Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0081/CSA del 19 Dicembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Decisione del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile Serie B, di cui al Com. Uff. n. 35/DBF del 19.11.2024

Impugnazione – istanza: - A.C.F. Brescia Calcio Femminile SRL SSD

Massima: Annullata alla società l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo “per inosservanza della norma del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 262/A del 27 giugno 2024 – Lettera B – punto 9, ‘disposizioni per il Campionato Divisione Serie B Femminile’ che alla voce ‘ASSISTENZA MEDICA’ dispone che ‘E’ fatto obbligo alla società ospitante di procedere con urgenza alla chiamata di una seconda ambulanza, dove non già presente, qualora la prima dovesse allontanarsi dal campo di gioco. In questo caso, la sostituzione dell’ambulanza dovrà avvenire nel più breve tempo possibile’. L’ambulanza ha dovuto assentarsi per trasportare al Pronto soccorso una calciatrice al minuto 25’ del primo tempo; tale assenza si è protratta per quarantacinque minuti costringendo l’Arbitro a sospendere la gara per la stessa durata”…Se è vero, difatti, che la gara è stata (correttamente) sospesa dall’Arbitro a seguito dell’infortunio occorso ad una calciatrice ed al conseguente allontanamento dell’ambulanza e che la sospensione si è protratta per circa 45 minuti (così il referto), è anche vero che tale arco di tempo, come evidenziato dalla reclamante, comprende sia il tempo occorso per prestare le cure alla calciatrice e deciderne quindi il trasporto in ambulanza (con sospensione decretata sin dal minuto 25 in concomitanza con l’infortunio), sia l’ulteriore tempo inevitabilmente trascorso tra il materiale rientro dell’ambulanza presso l’impianto sportivo e l’effettiva ripresa del gioco. In altri termini, indipendentemente dalla rilevanza probatoria dei frame delle telecamere di sorveglianza, può legittimamente presumersi che l’ambulanza sia effettivamente mancata per non più di trenta minuti. Ciò premesso, è la stessa disposizione di cui al C.U. F.I.G.C. N. 262/A del 27 giugno 2024 – Lettera B – punto 9 a prevedere l’eventualità di un allontanamento dell’ambulanza (ovviamente per causa non imputabile alla società ospitante) e l’obbligo di quest’ultima, in tal caso, di attivarsi per la sua sostituzione “nel più breve tempo possibile”, procedendo “con urgenza” a chiamare una seconda ambulanza (la cui presenza non è quindi obbligatoria). Sta di fatto che, mentre è da escludere, per comune esperienza, l’intervento urgente di un’ambulanza su chiamata, in assenza di una situazione di emergenza e che, in ogni caso, come opportunamente documentato dalla reclamante, nel caso di manifestazioni sportive la Regione Lombardia prevede un particolare protocollo che impone un congruo preavviso della richiesta, nel caso di specie la situazione determinatasi con l’allontanamento necessario ed imprevisto dell’ambulanza sembra essere stata ben governata dalla società reclamante, la quale ha correttamente valutato che i tempi di intervento di una seconda ambulanza, pur tempestivamente chiamata, sarebbero stati decisamente superiori rispetto al rientro della medesima ambulanza che si era allontanata. Rientro che, come si è visto, è difatti avvenuto dopo circa 30 minuti. Si deve dunque ritenere osservato il precetto di cui alla predetta disposizione regolamentare, che impone l’obbligo alla società ospitante di ripristinare la presenza dell’ambulanza “nel più breve tempo possibile”: tanto da aver consentito la ripresa e la regolare prosecuzione della gara sino al termine, seppure dopo una interruzione di 45 minuti che, vista la particolarità dell’evento occorso, non può essere considerata anomala.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0066/CSA del 29 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 38/Campionati Giovanili del 29.10.2024

Impugnazione – istanza: - Udinese Calcio S.p.a.

Massima: Annullata alla società l’ammenda di € 400,00 inflitta dal giudice sportivo “per l’assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (art. 15 del Regolamento del Campionato), durante la gara”, perché la società ha documentato i propri adempimenti attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla Presidente della Croce Rossa Italiana…La documentazione prodotta, proveniente da ente pubblico (Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Udine), assistita da idonei requisiti di forma e di sostanza, attesta inequivocabilmente la presenza di un’ambulanza presso il campo di Latisana in occasione della gara in questione.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 0059/CSA del 27 Novembre 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata:  Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 76 del 31.10.2024

Impugnazione – istanza: - Palermo Football Club S.p.a.

Massima: Annullata alla società l’ammenda di € 3.000,00 inflitta da Giudice Sportivo “a titolo di responsabilità oggettiva, per avere omesso di impedire la presenza nel recinto di giuoco di propri collaboratori non inseriti in distinta di gara che, alla richiesta di uscire dal recinto di giuoco, rivolgevano al collaboratore della Procura federale espressioni irriguardose”…Il quadro fattuale ricavabile dall’Appunto Riservato redatto dal collaboratore della Procura descrive in realtà due distinte situazioni, la prima (presenza nel recinto di gioco senza esserne autorizzati) attribuibile a soggetti non identificati ma, ad avviso del collaboratore, riconducibili alla società Palermo; la seconda (espressioni offensive ed irriguardose rivolte al collaboratore stesso) posta in essere da soggetti identificati, collaboratori della reclamante, autorizzati a sedere in panchina (il Dirigente Accompagnatore, sig. …., e il Collaboratore della Prima Squadra, sig. …). Si tratta di due fattispecie diverse che, se accertate, possono condurre a due responsabilità diverse: la prima in capo alla società (a cui tali soggetti sono riconducibili) a titolo di responsabilità oggettiva, la seconda in capo agli autori della condotta irriguardosa, a titolo di responsabilità diretta (eventualmente accompagnata dalla responsabilità oggettiva della società di appartenenza).  Dalla lettura del provvedimento del Giudice Sportivo qui impugnato, appare evidente come lo stesso abbia sanzionato la società Palermo per la prima “situazione” oggetto dell’Appunto Riservato, sanzionando esclusivamente la società Palermo a titolo di responsabilità oggettiva per la presenza non autorizzata di soggetti ad essa riconducibili (ma non identificati). Stessi soggetti che, afferma il provvedimento del Giudice Sportivo, hanno rivolto al collaboratore della Procura frasi irriguardose.  Questa Corte ritiene tuttavia che tale provvedimento sia viziato da una errata ricostruzione delle circostanze di fatto alla base dello stesso, essendo chiaro ed inconfutabile dalla lettura dell’Appunto Riservato come le frasi irriguardose siano state in realtà pronunciate da tesserati ben identificati, titolati a trovarsi nel recinto di gioco (essendo entrambi inseriti nella distinta di gara del Palermo). Soggetti tuttavia, questi ultimi, non sanzionati dal Giudice Sportivo (e quindi estranei al reclamo sul quale questa Corte è chiamata oggi a pronunciarsi). Chiarito quindi quale condotta debba essere qui presa in esame (la presenza nel recinto di gioco di soggetti non autorizzati) ed escluso che le frasi irriguardose siano state pronunciate da tali soggetti, questa Corte ritiene che il referto posto a base della sanzione impugnata non fornisca alcun elemento di prova (neanche a titolo presuntivo) volto a supportare il convincimento del collaboratore della Procura circa la loro “appartenenza” alla società reclamante. Non è dato sapere in alcun modo su quale base e per quali motivi il collaboratore della Procura abbia ricondotto tali soggetti alla reclamante.  Non vi è quindi certezza in ordine alla loro identità e, di conseguenza, all’imputabilità, in via oggettiva, delle loro condotte alla società reclamante. Questa Corte ritiene quindi che il reclamo vada accolto, dovendo il provvedimento del Giudice Sportivo essere necessariamente accompagnato da idonei presupposti di fatto cui ricollegare la fattispecie incriminatrice, questo anche al fine di garantire il necessario contraddittorio in sede di giudizio di impugnazione.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0199/CSA del 15 Aprile 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 65/DBF del 13.03.2024

Impugnazione – istanza: - Napoli Femminile S.r.l.

Massima: Annullata la sanzione della perdita della gara e l’irrogazione di 1 punto in classifica inflitta dal Giudice sportivo in quanto ascoltato a chiarimenti l’arbitro il quale, visionato il filmato (che, di per sé, non potrebbe assumere alcun rilievo probatorio), ne ha comunque riconosciuta la riferibilità alla gara in questione ed ha concluso che, probabilmente, l’ambulanza (chiaramente visibile a bordo campo) era sopravvenuta nel corso della gara senza che se ne accorgesse. Restando così ridimensionate le perentorie affermazioni contenute nel referto di gara e nel relativo supplemento (“non era presente alcun servizio di ambulanza durante tutta la partita in oggetto”), possono per converso valorizzarsi le dichiarazioni prodotte dalla reclamante, soprattutto quella rilasciata dal dirigente della compagine avversaria …. il quale, all’evidenza, risulta portatore di un interesse astrattamente contrario a “confermare la presenza della ambulanza all’interno dello stadio sin dalle fasi di riscaldamento fino al termine della partita”. In definitiva, può ritenersi assente (o comunque non adeguatamente provato) il presupposto in fatto che ha determinato la sanzione, con conseguente annullamento della decisione del Giudice Sportivo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0100/CSA del 28 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Campionato Nazionale Juniores Under 19 LND, di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.11.2023

Impugnazione – istanza: - F.C.D. Pinerolo

Massima: Annullata l’ammenda alla società “Per avere un proprio calciatore al termine della gara rivolto gesti irridenti e provocatori all'indirizzo dei sostenitori della società ospitante ingenerando momenti dì tensione e un principio di rissa sulle tribune” con remissione degli atti alla procura federale per le opportune indagini circa il reale autore del gesto. E ciò in quanto…dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata emerge una inconciliabile discrepanza, poiché la condotta sanzionata dal Giudice Sportivo non è addebitabile ad un tesserato del Pinerolo, bensì al n.1 del Borgosesia Sig. …., che, alla fine della gara, ha esultato in modo provocatorio sotto la tribuna dei sostenitori della società ospitante, provocando una situazione di nervosismo, con il determinarsi di una rissa nel medesimo settore riservato ai tifosi locali.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0089/CSA del 20 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 054 del 29 novembre 2023

Impugnazione – istanza: - Catania Football Club S.R.L.

Massima: Annullata l’ammenda di € 350,00 inflitta alla società “Per violazione della norma sulle sostituzioni da effettuarsi in tre momenti di gara (art. 10 del regolamento del Campionato)” poiché…dal referto arbitrale in atti, si evince che il calciatore C. sarebbe stato sostituito sia al 25° del primo tempo che al 33° del secondo tempo, mentre il calciatore P. sarebbe entrato in campo sia al 1° che al 33° del secondo tempo. Appare evidente che si tratti di un mero refuso nel referto arbitrale, non colto dal Giudice Sportivo, dato per assodato che un calciatore (C.) non può uscire dal campo se è già fuori dal terreno di gioco perché sostituito, come altro calciatore (P.) non può entrare in campo se sta già giocando. La società reclamante, come si evince a pag. 1 del referto arbitrale, non ha pertanto effettuato sostituzioni effettive in numero superiore a quello consentito.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0079/CSA del 14 Dicembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Campionato Nazionale Juniores Under 19, di cui al Com. Uff. n. 28 del 14.11.2023

Impugnazione – istanza: - Martina Calcio 1947 S.S.D. A.R.L.

Massima: Annullata alla società dell’ammenda di Euro 500,00 “Per omessa custodia dello spogliatoio arbitrale da cui venivano sottratti dei beni al Direttore di gara e ad un A.A. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. (R A – R AA)”….Dagli atti ufficiali di gara, cui deve attribuirei il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, emerge quanto segue: Arbitro: “VARIE ED EVENTUALI: Sulla via del rientro a casa, mi rendevo conto che dal mio portafoglio era stata sottratta una somma pari ad euro 60. Lo stesso lamentava l'assistente numero 2 … (sez. Brindisi) che constatava la sottrazione di euro 40. Questo nonostante aver sempre chiuso a chiave la porta dello spogliatoio arbitrale e aver affidato la chiave al sig. …, dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, per tramite dell'assistente numero 1 …. (sez. Brindisi).  Al rientro negli spogliatoi all'intervallo e alla fine della gara non rilevavo alcun segno di effrazione o violazione. Al rientro a Bari sporgevo regolarmente denuncia alle autorità competenti (Carabinieri) e lo stesso faceva l'assistente coinvolto, … (sez. Brindisi). Specifico che, nel momento in cui lasciavo l'impianto dopo la fine della gara, ad attendermi era presente soltanto il custode mentre non riscontravo la presenza di alcun dirigente della società ospitante Martina Calcio 1947. Si allegano verbali delle denunce presentate ai Carabinieri. Aggiungo che, in sede di denuncia, dichiaravo che le chiavi erano sotto la custodia dell'assistente arbitrale 1 … (sez. Brindisi) in quanto non riuscivo a mettermi in contatto con lui prima di sporgere denuncia, dunque ancora non conoscevo con certezza l'identità del dirigente cui era stata affidata la custodia delle chiavi.”

