T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 10/03/2022 N. 1560

Pubblicato il 10/03/2022

N. 01560/2022 REG.PROV.CAU.

N. 07410/2021 REG.RIC.           

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7410 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

contro

Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti - F.I.G.C. rappresentato e difeso dall’ Avv. di Cintio e dall’ Avv. Ferrari; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Giancarlo Viglione; C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente e legale rappresentane pro tempore Dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Prof. Giulio Napolitano e Francesco Scanzano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

annullamento del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport IIIª Sezione presso il CONI 21.05.2021 prot. n. 720/2021, con cui è stato dichiarato inammissibile e -OMISSIS-proposto dai deducenti, mercè la impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. N. 116/CFA/2020-2021 Registro Reclami e N. 085/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, nel giudizio instaurato per vedere accertare la integrale nullità/ annullabilità/invalidità/inefficacia dell'assemblea del Comitato Regionale Lombardia della -OMISSIS-.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3/2/2022:

annullamento

- in uno con il (già impugnato con il ricorso introduttivo) dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport IIIª Sezione presso il CONI 21.05.2021 prot. n. 720/2021, con cui è stato dichiarato inammissibile e -OMISSIS-proposto dai deducenti, mercè la impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. N. 116/CFA/2020-2021 Registro Reclami e N. 085/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, nel giudizio instaurato per vedere accertare la integrale nullità/ annullabilità/invalidità/inefficacia dell'assemblea del Comitato Regionale Lombardia della -OMISSIS-;

- della decisione completa di motivazioni del medesimo Collegio di Garanzia III sezione, n. 119/2021 pubblicata il 23.12.2021;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Comitato Regionale Lombardia - Lnd e di C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto, quanto al profilo del fumus boni iuris, che le questioni prospettate in ricorso non si prestano alla cognizione sommaria della presente fase del giudizio, richiedendo l’approfondimento tipico del merito;

ritenuto, sotto altro profilo, che non si ravvedono i presupposti del danno grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione di merito, avendo i ricorrenti effettuato solo un generico riferimento all’urgente necessità di ripristinare il corretto funzionamento dell’importante organo assembleare e delle conseguenti determinazioni elettive, senza tuttavia offrire al Collegio alcun concreto e circostanziato elemento utile a valutare la consistenza dell’istanza cautelare;

ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Respinge l’istanza di misure cautelari;

Compensa le spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

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