T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – ORDINANZA DEL 17/08/2021 N. 4429
Pubblicato il 18/08/2021
N. 04429/2021 REG.PROV.CAU.
N. 07876/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Daniele Ripamonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Legale Grimaldi, in Roma, Via Pinciana 25;
contro
C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.), non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Luca Spaziani, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021 e di tutti gli atti presupposti compresi:
-il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;
-la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell'8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022;
- di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché
per l'accertamento del diritto della Società all'ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e
per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.C. Chievo Verona S.r.l. il 6/8/2021:
per l'annullamento
- del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021, con il quale il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per il Chievo Verona;
- del Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022 per la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, in particolare dei punti 14 e 15 del Titolo I, lett. C) e le lettere D) ed E) del Titolo I, approvato dal Consiglio Federale della FIGC attraverso il Comunicato Ufficiale n. 252/A del 21 maggio 2021;
- di ogni altro atto, anche incognito, ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in particolare quelli impugnati con il ricorso R.G. 7876/2021:
Ø la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”) del 26 luglio 2021, adottata con il dispositivo prot. n. 1045/2021 pubblicato il 26 luglio 2021 sulla base delle motivazioni pubblicate con provvedimento n. 56 del 29 luglio 2021, di rigetto del ricorso n. 76/2021 proposto da Chievo Verona per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;
Ø il provvedimento del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 16 luglio 2021;
Ø la decisione della Commissione Vigilanza Società di Calcio (“Co.Vi.So.C.” o “Commissione”) prot. n. 4650/2021 dell'8 luglio 2021, di diniego della concessione, in favore di Chievo Verona, della Licenza Nazionale per l'iscrizione al Campionato di Serie B per l'anno 2021/2022;
- di ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti, nonché
per l'accertamento del diritto
della Società all'ammissione al campionato di calcio di serie B per la stagione sportiva 2021-2022 e
per il risarcimento dei danni
subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I., del Cosenza Calcio S.r.l. e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in disparte eventuali questioni in rito che potranno essere esaminate nella fase di merito, il requisito mancante in capo alla ricorrente per il rilascio della Licenza Nazionale è espressamente menzionato nel Titolo I, lett. C), punti 14 e 15 del Manuale del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2021/2022;
che, nello specifico, il mancato rilascio della Licenza e la conseguente non ammissione al Campionato di serie B è motivato dal mancato versamento dell’IVA dovuta, relativa ai periodi di imposta 2014-2018, per i quali al 28 giugno 2021 la società risultava decaduta dal beneficio della rateazione;
che - alla stregua di quanto non irragionevolmente osservato dal Collegio di Garanzia - la risalenza e il consistente ammontare dei debiti fiscali, nonché l’imputabilità alla parte ricorrente della violazione del termine previsto per il pagamento rateale, che ha determinato la decadenza della stessa dalla prima rateazione concessa, escludono la rilevanza, ai fini che qui interessano, della sopravvenuta sospensione dei pagamenti esigibili su cartella esattoriale, disposta dalla normativa emergenziale, a cominciare dal d.l. n. 18/2020;
che comunque la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali ha come unico effetto - in base alle previsioni degli atti normativi emergenziali che le hanno disposte (vedi, ad esempio, art. 61 d.l. n. 18/2020) - la dilazione dei pagamenti a partire da quelli in scadenza a marzo 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi e rimborso di quanto versato;
che solo l’avvenuta concessione del beneficio della rateazione integra il requisito richiesto dalla normativa sopra richiamata per il rilascio della Licenza Nazionale;
che, peraltro, solo per talune categorie di debiti la normativa consente di presentare, in luogo della dichiarazione di avvenuto adempimento, l’atto di rateazione o transizione;
che, pertanto, la transazione e la rateazione del debito, ove ammesse, si pongono in deroga all’avvenuto pagamento di tutti i debiti scaduti, con conseguente legittimità di una lettura rigorosa della previsione che non ammette situazioni ulteriori e diverse da quelle previste;
che deve escludersi, in particolare, la sufficienza della mera richiesta di rateazione - peraltro inoltrata il 28 giugno 2021, termine ultimo e perentorio per la integrazione dei requisiti (vedi CdS VI, sent. n. 7288/2010) - trattandosi all’evidenza di un beneficio concesso al debitore, e consistente nella dilazione del pagamento, che postula l’adozione di un atto formale;
che tutto ciò si ricava dall’interpretazione letterale delle relative disposizioni, confermata sotto il profilo teleologico e sistematico dalla considerazione delle prioritarie esigenze di certezza e par condicio alle quali esse si ispirano;
che quindi alla data del 28 giugno 2021, termine perentorio indispensabile per garantire il regolare svolgimento del campionato in condizioni di parità dei partecipanti, la società ricorrente non risulta né avere assolto agli obblighi fiscali maturati dal periodo di imposta 2014 al 2018, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, ovvero atti provenienti dal soggetto creditore attestanti la regolarizzazione della situazione debitoria, ossia atti idonei a garantire con certezza le menzionate esigenze;
che non è neppure ravvisabile alcuna disparità di trattamento in relazione all’ammissione del Chievo al precedente campionato, alla luce delle specifiche previsioni di cui al Manuale delle Licenze Nazionali pubblicato il 26 giugno 2020, che ha sostituito, modificandolo, quello approvato il 16 dicembre 2019;
che la decisione del Collegio di Garanzia, sulla scorta di quanto sopra osservato e della rilevata contraddittorietà tra le affermazioni della ricorrente in ordine alla simultanea condizione di equilibrio finanziario e di temporanea obiettiva difficoltà, appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali e comunque non irragionevole;
che non possono costituire oggetto di impugnativa in questa sede le previsioni di cui ai punti 14 e 15 del Titolo I, lett. C) e le lettere D) ed E) del Titolo I del Manuale delle Licenze Nazionali in quanto l’impugnativa viene proposta per la prima volta in questa sede, in violazione della pregiudiziale sportiva;
Considerato, conclusivamente, che l’atto impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale e che gli argomenti opposti dal Collegio di Garanzia appaiono, per quanto osservato, scevri dai vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di un’adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile;
che la particolarità e la natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore