T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/07/2022 N. 9526

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09526/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05374/2022 REG.RIC.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5374 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolo' Tartaglia n. 3;

contro

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della decisione della Commissione di disciplina di appello n. -OMISSIS-, che ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso per revocazione della decisione del medesimo organo n. -OMISSIS-;

- della sottesa decisione n. -OMISSIS- della Commissione di disciplina di Appello, con cui, in parziale riforma della decisione n-OMISSIS-della Commissione di disciplina di prima istanza, il ricorrente è stato riconosciuto della positività alla -OMISSIS- del cavallo -OMISSIS- Ido - riscontrata il -OMISSIS-all'esito del premio-OMISSIS-- e per l'effetto lo ha condannato alla sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra eventualmente rivestita per mesi 6 con la multa di € 1.500,00;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque concernente la squalifica di mesi sei (6) inflitta all'odierno ricorrente dagli organi di giustizia domestica.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il gravame concerne un giudizio sportivo “domestico” concluso con la decisione n. -OMISSIS-adottata dalla commissione di disciplina di appello del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quale – riformando parzialmente il provvedimento n-OMISSIS-reso in primo grado - ha dichiarato l’odierno ricorrente responsabile della positività del cavallo -OMISSIS- -OMISSIS- alla -OMISSIS- (riscontrata il -OMISSIS-all’esito del premio -OMISSIS-Curie) e, per l’effetto, lo ha condannato alla sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra eventualmente rivestita per sei mesi, nonché al pagamento della multa di € 1.500,00.

In particolare, oggetto di impugnazione è l’esito del successivo giudizio che dichiara inammissibile il ricorso revocatorio domestico proposto ai sensi degli artt. 22 e 23 delle norme di procedura disciplinare e fondato su due documenti ritenuti decisivi.

L’impugnativa è affidata a due motivi di ricorso articolati sotto distinti profili:

I VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE: DEGLI ARTT 1, 3, DELLA L. 241/90 E SS. MI. (VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO) CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22 E 23 DELLE NORME DI PROCEDURA DISCIPLINARE MIPAAF RELATIVAMENTE ALLA DICHIARATA INAMMISSIBILITÀ DELLA REVOCAZIONE E CONSEGUENTE MANCATO RILIEVO DELLE ECCEZIONI DIFENSIVE.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Si è costituita in giudizio la difesa erariale depositando articolata memoria ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Nell’ambito del giudizio il Presidente di questa Sezione ha adottato un decreto cautelare n. 3147/2022 di rigetto “rilevato [..]che il sindacato “stretto” sulla motivazione delle decisioni del giudice sportivo disciplinare è limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti giuridico-fattuali e alla corrispondenza e sufficienza della motivazione (cfr. T.A.R. per il Lazio, Sez. V, 28 gennaio 2022, n. 1044), e che le censure dedotte non risultano prima facie idonee a infirmare la esattezza e correttezza del giudizio della commissione di disciplina in ordine all’insussistenza della invocata fattispecie revocatoria”.

All’esito della discussione avvenuta in udienza camerale, il ricorso è stato trattenuto in decisione con avviso alle parti, ricorrendo i presupposti dell’art. 60 c.p.a.

In primo luogo, devono essere anteposte alla trattazione dei motivi di ricorso alcune considerazioni inerenti il rapporto tra il ricorso giurisdizionale ed il gravame domestico di fronte alla commissione di disciplina.

La sanzione disciplinare è assistita da una procedura particolarmente qualificata, all’esito della quale la Commissione di appello può (al pari di quanto avviene nei ricorsi gerarchici) annullare la decisione della Commissione di disciplina ovvero confermarla definitivamente (effetto quest’ultimo che si verifica ovviamente anche ove l’interessato non appelli entro il termine perentorio prescritto; cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 settembre 2012, n. 5089 e Sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5554, secondo cui l'Autorità investita di un ricorso gerarchico ha il potere-dovere di riesaminare integralmente la fattispecie, facendosi carico sia dei profili di legittimità e sia di quelli merito, sicché il suo provvedimento, anche se confermativo, assorbe e sostituisce quello dell'organo sottordinato).

