T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – SEZIONE PRIMA – DECRETO CAUTELARE DEL 08/01/2022 N. 1

Pubblicato il 08/01/2022

N. 00001/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00004/2022 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, proposto da Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Caretti, Giuseppe Morbidelli, Duccio Maria Traina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - Asu Fc, non costituito in giudizio;

nei confronti

Societa' Udinese Calcio S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa immediata sospensione

(in parte qua)

del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 – P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui “per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza si dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, nei termini sopra individuati (dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022)”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di sospensione del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 – P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui “per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza si dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, nei termini sopra individuati (dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022)” proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato:

che, con il provvedimento impugnato , l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, accertato che nel Gruppo Squadra dell’Udinese Calcio si sono verificati 11 casi di positività al COVID ha disposto anche il divieto di esercitare sport di squadra di contatto dal 5 al 9 gennaio 2022 (periodo in cui sono programmate due giornate di campionato) per tutti gli atleti: sia per quelli sottoposti al (mero) regime di autosorveglianza, sia per quelli eventualmente sottoposti a quarantena, e, in questo modo, non ha consentito alla squadra di “mettersi in bolla” come previsto dalla circolare del 18.6.2020 del Ministero della Salute;

che, per effetto del provvedimento impugnato, nella misura in cui comporta il divieto di esercitare sport di squadra “tanto ai soggetti in quarantena quanto a quelli in autosorveglianza”, la Società Udinese Calcio, che stando a quanto ha comunicato alla Lega ha vaccinato con la terza dose tutta la rosa in data 23 dicembre 2021, ha comunicato alla Lega l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 e il 9 gennaio 2022 ;

Ritenuto che sussistano nel caso di specie i presupposti di legge, per la dichiarata impossibilità di recuperare tutte le giornate di gara perse entro la data di conclusione del Campionato di serie A;

Ritenuto altresì che non sussista automatico pericolo di danno alla salute pubblica, data la perdurante efficacia della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 la quale ha previsto, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara;

Ritenuto, ai fini cautelari, che il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021 prot. n. 0002202 – P / GEN / ASUFCS, nella parte in cui dispone comunque il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022. anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza ai sensi dell’art. 2 del d.l. 229 del 2021, determina un pregiudizio grave ed immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, rispetto al quale il Tribunale non potrebbe utilmente pronunciarsi nella ordinaria trattazione collegiale;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato nei limiti sopraprecisati e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così dato in Trieste il giorno 8 gennaio 2022.

Il Presidente

Oria Settesoldi

 

 

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