Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite: Decisione n. 118 del 23/12/2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 065/2020-2021 del 4 gennaio 2021, depositata, con motivazioni, in data 12 gennaio 2021 e comunicata alle suddette ricorrenti in pari data con la quale sono stati respinto i reclami (riuniti) proposti dai predetti sodalizi avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - n. 52/TFN-SD 2020/2021 del 1- 4 dicembre 2020 che ne ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva delle società ricorrenti e, comunque, li ha rigettati nel merito. I ricorsi avevano ad oggetto l’impugnazione della delibera dell’Assemblea del 2 ottobre 2020, la Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”) che ha approvato la proposta di modifica del “Regolamento Minutaggio Giovani Stagione Sportiva 2020/2021”, adottato con C.U. n. 329/L del 24 luglio 2020 il quale, all’art. 4.2., così statuiva: “Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite…”.
Impugnazione Istanza: U.C. Albinoleffe s.r.l. e altre/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionisti/Carpi F.C. 1909 s.r.l. e altre
Massima: II ricorso al Collegio di Garanzia proposto congiuntamente da più società avverso la decisione della CFA è soggetto ad un solo versamento della tassa reclamo….Viene in rilievo, sul punto, il parere della Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport n. 2/2016 con riguardo all’interpretazione da dare all’art. 59, comma 4, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva in merito all’obbligo di versamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI. La sezione Consultiva ha indicato due fattispecie distinte che prevedono soluzioni differenti: - la prima, laddove la parte ricorrente, ancorché composta da più soggetti, ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse – impugni con un unico atto il medesimo provvedimento; in tal caso è previsto il pagamento di un unico Contributo Unificato; - la seconda, laddove i soggetti costituiti nella pregressa fase di merito intendano impugnare autonomamente la decisione adottata; in questo caso, è necessario il pagamento del contributo unificato per ogni parte. Nel caso sottoposto al Collegio, le ricorrenti rientrano nella prima fattispecie. Invero, nei precedenti gradi di giudizio le cause sono state riunite e la sentenza, ancorché afferente più soggetti, è stata resa “collettivamente” e gli anzidetti soggetti hanno impugnato il provvedimento in qualità di unica parte processuale.