T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/02/2022 N. 1251
Pubblicato il 02/02/2022
N. 01251/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11301/2008 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11301 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Associazione Italiana Arbitri - Aia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gallavotti e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della decisione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), appartenente alla Federazione Italiana Giuoco calcio (F.I.G.C.) del 4 luglio 2008, per come confermata con il lodo della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport trasmesso con nota 12 novembre 2008 unitamente alla relativa delibera di approvazione del lodo medesimo (atti tutti pure impugnati), e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale;
con motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2009 per l’annullamento
del deliberato del Comitato Nazionale della Associazione Italiana Arbitri (AIA, appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), del 18 febbraio u.s. di cui al verbale trasmesso al deducente in data 5.3.09, avente ad oggetto "Adempimenti CAN A-B: delibere conseguenti all'ordinanza del TAR Lazio del 18.12.2008" con la quale il Comitato Nazionale ha approvato la proposta dell'organo tecnico di confermare l'avvicendamento del -OMISSIS- disposto con provvedimento sospeso da codesto ecc.mo TAR (con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato);
con motivi aggiunti depositati il 30 luglio 2009 per l’annullamento
degli atti impugnati con il ricorso principale e, ove occorra, del lodo del TNAS prot. n. 1327 del 14 luglio 2009.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’Associazione Italiana Arbitri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 dicembre 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato la decisione del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) del 4 luglio 2008, confermata con il lodo della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport trasmesso con nota 12 novembre 2008.
Il ricorrente, Arbitro Effettivo (A.E.) internazionale, ha esposto di essere stato coinvolto nel primo procedimento "Calciopoli", nell’ambito del quale gli era stata irrogata una sospensione di 8 mesi dalla Commissione Nazionale di Disciplina dell'AIA con delibera C.N.D. AIA n. 6 del 4.9.2006.
Il ricorrente aveva adito la Corte Federale per impugnare la sanzione e la Corte aveva accolto il ricorso, annullando la sanzione inflitta dall'AIA.
Dopo essere rientrato ad arbitrare, il ricorrente veniva nuovamente coinvolto nelle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Napoli sulle cd. “schede svizzere”, scontando nuovamente un periodo di sospensione.
Tuttavia, quando avrebbe dovuto rientrare in attività, in prossimità dell’inizio della stagione 2008-2009, l’AIA aveva modificato l’art. 20 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici, rubricato "Avvicendamento degli arbitri dagli organi tecnici nazionali", che in precedenza disponeva che "La permanenza nel ruolo CAN, senza aver conseguito la qualifica di internazionale, non può essere di norma superiore a 10 stagioni sportive a partire dalla data in cui l'arbitro è stato proposto".
La nuova norma prevedeva, invece, che: "La permanenza nel ruolo CAN, per gli Arbitri Effettivi non in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione sportiva non può essere superiore a 10 stagioni sportive a partire dalla data in cui l'arbitro è stato proposto, salvo deroga richiesta dall'O. T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva".
Di conseguenza la sospensione subita nell’ultima stagione sulla base della nuova norma comportava per il ricorrente l'estromissione dai ruoli CAN.
L'AIA aveva quindi emesso il provvedimento espulsivo del deducente dal ruolo CAN, in difetto però di proposta e valutazione da parte dell'organo tecnico, come richiesto dalla disciplina federale.
Il -OMISSIS- aveva adito la Camera arbitrale, che aveva respinto il ricorso.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione art. 7 Norme Funzionamento Organi Tecnici AIA e art. 11, 6° comma lett. a Regolamento AIA. Violazione art. 47, 1° comma, Regolamento AIA. Carenza del presupposto.
Eccesso di potere sotto molteplici profili.
La dismissione del ricorrente difettava del tutto del presupposto richiesto dall'art. 7 norme di funzionamento secondo cui il Comitato Nazionale provvede alla promozione o avvicendamento degli arbitri solo su proposta del competente Organo Tecnico e quindi, nella fattispecie, della Commissione Arbitri Nazionale (CAN).
La determinazione non poteva trovare giustificazione nella norma di cui all'art. 47 comma 1 Reg. AIA richiamata dalla camera arbitrale, poiché anche tale norma impone che la dimissione degli arbitri che hanno superato il 28° anno di età debba comunque avvenire "su proposta dell'organo tecnico".
2. Eccesso di potere.
In modo irrituale si era intervenuti sugli organici che, per norma regolamentare, venivano definiti entro il 31 marzo.
Seppure vi era stata una sospensione dell'attività, la stessa non poteva certo essere addotta quale causa di dismissione tecnica, potendo a tal fine rilevare solo si fosse accertato che l'inattività avesse minato l'idoneità certo non soltanto fisica anche attitudinale, da sperimentarsi però con apposite prove in campo e fuori.
Si sono costituite la FIGC e l’AIA eccependo il difetto assoluto di giurisdizione sulla controversia e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 19 dicembre 2008 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, rilevando che, pur riservato alla cognizione di merito l’approfondimento sull’eccezione di difetto di giurisdizione, ai fini dell’avvicendamento dell’arbitro era necessaria, sia ai sensi dell’art. 7 delle Norme di funzionamento degli organi tecnici dell’A.I.A., che ai sensi dell’art. 47 del Regolamento A.I.A., una proposta del competente organo tecnico, nella specie assente.
La decisione cautelare è stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 559/09.
