Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 232/CSA del 25 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 958 del 20.04.2023
Impugnazione – istanza: Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. S.S.D./ASD Fortitudo Pomezia
Massima: Confermata la decisione del GS di omologa del risultato conseguito sul campo non sussistendo alcuna violazione da parte della società del “Return to play”…Ha correttamente rilevato il Giudice Sportivo: a) che n. 7 calciatori della Fortitudo Pomezia erano risultati postivi a seguito di tampone del 8.3.2023; b) che, per l’effetto, era stato chiesto ed ottenuto dalla Divisione il differimento della gara da disputarsi con la Petrarca Calcio, dal 11.3.2023 al 25.3.2023; c) che, prima di prendere parte alla gara, i medesimi calciatori si erano sottoposti a nuovo tampone (13.3.2023) ed erano risultati guariti/negativi; d) che la tutela medico-sportiva dei calciatori è assicurata dall’art. 43 N.O.I.F.; e) che il Protocollo Sanitario FIGC riservato al Calcio Dilettantistico e Giovanile pubblicato il 22.12.2022, a differenza della precedente edizione, pur prevedendo (ai fini del “Return to Play”) per i calciatori in possesso di valido certificato di idoneità la mera “rivalutazione” del certificato, e non anche una nuova visita, precisa (pag. 11) che non è consentita agli atleti la partecipazione agli allenamenti ed alle gare, solo nel caso di mancanza del certificato di idoneità agonistica o di sua scadenza e mancato rinnovo; f) che tutte le circolari del Ministero della Salute succedutesi nel tempo e che hanno consigliato l’adozione della certificazione “Return to Play”, contengono mere raccomandazioni per i medici e per gli atleti guariti dal Covid-19, ma non anche veri e propri obblighi; g) che le attività di controllo medico-sanitario degli atleti risultati positivi attengono esclusivamente ai rapporti interni tra le società e gli atleti medesimi; h) che non è mai stato in contestazione il possesso, da parte dei calciatori della Fortitudo Pomezia che hanno disputato la gara del 25.3.2023, del valido certificato di idoneità agonistica; i) che, in ogni caso, a mente dell’art. 43, comma 7, N.O.I.F., l’eventuale violazione delle disposizioni della norma medesima, comporta unicamente il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente su iniziativa della Procura Federale, senza alcun riflesso sulla regolarità della gara e sul relativo risultato….In particolare, non vi è dubbio che anche l’ultima circolare del Ministero della Salute del 26.4.2023 (di aggiornamento della precedente circolare del 2.3.2022), invocata dalla reclamante, contiene solo delle “raccomandazioni” dirette ai medici valutatori ed agli atleti, finalizzate a consentire a questi ultimi di svolgere (rectius, di riprendere) la pratica sportiva agonistica nelle migliori condizioni di salute. Si tratta di disposizioni che, in quanto in parte trasfuse nel Protocollo FIGC, altro non rappresentano che una specificazione di quelle tutele medico-sportive garantite dall’art. 43 N.O.I.F. che, anche in questo caso (come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo), attengono unicamente ai rapporti tra società e tesserati. Ne consegue che, ferma restando la negatività dei calciatori della Fortitudo Pomezia, accertata sin da dodici giorni prima della gara (diversamente, si sarebbe legittimamente prospettata un’esigenza di tutela della salute pubblica) ed il non contestato possesso del certificato di idoneità agonistica, l’eventuale violazione delle prescrizioni (ministeriali o protocollari FIGC) concernenti la certificazione RTP potrebbe (unicamente) comportare “il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale” (come appunto previsto dall’art. 43, comma 7, C.G.S.), sul presupposto che “le società sono responsabili dell’utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva” (comma 6).
