T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – ORDINANZA DEL 08/09/2021 N. 4708

Pubblicato il 08/09/2021

N. 04708/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08362/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8362 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della decisione n. 65 del 2021 (prot. n. 01121/2021 del 13 agosto 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- della delibera del Presidente Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 Agosto 2021, con la quale veniva riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini della integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, nella parte in cui esclude dalla stessa l'odierna ricorrente;

- se ed in quanto lesivi, nella parte in cui non prevedono la possibilità di ricorrere al c.d. “soccorso istruttorio”, del Comunicato Ufficiale n. 253/A del 21.5.2021 con il quale la FIGC ha provveduto ad approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022”, nonché dei Comunicati Ufficiali n. 285/A del 14.6.2021 e 293/A del 14.6.2021 con i quali la FIGC ha determinato i criteri e le procedure valevoli ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere e, sin da ora, da intendersi impugnato per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati;

- e in ogni caso per la declaratoria del diritto della ricorrente di essere iscritta, anche in soprannumero, nell'organico del Campionato di calcio di Serie C 2021/2022, con conseguente risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario con espressa riserva della sua quantificazione.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, il ricorso non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto risulta pacifico che la società ricorrente non ha depositato entro il termine del 19 luglio 2021 – indicato quale termine perentorio dal C.U. n. 293/A del 14 giugno 2021e dal C.U. n. 253/A del 21 maggio 2021 - la documentazione richiesta al fine del ripescaggio nel Campionato di Serie C stagione sportiva 2021/2022;

ritenuto che il suddetto termine perentorio non possa essere riferito al possesso dei requisiti, ma alla documentazione degli stessi nei confronti della Federazione;

ritenuto, peraltro, che la perentorietà del sopra indicato termine non appare arbitraria, ma risulta finalizzata a garantire la regolare ed ordinata predisposizione della competizione calcistica, anche a garanzia degli altri partecipanti o aspiranti tali;

risultando pertanto inconferente il richiamo al principio del soccorso istruttorio, che non può sanare il mancato rispetto del sopra indicato termine perentorio;

ritenuti sussistenti, in ragione della peculiarità della questione trattata, giustificati motivi per compensare le spese della presente fase tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),

Respinge l’istanza di misura cautelari;

Compensa le spese della presente fase;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore
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