T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 26/10/2021 N. 10958
Pubblicato il 26/10/2021
N. 10958/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09739/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9739 del 2018, proposto da Santarcangelo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito 41;
contro
F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro;
per l'annullamento
dei Comunicati Ufficiali della Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro n. 261/L del 27 Giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui veniva (e viene) pubblicata la classifica finale del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, con l'inserimento, al diciassettesimo posto, della Società VICENZA CALCIO S.p.A., nonostante l'avvenuta revoca alla stessa dell'affiliazione alla F.I.G.C., come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in Serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, qui parimenti gravato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti;
della decisione con cui il 10/08/2018 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto il ricorso (R.G. ricorsi n. 54/2018) «presentato il 23 luglio 2018 dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), avente ad oggetto l'impugnativa dei Comunicati Ufficiali della Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui veniva (e viene) pubblicata la classifica finale del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, con l'inserimento, al diciassettesimo posto, della società Vicenza Calcio S.p.A., nonostante l'avvenuta revoca alla stessa dell'affiliazione alla FIGC, come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, qui parimenti impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Pro»; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla detta decisione;
ed inoltre, e in ogni caso, con
richiesta di risarcimento dei danni, maturati e maturandi, patiti dalla ricorrente a causa dei suddetti ingiusti provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio e di C.O.N.I.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che con atto depositato il 3 agosto 2021 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
b) che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;
c) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere