T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – ORDINANZA DEL 17/08/2021 N. 4427

Pubblicato il 17/08/2021

N. 04427/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07998/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7998 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Casertana F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Pietro Cerro, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

- Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; - CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consiglio Federale della F.I.G.C, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Società Sportiva Dilettantistica A R.L. Latina Calcio, Latina Calcio Ssd A R.L., Lucchese 1905 S.r.l., Mattia Matese, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport emanata in data 29 luglio 2021, n. 57, con la quale è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto avverso i provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022, nonché per l'annullamento dei medesimi provvedimenti di non ammissione al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022 e, in particolare, del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 14/A del 16 luglio 2021, con il quale è stata negata la concessione alla ricorrente della Licenza Nazionale 2021/2022, con conseguente mancata ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziali, ivi compreso il C.U. n. 253 emanato in data 21 maggio 2021 dalla FI.G.C. (contenente le norme per l'ammissione ai Campionati di Lega Pro, nonché la previsione di un termine irragionevolmente anticipato al 28 giugno 2021 per tutti gli adempimenti, pur in pendenza di un procedimento amministrativo che si sarebbe concluso solo con la decisione del Consiglio Federale in data 15 luglio 2021, previo ulteriore parere delle Commissioni Tecniche in data 14 luglio 2021), nonché per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C 2021-2022; nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

e in via subordinata, per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022;

e comunque per l'accertamento del titolo/diritto della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie C in generale (mantenendo il relativo titolo sportivo per la Serie C), anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento del titolo/diritto a mantenere in essere i contratti di lavoro sportivo stipulati con i calciatori con la stessa tesserati, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 110 delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la risoluzione dei contratti dei calciatori tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di un provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

nonché per l'accertamento

in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A. del diritto della ricorrente al rilascio della Licenza nazionale ed alla conseguente ammissione al Campionato di serie C, 2021/2022

nonché

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari), comunque non inferiore a venti milioni di euro (considerati il valore del c.d. “patrimonio-calciatori”, non inferiore a dieci milioni di euro, nonché il valore del titolo sportivo a partecipare al Campionato di Serie C, non inferiore a dieci milioni di euro).

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Casertana F.C. S.r.l. il 6/8/2021:

- del provvedimento di cui non si conosce né numero né data con il quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dato avvio e, presumibilmente, conclusa la procedura per il riconoscimento alla Città di Caserta del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato italiano di Calcio Serie D, in applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF FIGC, nonché per gli atti di richiesta e/o di impulso ed esecuzione poste in essere dal Comune di Caserta e/o dal suo Sindaco, in conseguenza del mancato riconoscimento della licenza sportiva a favore della Società ricorrente (per effetto dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio);

nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

e per l'accertamento

del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

NONCHE'

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari),

C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Casertana F.C. S.r.l. il 14/8/2021:

- del provvedimento 10 agosto 2021 (richiamato nell'avviso pubblico del Sindaco di Caserta in data 11 agosto 2021, anche esso oggetto della presente impugnazione), con il quale il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio – accogliendo l'istanza formulata dal Sindaco di Caserta in data 28 luglio 2021, n. 78215) - ha concesso “l'opportunità di iscrizione al Campionato Interregionale (ovverƒo alla Serie D, n.a.) di una Società in rappresentanza del Comune di Caserta, avvalendosi della procedura prevista dall'art. 52, comma 10, delle NOIF entro il 24 agosto 2021, ore 12.00”, in conseguenza del mancato riconoscimento della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C alla Società FC Casertana, nonché della avvenuta espropriazione (a zero euro) del titolo sportivo della stessa per partecipare al Campionato di Serie D, tanto è che, con i provvedimenti ora oggetto di impugnazione, è stata iniziata la procedura per l'assegnazione del titolo sportivo di Serie D ad una nuova Società di Caserta, che dovrà essere individuata dal relativo Sindaco; nonché di tutti gli atti, anteriori e conseguenti, ad essi comunque connessi;

E PER L'ACCERTAMENTO

del titolo/diritto, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. z, C.P.A., della Società ricorrente a partecipare al Campionato di calcio di Serie D 2021-2022, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F., nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato;

NONCHE'

per il risarcimento di ogni danno derivato alla ricorrente dagli atti impugnati, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio (in caso di rigetto delle richieste cautelari).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. e del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

A) Premesso che, con riferimento alla domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti depositati in data 14 agosto 2021, la relativa camera di consiglio, all’odierna udienza, è stata fissata al 6 settembre p.v., per ragioni di rispetto dei termini a difesa e, pertanto, la trattazione in rassegna ha ad oggetto l’istanza di sospensione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio e nei primi motivi aggiunti;

B) Considerato, pertanto, ad un sommario esame, che il ricorso introduttivo del giudizio non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto non sembra smentito che, alla data del 28 giugno 2021, la società ricorrente non fosse in possesso di alcuni requisiti ritenuti necessari dal “sistema delle licenze nazionali” di cui al comunicato ufficiale (CU) della FIGC del 21 maggio 2021, non impugnato in questa sede;

- che, invero, oltre al fatto che la società ricorrente non ha presentato la prescritta garanzia fideiussoria rilasciata da istituti abilitati bensì due assegni circolari (ciò sebbene il “sistema delle licenze nazionali”, al punto C.2, preveda tale adempimento in forma esclusiva e non surrogabile in altro modo), la consegna dei predetti titoli di credito è stata peraltro effettuata in data 13 luglio 2021, ovvero oltre il termine del 28 giugno fissato dal “sistema delle licenze nazionali”;

- che l’obbligo di presentazione della polizza fideiussoria non appare, peraltro, irragionevole in quanto il suo rilascio è soggetto ad una serie di garanzie soggettive e oggettive che l’emissione di assegni circolari non è in grado di assicurare;

- che non sembra al riguardo condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in relazione alla natura provvedimentale della sola determinazione del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 16 luglio 2021 (e non di quella della COVISOC) in quanto, in disparte tale questione sulla natura degli atti adottati dagli organi della federazione, l’adempimento (ovvero la produzione dei due assegni circolari) è stato comunque effettuato in una data successiva al termine del 28 giugno 2021 previsto dal predetto “sistema delle licenze nazionali” che, non risultando impugnato, deve considerarsi perentorio, condividendo il Collegio il fatto che la procedura di ammissione ai campionati organizzati dalla FIGC abbia natura concorsuale;

- che lo stesso vale con riferimento alla procedura di transazione fiscale di cui all’art. 182 ter del R.D. n. 642 del 1907 che, invero, è stata formalizzata e, quindi, è diventata efficace in data 9 luglio 2021 ovvero dalla data della sottoscrizione degli organi competenti (non potendo rilevare il rilascio dei pareri favorevoli da parte delle competenti Direzioni, intervenuti entro il termine del 28 giugno 2021) ovvero in un tempo non conforme alle previsioni contenute nel “sistema delle licenze nazionali” che àncora il possesso del requisito alla formalizzazione dell’atto di transazione fiscale;

- che, in ogni caso, non sembra revocabile in dubbio che l’art. 182 ter del R.D. n. 642 del 1907 preveda che la formalizzazione della “transazione fiscale” si abbia con la sottoscrizione degli organi competenti, trattandosi peraltro di un atto a contenuto negoziale;

- che, sebbene la firma sull’atto di transazione fiscale non fosse nella disponibilità della società ricorrente, ciò che non risulta provato da quest’ultima è di aver adottato tutte le misure possibili per poter rispettare il termine imposto dal “sistema delle licenze nazionali”, ad esempio avviando in tempi più anticipati la procedura prevista dal citato art. 182 ter del R.D. n. 642 del 1907;

- che anche l’agibilità dell’impianto sportivo (relativamente al settore ospiti) sembra acquisita in tempi non compatibili con il termine più volte citato del 28 giugno 2021 in quanto l’ulteriore sopralluogo è stato effettuato in data 2 luglio 2021 e il provvedimento comunale è stato adottato il successivo 19 luglio 2021;

- che, invece, non sembrano infondate le censure rivolte dalla società ricorrente all’art. 52, comma 10, del NOIF quantomeno nella parte in cui non consente alla società non ammessa al campionato professionistico di serie C di poter manifestare, preliminarmente, interesse per l’iscrizione nel campionato dilettantistico inferiore (laddove, comunque, la stessa sia comunque in possesso dei requisiti per ottenere la relativa iscrizione) oppure di rinunciare in favore del Comune di riferimento, attesa l’evidente sproporzione di tale misura che sembra, invero, rivestire una natura sanzionatoria senza la copertura di una normativa di rango primario che ne legittimi l’adozione;

- che la predetta irragionevolezza sembra ricavarsi anche rapportando tale disciplina alle previsioni contenute nei precedenti commi 3 e 4 dello stesso art. 52 laddove, in caso di revoca dell’affiliazione per insolvenza o liquidazione della società (mentre, nel caso di specie, la società non “perde” l’affiliazione alla FIGC), consente agli organi federali di poter attribuire, in via diretta, il titolo sportivo ad altra società in possesso dei requisiti ivi previsti;

- che tale irragionevolezza non sembra, invece, sussistere con riferimento all’art. 110 delle NOIF nella parte in cui prevede, con riferimento alla fattispecie in esame, lo svincolo dei calciatori professionisti, ciò per la necessità di valorizzare il merito sportivo e lasciare quindi a quest’ultimi la possibilità di continuare a militare nelle serie superiori;

- che, sempre con riferimento all’impugnazione in via diretta delle norme del NOIF, non sembra sussistere il c.d. vincolo di “pregiudizialità sportiva”, ritenendo il Collegio, oltre a quanto argomentato dal punto di vista oggettivo da TAR Lazio, sez I ter, n. 6624/2017, che il caso di specie non riguardi una questione di carattere disciplinare ovvero di ammissione ad un campionato professionistico per il quale vige la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 145 del 2018 bensì rientri nelle ipotesi residuali previste dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito in legge n. 280 del 2003) per le quali è riconosciuta, in via esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo;

- che, pertanto, mentre la domanda cautelare va respinta con riferimento alla mancata ammissione al campionato di serie C, va invece accolta nella limitata parte in cui l’art. 52, comma 10, delle NOIF prevede che il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie in parte la domanda cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione mentre la respinge per il resto.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

L’udienza pubblica per la definizione del merito sarà fissata all’esito della camera di consiglio del 6 settembre 2021 in cui sarà trattata la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti depositati in data 14 agosto 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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