Con motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2009 il ricorrente ha impugnato il deliberato del Comitato Nazionale della Associazione Italiana Arbitri (AIA) del 18 febbraio 2009, avente ad oggetto "Adempimenti CAN A-B: delibere conseguenti all'ordinanza del TAR Lazio del 18.12.2008", con il quale il Comitato Nazionale ha approvato la proposta dell'organo tecnico di confermare l'avvicendamento del -OMISSIS- disposto con provvedimento sospeso dal TAR, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato.
Avverso tale atto il ricorrente ha attivato sia la procedura innanzi al TNAS (che ha sostituito con le medesime funzioni la Camera di Conciliazione e di Arbitrato), che il giudizio innanzi a questo T.a.r., al fine di non incorrere in alcuna ipotesi di decadenza.
A seguito della decisione cautelare del T.a.r. l'organo tecnico aveva confermato l'avvicendamento sempre sulla base dell'unico presupposto che il -OMISSIS- era rimasto "inattivo nella stagione" precedente, ritenendo "irrilevanti le prestazioni tecniche.... rese nelle stagioni sportive precedenti".
Il Comitato nazionale con la deliberazione impugnata aveva approvato la relazione così formulata dall'organo tecnico confermando la dismissione dell'istante.
A sostegno dei motivi aggiunti sono state proposte le seguenti ulteriori censure:
1.Violazione dell'ordine cautelare. Eccesso di potere. Violazione norme di funzionamento degli organi tecnici dell'AIA. Violazione regolamento AIA.
Erroneamente l'organo tecnico (CAN A-B) aveva ritenuto di doversi limitare a confermare quanto dallo stesso proposto in occasione delle precedenti determinazioni censurate dal giudice amministrativo, non avendo espresso alcuna precedente valutazione.
In ogni caso la proposta di dismissione era violativa delle norme richiamate e dell'effetto conformativo alla disposta ordinanza cautelare.
Con ordinanza del 6 agosto 2009 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare riproposta con i motivi aggiunti.
Con un secondo atto di motivi aggiunti depositato il 30 luglio 2009, affidato alle medesime censure, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale e, ove occorrente, del lodo del TNAS prot. n. 1327 del 14 luglio 2009 che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla controversia.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso principale, giacché la determinazione impugnata è stata superata da quella gravata con i successivi motivi aggiunti.
Con riferimento a questi ultimi deve essere esaminata la questione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia.
Il provvedimento ha disposto l’estromissione del ricorrente dal ruolo arbitrale, per effetto dell’avvicendamento correlato alla riduzione dell’organico: nella proposta riformulata in ottemperanza all’ordinanza di questo Tribunale, che aveva rilevato l’assenza del parere della Commissione Arbitrale, quest’ultima ha evidenziato che la riduzione di organico è stata ritenuta soluzione utile per l'avvicendamento non soltanto di quegli arbitri valutati meno meritevoli sulla base dei giudizi espressi sulle prestazioni dai medesimi rese nella precedente stagione, ma anche degli arbitri rimasti inattivi nella stagione 2007/2008 e in parte di quella precedente; ha quindi proposto al Comitato Nazionale la dismissione del ricorrente, reputando che la protratta assenza dello stesso dei campi di gioco per la direzione di gare ufficiali, avuto riguardo alle esigenze organizzative riportate nella relazione di fine stagione, inducesse comunque a preferire la dismissione di arbitri quali il ricorrente, rimasti inattivi, rispetto ad altri che avevano arbitrato senza soluzioni di continuità nelle trascorse stagioni.
L’esame di tale atto induce a ritenere insussistente la giurisdizione del giudice statale sulla presente controversia.
Il d.l. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, all’art. 1, che i rapporti tra l'ordinamento sportivo e quello statale sono regolati in base al principio di autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1, primo comma).
Il successivo art. 2, in applicazione di tale principio, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
L’art. 3, infine, occupandosi specificamente della giurisdizione prevede che, “esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, gli articoli riportati prevedono tre forme di tutela: una limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario; una relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa"; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.
Da tale ripartizione si evince che la giustizia sportiva costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, mentre quella statale è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi (Cons. St., sez. VI, 9 luglio 2004 n. 5025).
Come già chiarito dalla giurisprudenza in materia, in tale sistema i provvedimenti che riguardano l’inserimento nel ruolo degli arbitri, in dipendenza di un giudizio tecnico e senza perdita dello status di tesserato, rientrano nelle questioni interne alla giustizia sportiva, soggette agli strumenti di tutela propri del relativo ordinamento (T.A.R. Lazio, sez. III quater, sent. n. 8607/2014; Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333; Tar Lazio, sez. III ter, 5 novembre 2007, n. 10911).
Ciò in quanto tali provvedimenti sono basati su un giudizio relativo alle qualità tecniche, privo di rilevanza esterna all’ordinamento sportivo, non avendo alcun riflesso, né diretto né indiretto, nell’ordinamento statale il giudizio di scarsa capacità tecnica reso nei confronti dell’arbitro (T.A.R. Lazio, sez. I ter, sentenza n. 10308/2016).
La determinazione impugnata, inoltre, non incide neanche sullo status di tesserato, permanendo in capo al ricorrente il rapporto associativo con la FIGC.
Sempre per completezza deve anche evidenziarsi che il rapporto che lega l’arbitro alla Federazione non è qualificabile, in alcun modo, come rapporto di lavoro, difettandone i requisiti essenziali, in termini di continuatività, subordinazione e prevalenza dell’attività svolta, ed essendo l’arbitro remunerato con un compenso qualificato in termini di mera indennità.
In conclusione i motivi aggiunti devono deve essere dichiarati inammissibili.
La peculiarità della questione controversa giustifica comunque la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario