CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 19/11/2021 N. 6229

Pubblicato il 19/11/2021

N. 06229/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08599/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2021, proposto da

Carpi F.C. 1909 s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Filippo Giuggioli in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., Covisoc presso la Figc, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona S.r.l., Calcio Padova Spa, Comune di Carpi, Athletic Carpi 2021 S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la revocazione dell'ordinanza cautelare del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 05138/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc;

Vista la impugnata ordinanza cautelare di questa Sezione indicata in epigrafe di reiezione dell’appello cautelare presentato dalla parte ricorrente anche in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Giuggioli, Viglione e Gigliola;

Rilevato che - in disparte la dedotta lesione del diritto di difesa, in sé non rilevante ai sensi dell’art. 58, comma 2, Cod. proc.amm. e comunque non ricorrente per essere stata trattata la causa seguendo l’ordine di chiamata previsto per la relativa udienza camerale – l’ordinanza cautelare viene censurata per non avere fornito “alcuna risposta alle ben diverse prospettazioni della parte interessata” e per avere fatto riferimento al “separato ambito di rilevanza dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statale” (reputato dalla ricorrente un riferimento “superfluo … e inaccettabile …” per le ragioni indicate in ricorso), nonché per “integrale assenza di motivazione”;

ritenuto che tali censure non attengono ad una “erronea percezione della realtà processuale” che abbia dato luogo ad un errore revocatorio, poiché riguardano la valutazione e l’interpretazione da parte del giudice degli atti di parte e la relativa motivazione, estranee all’ambito applicativo dell’art. 395 c.p.c. richiamato dall’art. 58, comma 2, Cod. proc.amm.;

ritenuta perciò l’inammissibilità dell’istanza avanzata ai sensi di quest’ultima disposizione;

ritenuto che le spese processuali debbano essere regolate secondo il criterio della soccombenza e vadano liquidato come da dispositivo, a carico della ricorrente ed a favore delle parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dichiara inammissibile la revocazione (Ricorso numero: 8599/2021).

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre accessori come per legge, in favore di ciascuna delle parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Anna Bottiglieri, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere

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