Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0052/CFA del 31 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo presso il Comitato regionale Liguria, n. 25 del 14.10.2021

Impugnazione – istanza: Presidente federale/M.S. – G.G.B. - USD Quiliano & Valleggia

Massima: Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello hanno avuto modo di precisare, da ultimo con decisione n. 108 dell’ 1 giugno 2021, la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

Massima: Su ricorso del presidente FIGC viene riformata la decisione del GS Liguria che aveva sanzionato con la fino al 9 ottobre 2023 il massaggiatore e con l’inibizione fino al 9 aprile 2024 il dirigente, il primo  perché al termine della partita, mentre il Direttore di gara si trovava ancora sul terreno di gioco e 5 calciatori della sua squadra protestavano per una decisione tecnica, il massaggiatore si avvicinava all’arbitro da un lato e lo colpiva con un forte pugno al volto, all’altezza della bocca, che causava al  medesimo direttore di gara dolore e una fuoriuscita di sangue dal labbro superiore. Nello stesso frangente, il sig. dirigente, svolgente nella partita le funzioni di assistente di parte per la società, dapprima urlava frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara e, subito dopo, lo colpiva violentemente con la bandierina arrotolata sopra l’orecchio destro, provocandogli un forte dolore e, solo grazie all’intervento di alcuni calciatori che lo trattenevano, non è riuscito nell’intento di colpire nuovamente l’arbitro con la bandierina. Dopo l’aggressione, l’arbitro, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Savona per ricevere le cure del caso ove gli veniva riscontrato un trauma cranico in regione parietale dx e al labbro superiore, con piccole abrasioni interne, con prognosi di guarigione di 6 giorni salvo complicazioni. Per l’effetto il massaggiatore è sanzionato con l’inibizione di anni 4 ed il dirigente con anni 4 e mesi 6….L’art. 35 CGS disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara. In particolare, l’art. 35, comma 1, reca la seguente definizione: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale”. La norma, poi, contiene il regime delle sanzioni che vengono distinte a seconda della condotta e del ruolo ricoperto dal tesserato (calciatore, tecnico, dirigente). Per quanto di specifico interesse nel presente procedimento, l’art. 35, comma 5, CGS, prevede “i dirigenti, i soci e non soci di cui all’art.2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”…. Pertanto, le condotte violente che hanno procurato lesioni al direttore di gara rientrano nella previsione dell’art. 35, comma 5, CGS. La predetta norma, infatti, sanziona con l’inibizione nel minimo di due anni la condotta violenta che provoca lesioni personali all’arbitro, attestate con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica….Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. La stessa norma (art. 35, comma 5, CGS), nello stabilire la sanzione minima di due anni di inibizione, attribuisce al Giudice di determinare in concreto la sanzione sulla base della valutazione della gravità della condotta, il contesto nel quale è avvenuta (comportamento episodico o reiterato), le conseguenze subite dall’arbitro. Sotto tale ultimo profilo, la necessità di un referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica esclude ogni carattere di soggettività rispetto alle lesioni subite…..Nel caso di specie, valutando tutti gli elementi fattuali – e alla luce di quanto sopra detto - il Collegio ritiene che la sanzione adeguata e proporzionata rispetto al comportamento dei due dirigenti non possa essere ridotta ai minimi edittali, anche a tutela della credibilità e della (stessa) tenuta del sistema, che ha il preciso dovere di tutelare al massimo i direttori di gara. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita….Passando alla disamina delle due posizioni, è certamente più grave la condotta del B., assistente di parte, che ha colpito l’arbitro sulla testa (orecchio dx) con la bandierina e, solo per l’intervento di alcuni giocatori della propria squadra, non ha portato a termine altri comportamenti violenti.

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