T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – ORDINANZA DEL 07/09/2021 N. 4615

Pubblicato il 07/09/2021

N. 04615/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07866/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7866 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

A.S. Sambenedettese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Euclide, 31;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pisanelli, 2;

nei confronti

Ssd Latina Calcio 1932 A R.L., Ssd Fidelis Andria 2018 S.r.l., Acn Siena 1904 Ssd S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., Us Pistoiese 1921 S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del dispositivo prot. n. 01046/2021 del 26 luglio 2021 e delle motivazioni pubblicate con decisione n. 55 del 29 luglio 2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e in particolare della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC il 15 luglio 2021 pubblicata con CU n. 17/A del 16 luglio 2021 e della decisione Co.Vi.So.C. dell'8 luglio 2021;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.S. Sambenedettese S.r.l. il 25/8/2021:

- del provvedimento del 10 agosto 2021 prot. - 1902/Presidenza (richiamato nell'avviso pubblico del Sindaco di San Benedetto del Tronto del 13 agosto 2021 doc. A) con il quale il Presidente della FIGC – accogliendo la richiesta formulata dal Sindaco di San Benedetto del Tronto in data 27 luglio 2021 (che non si conosce), ha concesso l'opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale di una società in rappresentanza del Comune di San Benedetto del Tronto, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF entro il 24 agosto 2021, in conseguenza del mancato riconoscimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C della società A.S. Sambenedettese s.r.l., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2021/2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società A.S. Sambenedettese s.r.l. nonché dei danni non patrimoniali che saranno provati in corso di causa nel caso di mancato accoglimento delle istanze cautelari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del C.O.N.I.;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti;

Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

a) che i motivi aggiunti hanno ad oggetto una vicenda subordinata e tuttavia strettamente conseguenziale alla mancata ammissione della società ricorrente al campionato di serie C e alla reiezione della domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

b) che una piena esplicazione dell’effettività della tutela giurisdizionale impone a questo giudice di pronunciarsi anche sulla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, la quale è sostanzialmente rivolta alla conservazione, per quanto possibile, del valore del titolo sportivo;

c) che il caso di specie non riguarda una questione di carattere disciplinare ovvero di ammissione ad un campionato professionistico (ai sensi della nuova disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018), bensì rientra nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito in legge n. 280 del 2003) per le quali è riconosciuta, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo;

d) che allo stato degli atti non sussiste alcuna posizione di controinteresse consolidata né viene in rilievo l’impugnativa di formali provvedimenti di ammissione o di esclusione dal campionato di serie D, dovendosi precisare al riguardo che le previsioni delle NOIF rivestono - alla stregua delle note impostazioni dottrinali e giurisprudenziali - natura di norme generali e astratte e non hanno pertanto natura provvedimentale: il che consente di escludere anche la sussistenza della cd. “pregiudiziale sportiva”, avuto altresì riguardo a quanto argomentato dal punto di vista oggettivo da TAR Lazio, sez. I - ter, n. 6624/2017;

e) che è quindi possibile ritenere - nella scia di quanto già affermato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 4427/2021 riguardante analoga fattispecie - che sussiste il fumus boni juris in ordine alla rilevata illegittimità dell’art. 52, comma 10, del NOIF quantomeno nella parte in cui esso non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore (laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione) oppure di rinunciare in favore del Comune di riferimento, attesa l’evidente sproporzione di tale misura che sembra, invero, rivestire una natura sanzionatoria senza la copertura di una normativa di rango primario che ne legittimi l’adozione;

f) che la predetta irragionevolezza sembra ricavarsi anche rapportando tale disciplina alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 dello stesso art. 52 laddove, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza o liquidazione della società, si consente agli organi federali di poter attribuire, in via diretta, il titolo sportivo ad altra società in possesso dei requisiti ivi previsti (mentre, nel caso di specie, la società non “perde” l’affiliazione alla FIGC);

g) che pertanto la domanda cautelare formulata con i motivi aggiunti va accolta con riferimento alla sospensione dell’art. 52, comma 10, delle NOIF, nella parte in cui prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 marzo 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario

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