T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – ORDINANZA DEL 17/08/2021 N. 4426

Pubblicato il 17/08/2021

N. 04426/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07910/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7910 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carpi Fc 1909 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

- CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova Spa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano,

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022,

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.;

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/8/2021:

- del provvedimento prot. n. 01049/2021 del 26 luglio 2021 della Sezione controversie di ammissione ed esclusione delle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- di tutti gli atti precedenti, conseguenti o connessi, ivi inclusi il comunicato ufficiale n. 13/A del 15 luglio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) recante la mancata concessione, in capo alla Società Carpi F.C. 1909 S.r.l. della Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della Società medesima al Campionato di Serie C 2021/2022;

e per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a,

- della decisione n. 58 prot. n. 01072/2021 del 26 luglio 2021 (depositata il 30 luglio 2021) della Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con la quale ha respinto il ricorso promosso da Carpi FC 1909 S.r.l.;

- del comunicato ufficiale n. 253/A del 21 maggio 2021 della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con il quale sono stati approvati il “Sistema Licenze Nazionali s.s. 2021/2022” ed il "Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico" con previsione di una serie di adempimenti, da assolvere entro il termine perentorio del 28 giugno 2021; del Sistema Licenze Nazionali 2021/2022 Lega Italiana Calcio Professionistico di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto

nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno patito ex art. 30 c.p.a.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso e i motivi aggiunti non appaiono assistiti da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembrano rispettate le modalità di pagamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF previste dalla normativa peraltro espressamente indicata nei punti 11-13 del “sistema Licenze nazionali” di cui al CU della FIGC del 21 maggio 2021 (ovvero art. 1, commi 36 e 37, della legge n. 178 del 2020 e artt. 13-ter e 13-quater della legge n. 176 del 2020);

- che, invero, la normativa primaria citata prevede precisi termini di adempimento, anche attraverso l’adozione di appositi piani di rateazione, peraltro compatibili con il termine del 28 giugno 2021 indicato nel Manuale delle Licenze per provare di essere in regola con i requisiti di ammissione al campionato di che trattasi;

- che, con riferimento ai contributi INPS per i mesi ottobre e novembre 2020, risulta che la società ricorrente abbia rateizzato “in autonomia” il pagamento in 24 mesi previa corresponsione della prima rata in data 31 maggio 2021 quando, invece, gli artt. 13-bis e 13-quater della legge n. 176 del 2020 sono chiari nel prevedere che la rateizzazione era sì possibile ma fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, previo versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021;

- che, sempre per quanto riguarda i contributi previdenziali, non possono dirsi soddisfatte le previsioni contenute nel punto 11) del CU del 21 maggio scorso posto che la domanda di rateazione, poi accolta dall’INPS, è stata presentata comunque in data 29 giugno 2021 (ovvero dopo il termine previsto dal sistema delle Licenze per ottenere l’ammissione al campionato di riferimento) posto che quella precedente del 23 giugno (poi respinta per il mancato pagamento dei ratei di aprile e maggio 2021) costituisce un autonomo procedimento concluso in senso negativo per la società ricorrente e non un adempimento procedurale facente parte di una fattispecie a formazione progressiva;

- che, con riferimento al pagamento delle ritenute IRPEF, non appare in effetti invocabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs n. 472 del 1997 posto che la norma citata prevede una modalità di adempimento che non sembra compatibile con la predetta rateizzazione in 24 mesi operata “in autonomia” da parte della società ricorrente;

- che, sempre per quanto riguarda le ritenute IRPEF, non sembra invocabile la tempistica per la rateizzazione prevista in seguito alla presentazione dei modelli 770/2021 e 770/2022 in quanto la FIGC, con il richiamo espresso nel “sistema delle licenze nazionali” all’art. 1, commi 36 e 37 della legge n. 178 del 2020 e agli artt. 13-ter e 13-quater della legge n. 176 del 2020, ha inteso ancorare, in maniera non irragionevole, a quelle previsioni la verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione al campionato di che trattasi, imponendo adempimenti comunque sostenibili e disponibili da parte della società ricorrente;

- che tale inadempimento appare ancora più evidente nella misura in cui risulterebbe che la società ricorrente, tra la fine di luglio e l’inizio del mese di agosto, abbia regolarizzato la propria posizione debitoria;

- che, pertanto, non sembra revocabile in dubbio che, alla data del 28 giugno 2021, la posizione della società ricorrente non fosse conforme a quanto richiesto per l’ammissione al campionato di che trattasi non solo dal sistema delle Licenze di cui al CU del 21 maggio 2021 ma dalla stessa normativa primaria ivi richiamata;

- che i motivi aggiunti, nella parte in cui la società ricorrente impugna il CU della FIGC del 21 maggio 2021 che fissa il termine del 28 giugno 2021 per la dimostrazione dei requisiti di ammissione, sembrano in questa parte inammissibili in quanto il “sistema delle licenze nazionali” di cui al predetto comunicato ufficiale risulta impugnato per la prima volta in questa sede, senza cioè il previo e tempestivo “passaggio” dinanzi agli organi della giustizia sportiva, condividendo sul punto quanto già argomentato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4001/2021 in relazione alla natura dell’atto e all’onere impugnatorio dello stesso da parte degli interessati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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