T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 22/06/2022 N. 3945

Pubblicato il 22/06/2022

N. 03945/2022 REG.PROV.CAU.

N. 06818/2022 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6818 del 2022, proposto da

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Avilio Presutti, Romano Vaccarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro, 10;

nei confronti

C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, n.c.; S.S. Lazio S.p.A., n.c.;

per la dichiarazione di nullità o annullamento, previa sospensiva,

della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00714/2022, il cui dispositivo è stato pubblicato in data 13 giugno 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lega Nazionale Professionisti Serie A;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

a) che parte ricorrente chiede la sospensione cautelare degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI prot. n. 00714/2022, pubblicato in data 13 giugno 2022, con il quale si è stabilito quanto segue:

“In parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante la pubblicazione della delibera del Consiglio Federale FIGC del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie A maschile 2022/2023; il Manuale Licenze Nazionali Serie A 2022/2023 e ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”;

b) che in linea di principio non può essere esclusa l’impugnabilità del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, a fini cautelari, anteriormente alla pubblicazione della motivazione della decisione, avuto riguardo sia alle ipotesi normativamente previste (art. 119, comma 6, cod. proc. amm.; art. 431, commi 2 e 3 c.p.c.; art. 433, comma 2 c.p.c.), sia a quanto enunciato in giurisprudenza con riferimento all’impugnabilità del dispositivo letto in udienza nel previgente rito elettorale (C.S., sez. V, sent. n. 1160/1991), sulla base di una lettura estensiva fondata sull’art. 24 della Costituzione, che postula una tutela giurisdizionale efficace in presenza di un atto in sé produttivo di effetti giuridici potenzialmente lesivi;

c) che tuttavia, per quanto interessa in questa sede, occorre anche aver riguardo al concorrente rilievo del principio della pregiudiziale sportiva, che preclude una valutazione analitica del fumus boni juris, anche con riferimento ai vizi procedurali prospettati dalla ricorrente (ivi compreso il profilo dell’incompetenza delle Sezioni Unite del Collegio), in assenza della pubblicazione della motivazione della decisione, atteso che nel nostro ordinamento la motivazione è coessenziale al giudizio;

d) che occorre quindi valutare sinteticamente la pretesa cautelare dell’istante, la quale si riflette particolarmente nel periculum in mora;

e) che sotto questo decisivo profilo deve osservarsi - alla luce delle allegazioni delle parti e dell’ampia discussione svoltasi in camera di consiglio - che non risulta dimostrato alcun pregiudizio grave e irreparabile in ordine ai futuri adempimenti amministrativi e all’avvio del campionato di Serie A, in dipendenza degli effetti del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, nelle more della pubblicazione della motivazione, fermo restando che la presente controversia è circoscritta al Manuale delle Licenze della serie A, e avuto riguardo ai poteri di cui la Federazione è titolare e alla concreta situazione dei club di serie A;

f) che quindi la domanda cautelare proposta avverso il dispositivo deve essere respinta;

g) che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio, in considerazione della novità e della complessità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario

 

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