T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 17/02/2022 N. 1929
Pubblicato il 17/02/2022
N. 01929/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2019 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
contro
C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Vercillo in Roma, piazza di Spagna, n. 15; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum Iafa - Italian Association of Football Agents, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Falanga, Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza n. 42;
per l'annullamento
- del Bando CONI per l'ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato sul sito CONI il 2 gennaio 2019 e degli atti presupposti precedentemente emessi che qui pure espressamente si impugnano tra cui:
(i) il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 2018,
(ii) l'art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 e ss.mm.,
(iii) l'art. 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015” in merito al quale si solleva questione di illegittimità costituzionale per chiederne la disapplicazione;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per i ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 26 febbraio 2019 e depositato il successivo 4 marzo, i sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, tutti abilitati dopo il 31 marzo 2015, impugnano il bando CONI per l'ammissione alla prova generale per l'iscrizione nel registro nazionale degli agenti sportivi pubblicato sul sito CONI il 2 gennaio 2019, nonché gli atti presupposti, meglio descritti in epigrafe, sollevando altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
Premettono i ricorrenti, i quali hanno iniziato ad operare successivamente al 31 marzo 2015, di essere stati lesi dalle disposizioni che, facendo salvi i diritti acquisiti da coloro che avevano iniziato ad operare in data anteriore al 31 marzo 2015, obbligano quelli operanti sul mercato da data successiva al 2015 “a superare un nuovo doppio esame” (così a p. 6 del ricorso).
Avverso il bando, gli atti presupposti e la previsione dell’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017 nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, i ricorrenti deducono, con un primo motivo, la violazione del principio di irretroattività della legge e di tutela dei diritti acquisiti, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., la violazione dell’art. 97 Cost.
I ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale della previsione di cui all’art. 1, comma 373 della legge 205 del 2017, nella parte in cui ha fatto salvi solo i diritti acquisiti dagli agenti che hanno ottenuto la licenza prima del 1° aprile 2015 ma non anche di coloro che, come i ricorrenti, hanno iniziato ad operare in regime di liberalizzazione, per violazione dell’art. 3 Cost. (disparità di trattamento) e dell’art. 41 Cost. sotto il profilo del legittimo affidamento e della violazione del canone di buon andamento della p.a.
I ricorrenti inoltre sostengono che l’esame di abilitazione che doveva sostenersi ante liberalizzazione era ben diverso da quello che si è oggi introdotto, e che si presenterebbe più arduo. Inoltre le prove sono due e, se non si supera la prova CONI, la stessa deve ripetersi e non si può procedere nello stesso anno a sostenere la prova federale.
Con un secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge - contrarietà ai principi internazionali della FIFA – disapplicazione della normativa nazionale contrastante con le norme internazionali”, i ricorrenti denunciano la violazione delle norme FIFA che non prevedono il preventivo superamento di un esame per esercitare l’attività di agente sportivo.
Con un terzo ed ultimo motivo viene dedotta la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta, la violazione del principio della certezza del diritto e dei rapporti giuridici e la tutela dell’affidamento, per avere previsto, con DPCM del 23 marzo 2018, per agli agenti sportivi operativi da data successiva al 31 marzo 2015, che potessero operare solo fino al 31 dicembre 2018, quando le sessioni d’esame previste erano fissate a settembre ed ottobre 2018, imponendo così agli agenti, che non avessero superato la prova al primo tentativo, di non potere lavorare. A ciò si è aggiunto il mancato svolgimento di prove nel 2018.
Con CU n. 80 del 26 giugno 2018, la FIGC ha emesso delle Disposizioni Transitorie/Temporanee in materia di agenti “nelle more dell’adeguamento definitivo della Normativa federale”, istituendo un Registro federale provvisorio e prevedendo l’obbligo per i procuratori di sostenere l’esame a far data dal 1° gennaio 2019, ma fissando l’efficacia dei mandati sottoscritti sino al 31 dicembre 2018, benché il DPCM avesse previsto la conservazione dell’efficacia dei mandati fino alla loro naturale scadenza. Nel dicembre 2018 la FIGC ha poi prorogato l’efficacia del registro provvisorio “fino alla piena operatività del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e comunque non oltre il 30 giugno 2019”.
