatela nel presente giudizio.
In conclusione il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere