T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 31/12/2021 N. 13687

Pubblicato il 31/12/2021

N. 13687/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08298/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8298 del 2021, proposto da Asd Bridge Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Menghetti e dall'avvocato Sergio Bianchi, entrambi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Matera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asd Idea Bridge Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Nucciarelli, Francesca Carnicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Federazione Italiana Gioco Bridge, Procura Federale Figb, Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello Figb, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 59 del 2021, resa a definizione del procedimento n. 4/2021 R.G. (Prot. 01073/2021) del 30/06/2021, pubblicata il 30/07/2021, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale alla predetta decisione, comunque lesivo per la società ricorrente, quindi per l’omologazione del risultato della finale del Campionato Societario Femminile FIGB 2020 con la vittoria della ASD Reggio Emilia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dell’Asd Idea Bridge Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 12 agosto 2021 e depositato in pari data, la ASD Bridge Reggio Emilia ha impugnato la decisione pubblicata il 30/07/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 59 del 2021 nel procedimento n. 4/2021 R.G. (Prot. 01073/2021) del 30/06/2021 con cui è stata annullata la determinazione di aggiudicare la vittoria a tavolino alla squadra ricorrente, assunta dal Direttore dei Campionati della FIGB ed ordinata la disputa della finale del Campionato Nazionale di società a Squadre femminile - anno 2020.

Avverso la predetta decisione la ricorrente formula i seguenti motivi di gravame:

1) inefficacia della decisione per violazione dell’art. 218, comma 2, d.lgs. 34/2020, nella parte in cui la disposizione prevede che il Collegio di Garanzia decida nel termine perentorio di 15 giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto, in quanto il ricorso è stato depositato l’11 gennaio 2021, deciso il 30 giugno 2021 e depositato il 30 giugno successivo, ben oltre il suddetto termine di 15 giorni;

2) nullità della decisione impugnata per incompetenza del Collegio di Garanzia dello Sport, sotto tre diversi profili:

a) in quanto, ai sensi dell’art. 218 d.l. 34/2020, solo le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione ed alla conclusione delle competizioni e dei campionati sono devolute alla competenza in unico grado del Collegio di Garanzia e non anche, quindi, la domanda della controinteressata relativa alla omologazione di un risultato agonistico. Secondo la ricorrente il Collegio avrebbe erroneamente riqualificato la domanda della controinteressata, la quale non ha impugnato la Delibera del Presidente FIGB n. 48/2020 del 31/07/2020 (con cui venivano fissate le date delle finali) e pretendeva il cambiamento delle date solo perché non poteva schierare la formazione ideale. La ASD Torino, inoltre, comunicava che, in difetto di cambiamento, si sarebbe vista costretta a ritirarsi, ritiro che, ai sensi dell’art. 21 comma 5 Reg. Camp. FIGB, equivale a sconfitta, determinatasi per effetto del comportamento tenuto dalla squadra ritirata e non ad opera della Federazione che si è limitata a prendere atto del ritiro, con conseguente insussistenza della competenza del Collegio di Garanzia ex art. 218 Decreto Rilancio;

b) in applicazione dell’art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e dell’art. 38, comma 3, c.p.c., in difetto di rilievo della incompetenza del Giudice adito entro e non oltre la prima udienza, tale competenza – per quanto errata – rimane definitivamente radicata;

c) il Collegio di Garanzia non poteva pronunciare nel merito, non avendo preso in considerazione né valutato le questioni di diritto proposte dalle parti;

3) nullità della decisione per inammissibilità del ricorso, errata e falsa applicazione dell’art. 218, comma 2, d.l. 34/2020, illogica, carente e contraddittoria motivazione della decisione, non avendo la decisione del Collegio dato conto della eccepita inammissibilità del ricorso. Il ricorso, inoltre, non sarebbe stato notificato alla ricorrente entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato. Né il principio di conservazione degli effetti, applicato dal Collegio di Garanzia, poteva operare nel caso di specie, operando solo a seguito di pronuncia di incompetenza che indichi il Giudice competente ed il termine per riassumere il giudizio. La ricorrente lamenta anche il mancato versamento del contributo che avrebbe determinato l’irricevibilità della domanda;

4) nullità della decisione per travisamento dei fatti, erronea e falsa applicazione dell’art. 19 Regolamento Campionati FIGB, omessa applicazione dell’art. 21 Regolamento Campionati FIGB, avendo il Collegio di Garanzia dato una travisata rappresentazione dei fatti nella parte in cui non menziona il dichiarato ritiro della controinteressata ove le date delle finali non fossero state spostate in accoglimento della richiesta della ASD Torino, richiesta la quale non dà conto dei motivi della indisponibilità delle giocatrici;

5) nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio, per non essere stato notificato alcun provvedimento di fissazione agli interessati individuati dal giudice come prescrive l’art. 25, comma 2, RGS FIGB, con conseguente impossibilità della ricorrente di partecipare al procedimento.

Il 13 settembre 2021 l’ASD Idea Bridge Torino si è costituita per resistere nel merito e per presentare ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento dei motivi sub I e II) del ricorso principale.

La controinteressata in particolare chiede che, ove si ritenga errata l’applicazione dell’art. 218 del d.l. 34/2020, che venga annullata sia la decisione del Collegio di Garanzia che quella della Corte Federale d’Appello con conseguente conferma della decisione del GSN di non omologazione del risultato stabilito dalla FIGB con conseguente disputa della finale del Campionato Nazionale 2020.

Il 14 settembre 2021 si è costituito il Comitato Olimpico Nazionale con memoria di rito, seguita dal deposito, il 20 settembre 2021, di una memoria con cui resiste nel merito delle doglianze della ASD Bridge Reggio Emilia.

Il 24 settembre 2021 il CONI ha presentato una ulteriore memoria in vista della udienza, insistendo per l’infondatezza del ricorso principale.

Il 27 settembre 2021 la controinteressata insiste nelle difese contenute nella propria memoria a cui rinvia.

Con memoria depositata il 3 ottobre 2021 la ASD Bridge replica al Coni e alla controinteressata.

Il 4 ottobre 2021 la controinteressata e il CONI depositano memorie di replica.

All’udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Presidente dà avviso a verbale ex art. 73 c.p.a. di un possibile difetto assoluto di giurisdizione per pertinenza delle questioni a profili tecnico-sportivi. Tutte le parti chiedono termini per deduzioni. Il Presidente, pertanto, rinvia all’udienza del 17.12.2021 per la prosecuzione della trattazione.

Il 4 novembre 2021 il Coni argomenta a favore del difetto di giurisdizione.

In pari data anche la ricorrente interloquisce sul profilo di rito, controdeducendo alla memoria di parte resistente.

Sul profilo della giurisdizione interviene anche la controinteressata che concorda con la posizione espressa dal CONI.

Il 24 novembre 2021 la ricorrente deposita memoria con cui si costituisce un nuovo difensore in aggiunta a quello già costituito.

Seguono ulteriori memorie di replica e controreplica.

Il 10 dicembre 2021 l’ASD Idea Bridge Torino chiede il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti.

Analoga richiesta deposita il CONI il 14 dicembre 2021.

Il 15 dicembre 2021 la ricorrente deposita memoria, notificata in pari data via PEC alle altre parti, con cui argomenta in ordine alla giurisdizione di questo Tribunale.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2021 il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Oggetto della controversia è la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. 59 del 2021 di annullare la determinazione di aggiudicare la vittoria a tavolino alla squadra ricorrente, assunta dal Direttore dei Campionati della FIGB ed il conseguente ordine di disputare la finale del Campionato Nazionale di società a Squadre femminile - anno 2020.

Ai sensi del d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla L. 17 ottobre 2003 n. 280, i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, con conseguente sottrazione al controllo giurisdizionale statale degli atti a contenuto tecnico sportivo.

Sono invece attribuite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria ove abbiano per oggetto i rapporti patrimoniali tra Società, Associazioni ed atleti, mentre ogni altra controversia avente per oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

In altri termini, la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. Stato, VI Sez., 17 aprile 2009, n. 2333 e 9 luglio 2004 n. 5025).

Nel primo caso la vicenda si esaurisce all’interno dell’ordinamento sportivo, essendo il ricorso volto a contestare la legittimità del risultato agonistico, sottratto, come tale a valutazioni di organi diversi da quelli specificamente deputati a verificarne la regolarità nell'ambito dell'ordinamento di settore (vedi Tar Lazio III 6352/2008 e Cds VI 2485/2011; 3235/2001).

Nel caso in esame si chiede l’applicazione della regola tecnico – sportiva di cui all’art. 21 Reg. Camp. FIGB, ove prevede che il ritiro della squadra “prima dell’inizio o in corso di svolgimento dell’incontro, da un incontro o una fase ad eliminazione diretta” equivale alla sconfitta da parte della squadra ritirata e la conseguente omologazione della vittoria a tavolino della squadra rimasta in gara.

Ciò che rileva, infatti, al fine di escludere la giurisdizione del giudice dello Stato, è il fatto incontestabile che la controversia abbia ad oggetto il riconoscimento della vittoria a tavolino a seguito dell’annunciato ritiro della controinteressata ove non fosse stata spostata la data delle finali.

Si tratta, quindi, di questione puramente tecnica, che riguarda l’applicazione delle regole sullo svolgimento degli incontri e che si consuma tutta all’interno dell’ordinamento sportivo, indipendentemente dalle conseguenze che può avere sullo svolgimento del Campionato.

“La questione centrale è che la c.d. vittoria a tavolino è, in termini oggettivi, una procedura in cui si fa governo – seppure non sul campo - di regole che rimangono regole “del gioco”, cioè tecniche e sportive, perché comunque relative al campo; non già di regole espressive di discrezionalità amministrativa. Pertanto l’interesse che sta di fronte ad esse è, per l’ordinamento generale, un interesse mero, e non tale da consentire di evocare l’intervento della giurisdizione amministrativa (cfr. Cons. giust. amm. sic., 8 novembre 2007, n. 1048): e la decisione se ad una squadra sia da assegnare la vittoria a tavolino, rientra nella competenza degli organi dell’ordinamento sportivo (così CdS VI 2485/2011).

In altri termini, e per concludere, stabilire se una squadra debba o no vincere una partita a tavolino, al pari della scelta della sanzione per una violazione di natura disciplinare, rientra nella competenza inderogabile degli organi dell’ordinamento sportivo.

A fronte di quanto osservato, la ritenuta eccezionalità della normativa da applicare non modifica l’oggetto della controversia, trattandosi di questione a valle, relativa al procedimento giustiziale.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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