Una volta esperito l’appello domestico (laddove di fronte alla Commissione di appello vanno dedotti tutti i motivi ritenuti idonei a fondare la pretesa di illegittimità dell’atto avversato), l’impugnazione di fronte al Giudice Amministrativo della decisione della Commissione di appello, non potrà che avere riguardo alla compiutezza di quest’ultimo atto e dovrà essere coincidente con i medesimi motivi dedotti in sede domestica - pena l’inammissibile violazione del termine decadenziale rispetto alla sanzione - con la conseguenza che non potranno essere fatti valere motivi nuovi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3299; Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2012, n. 1444: secondo cui in sede di ricorso giurisdizionale proposto contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa; ciò al fine di evitare che la mancata impugnativa di un atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la sua successiva impugnativa -per saltum- con il rimedio giurisdizionale possa costituire la via attraverso la quale eludere l'onere di impugnare tempestivamente l'atto nell'ordinario termine decadenziale), ad eccezione, ovviamente, di ragioni attinenti a vizi propri della decisione.

Premesso quanto precede, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere respinto.

In particolare, parte ricorrente contesta che i documenti ritrovati dimostrano l’insussistenza della prova del superamento della soglia di legge prevista per talune sostanze laddove si proceda all’esperimento qualitativo.

La questione a questo punto deve essere esaminata con riferimento alle metodiche utilizzate per effettuare tale rilevazione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 8 agosto 2017, n.9257 e 25 settembre 2017, n. 9890).

Ogni anno i membri dell’IFHA e l’UET si riuniscono per discutere, modificare ed approvare il c.d. Accordo Internazionale (INTERNATIONAL AGREEMENT) accordo volontario concepito per il coordinamento delle autorità ippiche delle Corse al galoppo e al trotto e degli Stud Book riconosciuti.

L’adesione all’accordo comporta un riconoscimento in ambito internazionale delle corse e dei cavalli iscritti nello Stud Book di competenza.

I cavalli registrati in uno Stud Book non riconosciuto non possono partecipare a corse riconosciute, così come prestazioni ottenute in corse non riconosciute non vengono considerate come performance del cavallo.

Ogni autorità ippica in ambito internazionale è rappresentata da un proprio veterinario, un proprio laboratorio e un responsabile del settore corse operanti secondo le modalità previste dai regolamenti dei singoli stati che sono però tutti ispirati ad un unico modello organizzatorio a carattere internazionale.

Le attività di controllo dei laboratori avvengono attraverso due tipologie di analisi: analisi quantitative e analisi qualitative.

Le analisi con metodo qualitativo vengono svolte per tutte le sostanze tranne quelle riportate nell’allegato 1 categoria 3 del R.C.S.P, per le quali è previsto la quantificazione della concentrazione di una sostanza e la positività viene dichiarata al superamento della soglia stabilita.

Per analisi qualitativa si intende la presenza/assenza della sostanza.

Nelle analisi quantitative, invece, la concentrazione del campione incognito è ricavata mediante una retta di taratura ottenuta addizionando plasma/urina bianchi con la sostanza di interesse a concentrazioni scalari.

Le sostanze riportate nell’allegato 1 categoria 3 del RCSP, oggetto di analisi quantitativa, così come anche riportato nell’Accordo Internazionale dell’Autorità ippica sono sostanze di natura endogena o contaminanti dei foraggi e dei mangimi.

Di fatto, però, l’evoluzione dell’attività analitica e soprattutto il passaggio dalla metodica ELISA (aspecifica) alla Spettrometria di Massa ha comportato una difficoltà nell’applicazione in senso stretto del concetto di analisi qualitativa (presenza/assenza di una sostanza).

Infatti, l’estrema sensibilità degli strumenti analitici permette la rilevazione di concentrazioni infinitesimali di principi attivi nei fluidi biologici, che può risultare assolutamente irrilevante rispetto al concetto di dose attiva (concentrazione nel fluido biologico tale da determinare un effetto sull’animale).