SEGNALAZIONE ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2 …: “Sulla via del ritorno, mi rendevo conto che mi erano stati sottratti dal portafoglio i contanti per una cifra corrispondente a circa 40/50 euro. Specifico che le chiavi dello spogliatoio erano in possesso del AA1 che prima dell'inizio della gara le ha consegnate al Sig. …., dirigente accompagnatore della squadra ospitante, e che al rientro nel suddetto spogliatoio la porta era regolarmente chiusa a chiave.” Entrambi gli Ufficiali di gara hanno sporto denuncia dei fatti al rientro presso le proprie abitazioni. Pur condannando fermamente l’accaduto, che denota un contegno decisamente riprovevole ad opera dell’autore del fatto, la società reclamante non può essere ritenuta responsabile dei fatti come denunciati dagli Ufficiali di Gara. Come emerge dalla corretta ricostruzione dell’episodio, la porta dello spogliatoio è stata infatti chiusa a chiave direttamente a cura dell’Arbitro, il quale ha riferito nel proprio referto di aver affidato la chiave al sig. … dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, per il tramite dell’Assistente n.1 Sig. … A sua volta l’Assistente sig. … ha dichiarato che all’interno dello spogliatoio erano presenti sia il custode dello Stadio che i dirigenti del Martina Calcio. A conferma del fatto che la porta dello spogliatoio, trovata al rientro dalla terna arbitrale regolarmente chiusa a chiave, non ha subito effrazioni. Tali circostanze depongono nel senso che la società sanzionata ha adempiuto agli obblighi di cura, vigilanza, sorveglianza e conservazione incombenti sul custode della cosa con la diligenza richiesta, avendo fatto tutto quanto previsto a proprio carico per impedire il perpetrarsi dell’illecito lamentato. Pur rimanendo fermo il fatto che il responsabile del furto denunciato non sia stato individuato, non è in contestazione che la Società Martina abbia garantito l'ordine e la sicurezza previsti a proprio carico dall’art.6, comma 4, del C.G.S., anche in considerazione della circostanza che, non essendo stato il furto scoperto e denunciato nell’immediatezza dell’evento ed in loco, alla stessa non si poteva richiedere di assumere ulteriori iniziative al riguardo.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0051/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 119 del 19 ottobre 2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. CDM Futsal

Massima: Annullata l’ammenda di € 500,00 inflitta alla società "Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza con defibrillatore ai bordi del campo di gioco” perché la reclamante ha evidenziato che l’ambulanza era regolarmente presente ed allegato a supporto attestazione della “Croce Rossa Italiana" che ha svolto il servizio ai bordi del campo di gioco il 6.10.2023 e documentazione fotografica dalla quale risulta la presenza dell’ambulanza e del defibrillatore.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0039/CSA del 7 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 42 del 31 ottobre 2023

Impugnazione – istanza: - A.S.D. Cjarlins Muzane

Massima: Accolto il reclamo con procedimento d’urgenza proposto dalla società avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e obbligo di disputa di una gara a porte chiuse  "per avere, al termine della gara, alcune persone non identificate, lanciato sul terreno di gioco 3 batterie elettriche della dimensione di circa 5x2 cm che cadevano sul terreno di gioco " e per l’effetto annullata la sanzione…Si legge nel rapporto del secondo assistente: “(…) Durante la quasi totalità del secondo tempo di gioco il pubblico della squadra ospite, Este, ha continuamente e ripetutamente intonato cori molto offensivi e gravemente lesivi nei confronti del sottoscritto AA2 (mi trovavo proprio sotto la tribuna, con i tifosi ospiti a 2 m dietro le mie spalle) con anche espressioni ingiuriose e minacciose. Al 21' del secondo tempo un tifoso della stessa squadra ospite (Este), particolarmente esagitato a seguito del gol del 2-2 dei locali, mi ha lanciato addosso un liquido, presumibilmente acqua, che mi ha bagnato le spalle. Alla prima interruzione di gioco ho richiamato l'attenzione dell'arbitro con la segnalazione alta della bandierina, raccontando l'accaduto. L'arbitro ha invitato il capitano ospite (Este) a placare i tifosi e, dopo una veloce raccomandazione gestuale del capitano, il gioco è proseguito. I tifosi ospiti (Este) hanno comunque proseguito con le stesse offese nei miei riguardi fino al termine della gara. Al 51' del secondo tempo, dopo il gol del 3-3 della squadra ospite (Este), segnalo l'ingresso all'interno del campo per destinazione da parte di due tifosi ospiti (Este) che festeggiavano il gol abbracciando i calciatori della squadra locale. Infine, dopo il triplice fischio sono stati lanciati dal pubblico (non sono in grado di identificare la provenienza di una o l'altra tifoseria) sul terreno di gioco almeno n. 3 batterie elettriche di grandi dimensioni, le quali fortunatamente non hanno colpito nessuno”. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61 C.G.S., riguardo al valore di piena prova attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la descrizione del fatto non possa giustificare l’irrogazione della sanzione a carico della ricorrente Cjarlins Muzane. L’assistente dell’arbitro ha infatti verbalizzato, in merito al lancio delle batterie: “(…) non sono in grado di identificare la provenienza di una o l'altra tifoseria”. Come è noto, l’art. 26 C.G.S. stabilisce che le società rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori, quando ne derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave alle persone. Invero, la tifoseria della squadra ospite si è resa responsabile di una serie di condotte deplorevoli, secondo i referti della terna arbitrale e la stessa decisione del Giudice Sportivo (ammenda di € 1.800,00 a carico dell’Este). Viceversa, nessun fatto disciplinarmente rilevante è stato attribuito alla tifoseria della squadra di casa. Non vi è quindi alcuna prova, neppure in via indiziaria o presuntiva, che il lancio delle batterie sia addebitabile ai tifosi di casa.

 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 0027/CSA del 26 Ottobre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, di cui al Com. Uff. n. 31 del 10 ottobre 2023

Impugnazione – istanza: Calcio Atletico Ascoli S.S.D.A.R.L.

Massima: Annullata l’ammenda di € 200,00 inflitta alla società Per inosservanza dell’obbligo di presenza dell’ambulanza di soccorso ai bordi del campo” poiché dalla documentazione esibita dalla società è dimostrata la presenza dell’ambulanza ai bordi del campo

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 241/CSA del 31 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 135 del 09.05.2023

Impugnazione – istanza: – A.S.D. Flaminia Civita Castellana

Massima: Annullata l’ammenda di € 200,00 alla società "Per mancanza dell'ambulanza e della relativa richiesta" in quanto…la Corte, pur in presenza degli elementi oggettivi prodotti dalla società reclamante, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della questione controversa, il signor …., arbitro della gara, il quale ha confermato la presenza dell'ambulanza negli spazi limitrofi al terreno di gioco.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 239/CSA del 29 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 78/PR3 del 26 aprile 2023

Impugnazione – istanza: – Lucchese 1905 s.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda di € 500,00 alla società per assenza del medico sociale durante la gara” in quanto ai sensi dell’art. 66 NOIF,la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti … Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante”. A tale ultima regola è prevista un’eccezione, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 60/L del 2 settembre 2022 che, per le gare di Play off del Campionato Primavera 3 e 4, obbliga entrambe le squadre alla presenza del medico sociale nel recinto di giuoco. Ma tale eccezione, da interpretarsi in forma letterale e tassativa, evidentemente non si applica al caso in esame, trattandosi di gara di Play out.

Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 223/CSA del 25 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 088/Campionati Giovanili del 22.02.2022

Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio S.p.A

Massima: Annullata l’ammenda di € 250,00 inflitta alla società per aver erroneamente l’arbitro indicato che la società ha compiuto le sostituzioni in quattro momenti e non in tre momenti differenti…La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Il Sig. …., arbitro della gara Empoli FBC / Ternana Calcio s.p.a. del 20.02.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, pur confermando il contenuto del proprio referto, non ravvisando motivi per discostarsi da quanto riportato nello stesso, ha anche dichiarato che, essendo trascorsi oltre 20 giorni dalla gara, non poteva ricordare con certezza l’accaduto. Di contro, la Corte ritiene possa essere valorizzata la nota, prodotta agli atti di questo giudizio dalla Ternana Calcio e rilasciata il 22.2.2022 dalla società Empoli, nella quale quest’ultima Società, assumendosi le conseguenti responsabilità, ha dichiarato che le sostituzioni effettuate dall’odierna reclamante sarebbero effettivamente avvenute in tre e non in quattro distinti momenti della gara.

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 324/CSA del 21 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 268/DIV del 28.03.2022

Impugnazione – istanza: - Palermo Football Club S.p.A.

Massima: Annullata l’ammenda alla società originariamente sanzionata “per non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese - Palermo del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 30 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione anche dell’art. 23, comma 2, CGS, considerato, da una parte, che vi erano tifosi al seguito della società ospitata e, dall’altro, che non si sono verificate situazioni di contatto fra tifosi e calciatori o altri tesserati del Palermo”….Questa Corte, pur sollevando dubbi sulla competenza del giudice sportivo a decidere sulla questione (che non attiene al fatto sportivo in se ed è privo di alcuna incidenza causale rispetto alla regolarità dello svolgimento delle gare), essendone stata, tuttavia e ormai investita, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.  Occorre innanzitutto osservare, su un piano generale, che, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, le linee guida -che costituiscono l’allegato 2 del C.U. 326/A del 30 giugno 2015- definiscono ruolo e funzioni tipiche del cd. Slo, delegato ai rapporti con la tifoseria. Tra le mansioni tipiche dello Slo, alcune soltanto delle quali sono elencate nel sopra richiamato C.U., si legge che “Lo Slo segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipa alle trasferte della squadra”.  Orbene, non vi è un precetto normativo, ovvero un comando rivolto allo Slo di seguire i tifosi in occasione delle gare ufficiali e di partecipare alle trasferte della squadra; pertanto, questa Corte ritiene che non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese- Palermo del delegato ai rapporti con la tifoseria, non integri violazione di alcuna norma dell’ordinamento federale sportivo da parte della società reclamante….In tale prospettiva e, comunque, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalle richiamate Linee guida che descrivono il ruolo del delegato ai rapporti con la tifoseria quale figura meramente organizzativa istituzionalmente preposta a contribuire a migliorare il dialogo tra tifosi e club. Ciò premesso in via assorbente, con specifico riferimento al caso di specie, è utile osservare, sul piano più generale, che la figura dello …, come delineata nelle su richiamate linee guida, si propone di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Lo …..svolge funzioni di collegamento tra i tifosi, il club, la Federazione nazionale e la Lega; deve, attraverso il lavoro proprio, quello del club e con tutti i tesserati creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante, non episodica e non focalizzata alla specifica circostanza della disputa delle gare di campionato. Del resto, da alcuna delle norme federali è dato desumere la obbligatorietà della partecipazione alle gare, (rectius presenza in campo dello Slo) e nessuna norma federale contempla una figura sostitutiva dello Slo per le ipotesi in cui il soggetto istituzionalmente preposto alla funzione fosse nell’impossibilità di esercitarla.  Di contro, il quadro normativo Uefa e Figc -ai fini del rilascio delle rispettive Licenze - prevede la obbligatorietà dell’inserimento, nella struttura organizzativa della Società, di un soggetto che possa costituire un riferimento per la tifoseria, delineandone la funzione ma senza inserirlo fra i soggetti la cui presenza risulta necessaria al regolare svolgimento della gara. 

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 290/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1191 del 12.04.2022

Impugnazione – istanza: -  Polisportiva Forte Colleferro

Massima: Annullata l’ammenda di € 50,00 comminata alla società Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”….In quanto l’ufficiale di gara, sig. …., sentito in camera di consiglio, ha confermato quanto dichiarato dalla società reclamante e riconosciuto che la mancata annotazione nel referto di gara del tesserino del medico, sig. ….. è stato frutto di una sua dimenticanza.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 163/CSA del 14 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della FIGC, di cui al Com. Uff. n. 83/DCF del 18.01.2022;

Impugnazione – istanza: -   S.S. Lazio Women 2015

Massima: Annullata l’ammenda di € 200,00 inflitta alla società “Per assenza del Responsabile prima squadra (sottoposto a squalifica) e non aver provveduto alla richiesta di autorizzazione al competente Settore tecnico per l’allenatore in seconda”….In particolare, la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del settore tecnico, relativamente alle deroghe previste per le squadre di Serie A, B e C, è applicabile solo al settore maschile. Dette deroghe e prescrizioni non sono disciplinate per il settore femminile, sia in via generale e sia nel caso specifico di squalifica dell’allenatore principale, come si evince dalla lettura della disposizione di cui alla lettera I, dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, riguardante il Calcio Femminile.

Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 148/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 16/CS del 22.12.2021

Impugnazione – istanza: - S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l.

Massima: Annullata l’ammenda inflitta alla società Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara” in quanto sentito a chiarimenti l’arbitro, questi ha infatti confermato che il medico sociale era regolarmente presente in campo, che lo stesso è stato anche da lui identificato prima dell’inizio dell’incontro e che la sua mancata indicazione nel referto arbitrale è stata effettivamente il frutto di una mera dimenticanza.

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