Secondo i ricorrenti tale assetto regolamentare farebbe decadere dall’abilitazione al 31 dicembre 2018 anche coloro che dovessero superare gli esami, il primo dei quali si dovrebbe svolgere a marzo 2019, con perdita di contratti che per lo più si fondano sul rapporto fiduciario tra sportivo e agente.
I ricorrenti concludono chiedendo di sollevare la questione di legittimità dell’art. 1, comma 373 della legge 205 del 2017, sospendendo nelle more l’efficacia dei provvedimenti gravati, e di accogliere il ricorso.
Il 13 marzo 2019 si è costituito il CONI, seguito, il 20 marzo 2019, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 22 marzo 2019 i ricorrenti hanno depositato memoria con cui rappresentano di avere, nelle more del giudizio, presentato denuncia all’AGCM per segnalare che le nuove disposizioni legislative e del CONI, in tema di agenti sportivi, violano la libera concorrenza ed il libero mercato. Espongono, altresì, che la difficoltà dell’esame ha consentito solo a 182 candidati, su 800, di superare la prova scritta del CONI, mentre, in sede di esame orale, il tasso di bocciature lascerebbe ritenere che a conclusione dell’iter non più di 50 candidati in totale supereranno l’esame. Una parte solo di questi ultimi affronterà poi la prova speciale FICG, così che i nuovi agenti non saranno più di 20.
Nella memoria i ricorrenti, inoltre, evidenziano l’illegittimità del Regolamento Coni sotto vari profili, tra i quali la mancata attribuzione da parte del CDPCM di maggio 2018 di poteri al CONI in merito alla composizione delle Commissioni Giudicatrici ed ai criteri di determinazione dei compensi degli agenti, nonché la pubblicazione del Regolamento sul sito senza indicazione della data di entrata in vigore e prima della istituzione del Registro e della emissione del bando relativo alle prove per il conseguimento dell’abilitazione.
I ricorrenti menzionano, altresì, a conferma della incompletezza della riforma, la predisposizione di un disegno di legge delega per la disciplina della professione di agente sportivo.
Con memoria, depositata il 22 marzo 2019, il CONI ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, in quanto la lesione non discenderebbe dal bando, ma dal DPCM del 23 marzo 2018 adottato in attuazione dell’art. 1, co. 373, l. 205/2017, l’inammissibilità per acquiescenza alla disciplina di cui al DPCM del 23 marzo 2018 ed ha altresì resistito nel merito.
Il 23 marzo 2019 è intervenuta la IAFA (Italian Association of Football Agents), ad opponendum, con una memoria con cui resiste al ricorso, nella quale dà conto delle ragioni alla base del cambiamento nella disciplina della abilitazione degli agenti sportivi ed in particolare della introduzione di una più rigorosa selezione qualitativa dei soggetti operanti nel settore della intermediazione sportiva.
La memoria della IAFA, inoltre, specifica che “il regolamento per i servizi di procuratore sportivo Figc” - entrato in vigore il 1° aprile 2015 - recependo le disposizioni minime della FIFA, aveva tuttavia circoscritto l’attività dei nuovi operatori “alla sola consulenza ed assistenza nella conclusiva fase di stipula dei contratti e/o di transazioni tra Club” escludendo l’attività di vera e propria mediazione. La registrazione nell’elenco dei procuratori, come prevista dal regolamento, avrebbe avuto carattere temporaneo e meramente ricognitivo.
L’interveniente, quindi, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, per mancata impugnativa tempestiva degli atti presupposti, per acquiescenza alla disciplina regolamentare ed al bando e resiste inoltre nel merito delle doglianze. Conclude sostenendo la configurabilità di una lite temeraria.
Alla Camera di Consiglio del 26 marzo 2019 i ricorrenti hanno rinunciato alla istanza cautelare.
Il 7 ottobre 2019, in allegato alla istanza di prelievo, i ricorrenti hanno depositato il DPCM del 27 giugno 2019 con cui è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2019 “la validità dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017”, in coerenza con la tempistica di svolgimento della seconda sessione dell'esame abilitante.
L’11 novembre 2020 i difensori dei ricorrenti depositano dichiarazione di rinuncia al mandato del sig. -OMISSIS-.
Il 17 novembre 2021 i ricorrenti depositano dichiarazione di persistente interesse al ricorso.
Il 30 dicembre 2021 si è costituito -OMISSIS-, in proprio e quale rappresentante legale della IAFA.
Il 3 gennaio 2022 i ricorrenti depositano la Comunicazione AGCM del 13.05.2019 con la quale l’Autorità ha rilevato un profilo di criticità nelle misure introdotte relativa alla loro portata retroattiva, concludendo, tuttavia, per la proporzionalità delle misure ove finalizzate ad assicurare una adeguata professionalità nello svolgimento dell’attività in questione.
In pari data -OMISSIS-ha depositato documenti.
Il 7 gennaio 2022 il Coni ha depositato memoria con cui reitera le eccezioni in rito già formulate, a cui seguono memorie e repliche delle altre parti che insistono tutte nelle loro difese.
In particolare, con memoria depositata il 7 gennaio 2022, i ricorrenti eccepiscono la carenza di legittimazione della IAFA.
Quest’ultima, con la memoria depositata il 7 gennaio 2022, oltre a formulare le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio, per mancata impugnazione degli atti presupposti e conseguente carenza di interesse alla impugnativa del bando conseguente, per acquiescenza, resiste nel merito, chiedendo conclusivamente la reiezione del ricorso e la condanna dei ricorrenti per lite temeraria.
In data 8 gennaio 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili, nonché la manifesta infondatezza e l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e ciò consente di tralasciare le eccezioni in rito formulate dal CONI e dalla IAFA.
Va, però, trattata l’eccezione di difetto di legittimazione della IAFA e del sig. -OMISSIS-avanzata dai ricorrenti.
L’eccezione è infondata e va respinta.
Il sig. -OMISSIS- è certamente legittimato ad intervenire in quanto “agente sportivo professionista”, in possesso del titolo professionale permanente che con il ricorso si vorrebbe mettere in discussione sotto il profilo delle modalità attraverso le quali conseguirlo.
La IAFA è l’Italian Association of Football Agents, ed ha quindi un interesse riconoscibile a tutelare la categoria di cui si contesta la procedura di acquisto della idoneità allo svolgimento dell’attività professionale.
In base all’art. 2 dello Statuto cura i rapporti degli associati con le istituzioni dell’ordinamento statuale e dell’ordinamento sportivo, “promuovendo una compiuta e congeniale regolamentazione dell’attività di agente”, ed è proprio sulla predetta regolamentazione che il ricorso in trattazione vorrebbe intervenire, contestando la legittimità delle modalità di acquisizione della idoneità ai fini della iscrizione all’Albo.
Trattandosi di Associazione degli Agenti, non rileva il numero degli aspiranti, quanto l’interesse di chi possiede il titolo.
Si tratta, inoltre, di interveniente volontario e per esso non è necessario che lo stesso rappresenti un numero minimo di soggetti, ma che sia titolare di un interesse con il quale interferisce quello dei ricorrenti e sul punto non sembra possa esserci contestazione.
L’Associazione ed il sig. -OMISSIS- sono pertanto legittimati all’intervento.
Ai fini dell’esame del merito della controversia, occorre innanzitutto riassumere sinteticamente la successione nel tempo della disciplina relativa alla abilitazione degli agenti sportivi.
Fino al 31 marzo 2015 per il rilascio della licenza di agente FIGC l’interessato doveva superare una prova di idoneità.
Dal primo aprile 2015 coloro che risultavano provvisti dei requisiti previsti dalla FIGC per l’attività di “Procuratore Sportivo” potevano fare richiesta di iscrizione in un apposito Registro con validità annuale e possibilità di reiscrizione ovvero con iscrizione solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un contratto di rappresentanza.