Pertanto, per alcune sostanze terapeutiche (sostanze registrate e ammesse per l’utilizzo terapeutico nel cavallo) è stata adoperata l’analisi c.d. SEMIQUANTITATIVA (la cui denominazione non è del tutto propria, in quanto non sta ad indicare una vera e propria analisi quantitativa) che riguarda solamente alcune sostanze (generalmente molecole farmacologiche utilizzate a scopo terapeutico) per le quali sono stati introdotti i cosiddetti ISL (International Screening Limits) ossia limiti di concentrazione, il cui non superamento, determina una dichiarazione di negatività del campione pur in presenza del principio attivo.

Tali valori, applicati solo a sostanze impiegate nella terapia del cavallo, sono stati e vengono stabiliti da studi di ricerca volti a dimostrare che a quel “valore nel fluido biologico” il principio attivo non può indurre qualsivoglia effetto terapeutico. Gli studi sono seguiti da analisi del rischio che consiste nella valutazione dell’effetto della sostanza e dei fattori correlati al suo controllo e da valutazioni successive finalizzate all’ armonizzazione e al consenso a livello internazionale.

Il superamento o meno di tale valore nel campione oggetto di analisi antidoping è determinato dal confronto tra la concentrazione del principio attivo nel campione con quella di un campione di riferimento in cui è stato addizionato il principio attivo alla concentrazione indicata dall’ISL.

Il risultato è fornito da una procedura chimico analitica in cui si confronta il rapporto dell’area dell’analita/area standard interno del campione rispetto allo stesso rapporto nel campione di riferimento (addizionato).

L’esito che si ottiene con il metodo indicato non permette di conoscere l’esatta concentrazione del principio attivo ma permette di stabilire il superamento o meno dell’ISL stabilito.

Con riferimento a molecole di tipo non propriamente farmacologico (tra cui, ad esempio, proprio la -OMISSIS- BZE) ma rispetto alle quali risultano evidenze scientifiche circa gli effetti dopanti, sono stati introdotti analoghi limiti, gli HSL (Harmonized screening limits), essendosi ravvisata talvolta la possibilità di un inquinamento ambientale o comunque di una presenza talmente marginale della sostanza tale da non determinare alcun effetto dopante.

Nel caso specifico, il cavallo in questione, avendo superato la concentrazione di 20 ng/ml nel campione di urina, è stato correttamente dichiarato positivo alla -OMISSIS-.

Deve dunque ritenersi che pur in mancanza di un’analisi quantitativa il metodo utilizzato consenta di verificare il superamento del limite di rilevanza per la presenza della sostanza dopante, nel rispetto degli standards internazionali fatti propri e rispettati dai laboratori di analisi.

Passando all’esame delle prospettazioni di parte ricorrente con riguardo ai documenti depositati per l’esercizio dell’azione revocatoria proposta in sede di giustizia domestica e ritenuti essenziali ai fini dell’ottenimento di una revisione della sentenza è necessario specificare quanto segue:

a) il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio su di esso incombente, in particolare con riferimento alla data e alle modalità di rinvenimento dei documenti ritenuti decisivi, così non riuscendo a dare dimostrazione dell’esistenza della causa di forza maggiore che avrebbe impedito di acquisirli prima della pubblicazione della sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, anche ai fini della tempestività dell’azione;

b) il medesimo non ha neppure provato la decisività, e peraltro la conferenza dei documenti che dovrebbero legittimare la revocazione (si riferisce a sostanze dopanti completamente diverse (TEOFILLINA e TEOBROMINA) per le quali è prevista un’analisi meramente qualitativa.

In conclusione, le censure dedotte con i motivi di doglianza non risultano idonee a infirmare la esattezza e correttezza del giudizio della commissione di disciplina in ordine all’insussistenza dei presupposti legittimanti la invocata fattispecie revocatoria.

La complessità e la parziale novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Virginia Arata, Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

 

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