Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 223/CSA del 25 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 088/Campionati Giovanili del 22.02.2022
Impugnazione – istanza: - Ternana Calcio S.p.A
Massima: Annullata l’ammenda di € 250,00 inflitta alla società per aver erroneamente l’arbitro indicato che la società ha compiuto le sostituzioni in quattro momenti e non in tre momenti differenti…La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione. Il Sig. …., arbitro della gara Empoli FBC / Ternana Calcio s.p.a. del 20.02.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, pur confermando il contenuto del proprio referto, non ravvisando motivi per discostarsi da quanto riportato nello stesso, ha anche dichiarato che, essendo trascorsi oltre 20 giorni dalla gara, non poteva ricordare con certezza l’accaduto. Di contro, la Corte ritiene possa essere valorizzata la nota, prodotta agli atti di questo giudizio dalla Ternana Calcio e rilasciata il 22.2.2022 dalla società Empoli, nella quale quest’ultima Società, assumendosi le conseguenti responsabilità, ha dichiarato che le sostituzioni effettuate dall’odierna reclamante sarebbero effettivamente avvenute in tre e non in quattro distinti momenti della gara.
Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 324/CSA del 21 Giugno 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 268/DIV del 28.03.2022
Impugnazione – istanza: - Palermo Football Club S.p.A.
Massima: Annullata l’ammenda alla società originariamente sanzionata “per non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese - Palermo del Delegato ai rapporti con la tifoseria, irrogazione della sanzione in applicazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 30 giugno 2015. Misura della sanzione in applicazione anche dell’art. 23, comma 2, CGS, considerato, da una parte, che vi erano tifosi al seguito della società ospitata e, dall’altro, che non si sono verificate situazioni di contatto fra tifosi e calciatori o altri tesserati del Palermo”….Questa Corte, pur sollevando dubbi sulla competenza del giudice sportivo a decidere sulla questione (che non attiene al fatto sportivo in se ed è privo di alcuna incidenza causale rispetto alla regolarità dello svolgimento delle gare), essendone stata, tuttavia e ormai investita, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto. Occorre innanzitutto osservare, su un piano generale, che, al fine di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, le linee guida -che costituiscono l’allegato 2 del C.U. 326/A del 30 giugno 2015- definiscono ruolo e funzioni tipiche del cd. Slo, delegato ai rapporti con la tifoseria. Tra le mansioni tipiche dello Slo, alcune soltanto delle quali sono elencate nel sopra richiamato C.U., si legge che “Lo Slo segue i tifosi in occasione delle gare ufficiali e partecipa alle trasferte della squadra”. Orbene, non vi è un precetto normativo, ovvero un comando rivolto allo Slo di seguire i tifosi in occasione delle gare ufficiali e di partecipare alle trasferte della squadra; pertanto, questa Corte ritiene che non aver garantito la partecipazione alla gara Paganese- Palermo del delegato ai rapporti con la tifoseria, non integri violazione di alcuna norma dell’ordinamento federale sportivo da parte della società reclamante….In tale prospettiva e, comunque, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalle richiamate Linee guida che descrivono il ruolo del delegato ai rapporti con la tifoseria quale figura meramente organizzativa istituzionalmente preposta a contribuire a migliorare il dialogo tra tifosi e club. Ciò premesso in via assorbente, con specifico riferimento al caso di specie, è utile osservare, sul piano più generale, che la figura dello …, come delineata nelle su richiamate linee guida, si propone di favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i club e i tesserati nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Lo …..svolge funzioni di collegamento tra i tifosi, il club, la Federazione nazionale e la Lega; deve, attraverso il lavoro proprio, quello del club e con tutti i tesserati creare comportamenti virtuosi che tendano a coinvolgere i tifosi nelle forme migliori e con programmi di interazione costante, non episodica e non focalizzata alla specifica circostanza della disputa delle gare di campionato. Del resto, da alcuna delle norme federali è dato desumere la obbligatorietà della partecipazione alle gare, (rectius presenza in campo dello Slo) e nessuna norma federale contempla una figura sostitutiva dello Slo per le ipotesi in cui il soggetto istituzionalmente preposto alla funzione fosse nell’impossibilità di esercitarla. Di contro, il quadro normativo Uefa e Figc -ai fini del rilascio delle rispettive Licenze - prevede la obbligatorietà dell’inserimento, nella struttura organizzativa della Società, di un soggetto che possa costituire un riferimento per la tifoseria, delineandone la funzione ma senza inserirlo fra i soggetti la cui presenza risulta necessaria al regolare svolgimento della gara.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 290/CSA del 12 Maggio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 1191 del 12.04.2022
Impugnazione – istanza: - Polisportiva Forte Colleferro
Massima: Annullata l’ammenda di € 50,00 comminata alla società “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara”….In quanto l’ufficiale di gara, sig. …., sentito in camera di consiglio, ha confermato quanto dichiarato dalla società reclamante e riconosciuto che la mancata annotazione nel referto di gara del tesserino del medico, sig. ….. è stato frutto di una sua dimenticanza.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 163/CSA del 14 Febbraio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile della FIGC, di cui al Com. Uff. n. 83/DCF del 18.01.2022;
Impugnazione – istanza: - S.S. Lazio Women 2015
Massima: Annullata l’ammenda di € 200,00 inflitta alla società “Per assenza del Responsabile prima squadra (sottoposto a squalifica) e non aver provveduto alla richiesta di autorizzazione al competente Settore tecnico per l’allenatore in seconda”….In particolare, la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del settore tecnico, relativamente alle deroghe previste per le squadre di Serie A, B e C, è applicabile solo al settore maschile. Dette deroghe e prescrizioni non sono disciplinate per il settore femminile, sia in via generale e sia nel caso specifico di squalifica dell’allenatore principale, come si evince dalla lettura della disposizione di cui alla lettera I, dell’art. 39 del regolamento del settore tecnico, riguardante il Calcio Femminile.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 148/CSA del 18 Gennaio 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 16/CS del 22.12.2021
Impugnazione – istanza: - S.S.D. Tritium Calcio 1908 a.r.l.
Massima: Annullata l’ammenda inflitta alla società “Per inosservanza dell’obbligo di assistenza medica durante la gara” in quanto sentito a chiarimenti l’arbitro, questi ha infatti confermato che il medico sociale era regolarmente presente in campo, che lo stesso è stato anche da lui identificato prima dell’inizio dell’incontro e che la sua mancata indicazione nel referto arbitrale è stata effettivamente il frutto di una mera dimenticanza.