T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 09/12/2021 N. 7060

Pubblicato il 09/12/2021

N. 07060/2021 REG.PROV.CAU.

N. 11163/2021 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11163 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Garancini, Jacopo Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della decisione n. 75/2021, comunicata il 10 settembre 2021, del Collegio di Garanzia dello Sport, nonché, ove occorrer possa, delle presupposte decisioni n. 95/2019/2020 del Registro delle decisioni CFA emessa dalla Corte d'Appello Federale in funzione di Giudice di seconda istanza nn. 146/147/2019/2020 REG. reclami emessa dalla Corte Federale di Appello della FIGC in data 24 luglio 2020 su reclamo proposto dall'odierno ricorrente contro la decisione n. 144/TFN-SD 2019/2020, emessa in data 24 giugno 2020 del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, in relazione al deferimento n. 9090/70 pf 18-19 GC/sds della Procura Federale, nonché condanna dell'Ente intimato al pagamento di tutte le spese, compensi professionali, e accessori, relativi al presente giudizio, come per legge, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nella materia per cui è causa la giurisdizione di questo Tribunale è limitata alla domanda di risarcimento del danno, con valutazione incidentale della legittimità dei provvedimenti impugnati solo a tale fine, ovvero alla verifica della responsabilità aquiliana;

che, pertanto, il pregiudizio prospettato non presenta i requisiti della gravità o della irreparabilità;

che, anche con riguardo al fumus boni iuris, la domanda risarcitoria si presenta, ad una sommaria delibazione, carente in ordine alla allegazione degli elementi della responsabilità aquiliana;

che le spese di questa fase debbano seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.

Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 600,00 (seicento/00), da ripartirsi in parti uguali per ciascuna parte costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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