Per svolgere l’attività di Procuratore Sportivo, consistente nell’assistere e rappresentare, professionalmente o anche occasionalmente, una società sportiva o un calciatore nella conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva o nella conclusione di un trasferimento di un calciatore tra due società sportive (vedi artt. 1 e 2 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo), non si rendeva necessario l’espletamento di alcuna prova di abilitazione.
Con la legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017, all’art. 1, comma 373, è stata prevista l’Istituzione presso il CONI di un “Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più 3 soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica”. La disposizione continua prevedendo che l’iscrizione al registro è condizionata al superamento di “una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 ha poi previsto una doppia prova d’esame, la prima “generale” presso il CONI e la seconda “speciale” da svolgersi presso le singole Federazioni presso cui l’agente intende esercitare l’attività.
Lo stesso Decreto, all’art. 12, contenente la norma transitoria, ha statuito che i titoli abilitativi rilasciati tra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 conservassero la propria validità sino al 31 dicembre 2018.
Il 10.8.2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un Decreto con cui ha parzialmente modificato l’art. 12 del D.P.C.M. 23.3.2018, prorogando al 30.6.2019 l’efficacia dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31.3.2015 e il 31.12.2017.
L’art. 23 (Norme Transitorie) del Regolamento aggiornato del CONI del 26 febbraio 2019 hanno recepito detta proroga al 30 giugno 2019.
La pubblicazione del Regolamento così aggiornato è avvenuto in pendenza della notifica del ricorso, ma si tratta di disposizione che si limita a riprodurre la disposizione del DPCM del 10 agosto 2018.
Un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2019 è intervenuta nelle more della udienza di discussione, con DPCM del 27 giugno 2019.
Oggetto del gravame sono gli atti, e da ultimo il bando, con i quali, in esecuzione dell’art. 1 comma 373, della legge n. 205/2017, sono state introdotte le prove d’esame per l’abilitazione all’esercizio degli agenti sportivi.
I ricorrenti si dolgono del fatto che le disposizioni impugnate, a cominciare dalla disposizione di legge del 2017, non hanno esonerato dalle prove coloro che hanno iniziato ad operare dopo il 31 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2017, al pari di coloro che anteriormente a tale data mantengono l’abilitazione senza doversi sottoporre a prove d’esame.
Con il primo motivo di gravame i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 373 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 nella parte in cui “fa salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015”, per violazione dell’art. 3 Cost. (disparità di trattamento) e dell’art. 41 Cost. sotto il profilo del legittimo affidamento e della violazione del canone di buon andamento della p.a.
La questione di legittimità è manifestamente infondata.
La disparità di trattamento presuppone, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, una identità di situazioni che nella fattispecie non si ravvisa.
Coloro che sono stati esonerati dalla necessità di una prova abilitativa avevano a suo tempo svolto una simile prova, conseguendo pertanto il titolo di agente sportivo.
I ricorrenti hanno invece fruito della iscrizione come “Procuratori Sportivi” nel periodo transitorio, tra il 31 marzo 2015 ed il 31 dicembre 2017.
Dalla lettura del Regolamento dell’attività dei Procuratori Sportivi non si ravvisa neanche una perfetta sovrapponibilità con l’attività dell’agente, che non è di regola attività occasionale, ma professionale, e che consiste nel mettere “in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”.
Il carattere temporaneo della autorizzazione a svolgere l’attività di Procuratore Sportivo poteva essere facilmente arguibile dal carattere anche estemporaneo/occasionale dell’iscrizione al Registro dei Procuratori e dalla validità annuale della iscrizione nel Registro.
Pertanto, la legge 205/2017 non poteva sottoporre al medesimo trattamento le due diverse categorie di soggetti, in quanto coloro che avevano ottenuto l’iscrizione al Registro ante 31 marzo 2015 avevano superato una prova abilitante ed erano stati iscritti al Registro degli Agenti Sportivi.
La questione di legittimità presenta, inoltre, profili di inammissibilità, essendo intesa ad ottenere una pronuncia manipolativa ovvero a contenuto non costituzionalmente obbligato, con inammissibile interferenza nella sfera discrezionale del legislatore, essendo volta a creare un regime transitorio anche per i Procuratori Sportivi iscritti dopo il 31 marzo 2015 e fino al 31 dicembre 2017, privilegiando, senza una ragione ammissibile, dei soggetti la cui posizione differenziata rispetto a tutti coloro che per la prima volta si sono iscritti a far data dal 1° gennaio 2018, rappresenta una evidente elusione della ratio sottostante alla normativa introdotta dalla legge 205/2017 (cfr. Corte Cost. 231/2015).
La ratio dell’intervento legislativo è stata esaurientemente esposta dalla IAFA nella sua memoria e non è estranea alla necessità di uniformare la disciplina degli agenti sportivi anche a livello europeo.
La norma è, peraltro, ragionevole, volendo introdurre, per tutti coloro che non sono mai stati sottoposti ad una verifica di idoneità, prove d’esame in materie che attengono alla attività di agente sportivo.
Del pari infondata si presenta la dedotta violazione dell’art. 41 Cost., non essendo in alcun modo precluso ai ricorrenti di svolgere l’attività di agente sportivo e risultando salvaguardata, ora fino al dicembre 2019, la possibilità di svolgere l’attività nelle more dell’espletamento delle prove indette nel 2019.
Per quanto osservato, le disposizioni impugnate e il bando, nel recepire la previsione di cui alla legge 205/2017, appaiono scevri dalle censure dedotte con il primo motivo anche con riguardo alla asserita violazione dell’art. 97 Cost.
Se, in un primo momento, la data fino alla quale conservava validità l’iscrizione dei ricorrenti al registro e l’efficacia dei titoli abilitativi rilasciati tra il 31.3.2015 e il 31.12.2017, non appariva coordinata con le sessioni d’esame fissate per ottenere l’idoneità, questo mancato coordinamento risulta essere stato colmato da ultimo con il DPCM del giugno 2019.
I ricorrenti sostengono che l’esame di abilitazione che doveva sostenersi ante liberalizzazione era ben diverso da quello che si è oggi introdotto, che si presenterebbe più arduo. Inoltre le prove sono due e se non si supera la prova CONI, la stessa deve ripetersi e non si può procedere nello stesso anno a sostenere la prova federale.
Neanche questa censura può trovare accoglimento.
Già il DPCM di agosto 2018 e poi quello del giugno 2019 hanno, a distanza di oltre un anno dalla legge del 2017, garantito un più ampio e più che ragionevole lasso di tempo per acquisire una preparazione idonea ad affrontare l’esame di abilitazione.
In tal senso anche il parere dell’Autorità per la Concorrenza appare conforme a quanto sin qui osservato.
La maggiore difficoltà delle prove di idoneità non costituisce uno sbarramento insuperabile ed il tempo concesso per la preparazione ad un esame, che non appare incongruo rispetto ad una professione complessa e delicata, anche sotto il profilo degli interessi economici coinvolti, esclude che si sia inteso arbitrariamente escludere dal mercato i procuratori sportivi che già vi operavano.
La scelta in merito al livello di preparazione richiesto presenta un ampio grado di discrezionalità che rende la decisione sindacabile solo ove viziata per travisamento o manifesta irragionevolezza, vizi che per quanto osservato non sono ravvisabili.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione delle norme FIFA.
Il motivo è infondato.
La normativa FIFA che i ricorrenti oggi invocano, oltre ad avere come destinatari le associazioni e non quindi gli odierni ricorrenti, risulterebbe superata e comunque essa non preclude l’applicabilità di una normativa nazionale volta a garantire la maggiore qualificazione professionale di coloro che operano quali agenti sportivi.
Le censure di cui al terzo motivo di gravame possono dichiararsi improcedibili alla luce delle proroghe che sono intervenute nelle more dell’odierno ricorso.
In conclusione, il ricorso va respinto, poiché infondato.
La novità delle questioni trattate impone di compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Referendario