Decisione C.S.A. – Sezione III : DECISIONE N. 194/CSA del 9 Marzo 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 29CS del 4.2.2022
Impugnazione – istanza: - US Città di Pontedera CF/Genoa Cricket And F.C.SPA
Massima: Confermata la decisione del Giudice sportivo che aveva rigettato il reclamo in prima istanza da parte della società tendente a far infliggere la punizione sportiva della perdita, in conseguenza della abusiva partecipazione alla gara medesima delle calciatrici in quanto prive dei necessari requisiti di ordine sanitario….Questa Corte, preliminarmente, ritiene di non condividere la declaratoria di inammissibilità, pronunciata in prima istanza, della pretesa fatta valere dall’odierna reclamante, posto che, in quella sede, si controverteva della possibile applicazione dell’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S. (calciatore che non ha titolo a partecipare ad una gara), in ipotesi di mancanza della necessaria idoneità alla pratica sportiva agonistica e, più in generale, della violazione delle disposizioni di cui all’art. 43 N.O.I.F. in materia di tutela medico-sportiva. Sta di fatto che il reclamo di prime cure era da considerarsi comunque infondato, infondatezza che anche nella presente sede di gravame deve essere confermata, applicando il noto criterio, di elaborazione giurisprudenziale, della “ragione più liquida”. La ricostruzione degli eventi proposta dalla resistente Genoa Cricket and Football Club S.p.A. è risultata difatti ampiamente confermata dalla documentazione dalla medesima prodotta e, in particolare, dalle certificazioni “Return to play” rilasciate in data 11.1.2022 (cinque giorni prima della gara) alle calciatrici …Il rilascio di tali certificazioni mediche risulta peraltro avvenuto nel pieno rispetto delle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute 1269-P del 13.1.2021 (pag. 5-6), invocata dalla stessa reclamante, laddove da un lato si “raccomanda”, in relazione agli atleti inseriti nel gruppo A2 (“malattia moderata”), l’esecuzione di alcuni approfondimenti diagnostici da effettuarsi, in linea generale, non prima di 30 giorni dall’accertata guarigione ai fini del conseguimento dell’idoneità o dell’attestazione “Return to play”, dall’altro lato, che “qualora l’atleta dilettante necessiti, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, di ridurre il periodo intercorrente tra l’avvenuta guarigione e la ripresa dell’attività, potrà essere adottato, su giudizio del medico valutatore, il protocollo di esami e i test previsti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana per gli atleti professionisti”. Previsione che si è, appunto, avverata nel caso di specie, in cui le calciatrici … e … (partecipanti ad un campionato nazionale) sono state certificate “negative” dalla ASL in data 4.1.2022 e sottoposte a visita il successivo 11.1.2022 da un medico specialista in medicina dello sport, all’esito della quale (“e degli accertamenti presi in visione”) quest’ultimo, sotto la sua esclusiva responsabilità professionale, ha rilasciato l’attestazione di “Return to play”, autorizzando così la ripresa della pratica dello sport agonistico.
Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 270/CSA del 28 Aprile 2022 (Motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la LND - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n.8 del 31/03/2022
Impugnazione – istanza:. ASD Team Nuova Florida 2005/SSD Cynthialbalonga
Massima: Confermata la decisione del giudice sportivo che ha omologato la gara rigettando il ricorso tendente ad ottenere la vittoria a tavolino per posizione irregolare del calciatore in violazione della normativa anti-covid in quanto in possesso di regolare green pass….“è dato rilevare la validità di tutte le certificazioni alla data del 9 marzo 2021 (successiva rispetto a quella della gara in epigrafe), incluse quelle dei calciatori …) e ….. la cui scadenza si colloca rispettivamente al 13 marzo 2022 ed all’11/03/2022”……Questa Corte rileva che la certificazione verde rilasciata dal Ministero della Salute documento di cui la ASD Team Nuova Florida 2005 non contesta la veridicità – fa fede fino a querela di falso e che da essa risulta che il calciatore …. (matricola ……) ha avuto somministrata una sola dose di vaccino in data 13/09/2021 perché una sola dose era prevista nel suo caso (1/1); il che si spiega con il fatto che il calciatore aveva in precedenza contratto l’infezione da Covid-19., come riferito in giudizio dalla società SSD Cynthialbalonga e non contestato dalla reclamante. Ne consegue per tabulas l’infondatezza del reclamo, non competendo peraltro a questa Corte alcun sindacato in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il rilascio del Green Pass da parte del Ministero della Salute, ma soltanto la verifica dell’esistenza della certificazione.