Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 106 del 26/11/2021
Decisione impugnata: Decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. G. M. la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore G. M. l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).
Impugnazione Istanza: G. M./SSD a r.l. Calcio Foggia 1920/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: La società ha legittimazione attiva per adire la CAE e chiedere la risoluzione dell’accordo economico per inadempimento, così come il TFN Sezione Vertenze Economiche è competente a decidere sulla domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla società. La normativa federale in materia di accordi economici, con specifico riguardo ai calciatori dei campionati nazionali della L.N.D. (art. 94 ter NOIF), opera il riferimento alla C.A.E. là dove, ai commi 10 e 11, prescrive che “Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro sette giorni dalla comunicazione della decisione”. Il regolamento della L.N.D. (art. 25 bis) prevede che la C.A.E. “è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter delle N.O.I.F. (…). Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese”. Dalla richiamata normativa federale si evince, dunque, che il procedimento innanzi alla C.A.E., in primo grado, ed al T.F.N., sez. V.E., in appello, ha ad oggetto l’accertamento delle somme di cui il calciatore aziona in giudizio la relativa pretesa creditizia. L’eventuale inadempimento del calciatore può, quindi, costituire oggetto dell’eccezione inadimplenti non est adimplendum al fine di escludere o ridurre l’ammontare delle somme dovute dalla società convenuta. Per poter valutare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, si deve ritenere peraltro attribuito agli organi di giustizia federale anche il potere di verificare la perdurante efficacia del rapporto contrattuale del quale è chiesta l’applicazione. Il T.F.N., nella decisione qui impugnata, in ordine all’ammissibilità della domanda riconvenzionale di risoluzione giudiziale, ha richiamato un suo precedente (decisione n. 35/TFN-SVE 2020/2021 del 29 aprile 2021) in cui è stata accolta l’impugnazione proposta da una società sportiva avverso la decisione della C.A.E. che aveva rigettato il ricorso promosso dalla stessa società per ottenere la riduzione del compenso ovvero la restituzione di quanto già versato. Il T.F.N., nella decisione richiamata, ha riconosciuto, dunque, la legittimazione attiva della società a promuovere il giudizio innanzi alla C.A.E., a tutela delle proprie ragioni, sull’assunto che “La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nell’articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo” e, d’altra parte, “Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’art. 94, sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’art. 25 bis, comma secondo, del regolamento LND solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio”. Il T.F.N., nella decisione qui impugnata, sulla scia della decisione sopra richiamata, nel riconoscere la legittimazione attiva anche in capo alla società sportiva convenuta, ha sostenuto, accogliendo la domanda riconvenzionale della società, che le pretese economiche del ricorrente erano infondate, tenuto conto che il rapporto contrattuale del quale veniva chiesta l’applicazione doveva ritenersi risolto per inadempimento, in relazione alle gravi vicende che erano state oggetto di un procedimento penale e di una grave sanzione disciplinare già irrogata al momento dell’adozione della decisione impugnata. Tale conclusione risulta del tutto coerente con il sistema che si è sopra descritto, non potendosi sostenere che gli organi federali non hanno il potere di accertare se sussistono i presupposti (a partire dall’efficacia del contratto sottoscritto fra le parti) che sono alla base della richiesta di spettanze economiche riguardanti un rapporto durante il quale il richiedente è stato colpito, per un periodo non breve, da provvedimenti restrittivi della libertà personale, per fatti riguardanti scommesse vietate che sono stati poi oggetto di una grave sanzione disciplinare e che hanno fatto venir meno comunque ogni rapporto fiduciario fra le parti del contratto.