T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 26/10/2021 N. 10957
Pubblicato il 26/10/2021
N. 10957/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09737/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2018, proposto da Como 1907 s.r.l. ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito, 41;
contro
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli, 2; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, originariamente rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo e quindi dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po, 9;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro, n.c.; Imolese Calcio 1919 S.S.D A R.L., n.c.;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
a) la decisione assunta il 10/08/2018 dal Collegio di Garanzia dello Sport – Prima Sezione - Prot. n. 00541/18, nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, con la quale è stato respinto il ricorso presentato, in data 6/08/2018 dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27/07/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018;
b) la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 43 del 3 Agosto 2018 (all. 7) e trasmessa, a mezzo PEC, al club interessato, e odierno ricorrente, in pari data, con la quale veniva respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dal suddetto Sodalizio il giorno 27 Luglio 2018, e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla relazione della CO.VI.SO.C. ed ai Comunicati Ufficiale F.I.G.C. che seguono;
c) la relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 Agosto 2018 (all. 8), inviata alla Segreteria Federale della FIGC il 3 Agosto 2018;
d) i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 19 del 18 Luglio 2018 (all. 2), n. 56 del 30 Maggio 2018 (all. 3) e n. 50 del 24 Maggio 2018 (all. 4), nella parte in cui non prevedono, per le Società calcistiche richiedenti il ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, la possibilità di avvalersi, in alternativa alle prescritte fideiussioni bancarie od assicurative (di Euro 350.000,00 e/o di Euro 300.000,00) da rilasciare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici bancari destinati alla Lega medesima, di importi uguali a quelli prescritti per le prefate garanzie e con scopo identico a quello delle garanzie medesime, nonché nella parte in cui (la circostanza riguarda il solo menzionato C.U. n. 19/2018) non prevedono, per le compagini aspiranti al detto ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, il c.d. “termine di grazia” per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle (e cioè alle altre squadre partecipanti al medesimo campionato), richiedenti l'iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto (9 giorni solari di cui 6,5 lavorativi), fissato dal richiamato plesso precettivo;
ed inoltre, e in ogni caso, con
e) richiesta di risarcimento dei danni, maturati e maturandi, patiti dalla ricorrente a causa dei suddetti ingiusti provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. e di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che con atto depositato il 3 agosto 2021 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
b) che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere