T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 19/01/2022 N. 519

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00591/2022 REG.PROV.COLL.

N. 15054/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15054 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cacace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 25;

contro

C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2; Federazione Italiana Sport Equestri - Fise, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI depositata il 12.10.2018;

- della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG n. 5/2018 resa il 25.5.2018 e pubblicata il 29.5.2018;

- del provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 15.10.2018;

- del provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2.11.2018 ;

- del provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 8.11.2018 ;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

E PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura indicata nel ricorso.

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 19\12\2018 :

- dell'Ordinanza n. 81 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI resa e depositata il 11.12.2018;

- della decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI depositata il 12.10.2018 ;

- della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG n. 5/2018 resa il 25.5.2018 e pubblicata il 29.5.2018 ;

- del provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 15.10.2018;

- del provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2.11.2018 ;

- del provvedimento della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 8.11.2018 ;

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

E PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura indicata nel ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 1\4\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO E IN OGNI CASO LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri RG n. C.A. 5/18 (P.A. n. 90/17) resa il 18 gennaio 2019 e comunicata e pubblicata il 21 gennaio 2019 (doc. A).

- del provvedimento della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 8.11.2018 (doc. F);

- del provvedimento della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 10.1.2019 (doc. G);

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

E PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura indicata nel ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 22\7\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO E IN OGNI CASO LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE

- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 32 depositata il 6 maggio 2019 (doc. L);

- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;

E PER LA CONDANNA

delle resistenti al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura indicata nel ricorso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.O.N.I. e di Federazione Italiana Sport Equestri - Fise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2021 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.In data 30.1.2018 la Procura Federale promuoveva azione disciplinare nei confronti dell’odierno ricorrente dinanzi al Tribunale Federale.

2.Nell’atto di deferimento, la Procura Federale rappresentava che l’illecito disciplinare aveva ad oggetto la mancata restituzione del corrispettivo economico indebitamente incamerato, successivamente alla risoluzione per mutuo consenso del contratto di -OMISSIS-stipulato nel gennaio 2012.

2.1 In particolare la Procura Federale evidenziava nell’addebito disciplinare che “Il comportamento posto in essere assume rilevanza disciplinare tenuto conto che le parti dell’accordo sono due tesserati FISE e che-OMISSIS-”.

Con sentenza del 6.4.2018 il Tribunale Federale applicava al Ricorrente la sanzione dell’ammenda per un ammontare pari ad euro 2.000,00 e la sanzione della sospensione di mesi sei da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, nonché dall’attività agonistica.

2.2Con successiva sentenza del 29.5.2018 la Corte Federale d’Appello FISE, adita in sede di impugnazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Federale, applicava a carico dell’odierno ricorrente la sanzione della sospensione di mesi 5 dall’attività agonistica. Avverso tale decisione, l’odierno ricorrente presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport che, con il dispositivo pubblicato il 23 luglio 2018, statuiva: "accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente -OMISSIS-". In data 12 ottobre 2018 Collegio di Garanzia dello Sport depositava la motivazione della decisione dalla quale emergeva che : “la condotta del-OMISSIS-è stata, quindi, ritenuta sanzionabile per effetto dell’indebito trattenimento, protrattosi nel tempo, di somme che l’interessato si era impegnato a restituire” ragione per cui “assorbite le ulteriori censure non esaminate” per tutto quanto esposto, si deve disporre l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice d’appello della decisione impugnata”.

2.3L’odierno ricorrente, assumendo l’esistenza di un errore materiale contenuto nella decisione della Collegio di Garanzia dello Sport, in data 17.10.2018, formulava istanza di correzione materiale. Con provvedimento del 15.10.2018 il Presidente facente funzioni della Corte Federale di Appello della FISE, fissava per trattazione dell’istanza di correzione materiale l’udienza dell’8 novembre 2018 . L’odierno ricorrente, pertanto, depositava in data 31.10.2018 istanza per il rinvio dell’udienza fissata in data 8.11.2018 presso la Corte Federale d’Appello per la trattazione della causa di rinvio. L’istanza veniva accolta dalla Corte Federale di appello, che disponeva il rinvio dell’udienza alla data dell’8.1.2019. Nelle more, l’odierno ricorrente proponeva ricorso presso questo Tribunale amministrativo contro i seguenti provvedimenti:

1) decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI depositata il 12.10.2018 ;

2) decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG n. 5/2018 pubblicata il 29.5.2018;

3) provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 15.10.2018 ;

4) provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2.11.2018.

2.4 Il ricorrente, in particolare, impugnava nel presente giudizio i menzionati provvedimenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, e il risarcimento dei danni patiti per i seguenti motivi: violazione degli artt. 58 e 62 del codice di giustizia sportiva; violazione dell’art 12 bis, comma 3, statuto del CONI; falsa applicazione dell’art. 383 c.p.c..; violazione dell’art. 384 c.p.c.; violazione del principio del ne bis in idem; violazione dei principi del giusto processo; violazione dell’art. 2 del codice di giustizia; prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare; violazione dell’art. 65 del regolamento di giustizia FISE e dell’art. 45 del codice di giustizia sportiva. violazione dell’art. 2935 c.c.; difetto di giurisdizione del tribunale federale e della corte federale d’appello FISE; violazione dell’art. 3 della l. 17.10.2003 n. 280; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43, 44, 45 e 56 del regolamento di giustizia FISE; incompetenza del tribunale federale e della corte federale d’appello fise; violazione dell’art. 68 dello statuto FISE; violazione dell’art. 1 statuto CONI e art. 2 costituzione. insufficiente motivazione; violazione dell’art. 6 del regolamento di giustizia FISE; violazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento di giustizia FISE; violazione dell’art. 56 del regolamento di giustizia FISE; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio di proporzionalità; omessa motivazione; illegittimità della adottata misura della sanzione in ragione della sua palese violazione dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificherebbero; violazione dell’art. 12 del regolamento di giustizia FISE; violazione dell’art. 61 del codice di giustizia sportiva; eccesso di potere; contraddittorietà manifesta.

2.5 In data 11.12.2018 il Collegio di Garanzia dello Sport respingeva l’istanza di correzione di errore materiale, in particolare statuendo che “ritenuto che non sussistono i presupposti per la richiesta correzione di errore materiale, atteso che il dispositivo della decisione deve ritenersi integrato dalla motivazione, il cui contenuto, nella fattispecie, è basato sulla persistenza dell’inadempimento e sul carattere permanente dell’illecito contestato ed è, quindi, pienamente coerente con la decisione di annullamento con rinvio”.

2.6Contro tale ordinanza l’odierno ricorrente proponeva nel presente giudizio un primo atto di motivi aggiunti articolato nei seguenti motivi : violazione degli artt. 58 e 62 del codice di giustizia sportiva; violazione dell’art 12 bis, comma 3, statuto del CONI; falsa applicazione dell’art. 383 c.p.c..; violazione dell’art. 384 c.p.c..; violazione del principio del ne bis in idem.; violazione dei principi del giusto processo; violazione dell’art. 2 del codice di giustizia sportiva; violazione dell’art. 61 del codice di giustizia sportiva; eccesso di potere, contraddittorietà e illogicità manifesta.

2.7La Corte Federale d’Appello, dopo aver disposto, su richiesta dell’odierno ricorrente, il rinvio dell’udienza all’8.01.2019, ed un ulteriore rinvio in data 10.1.2019, previa sospensione dei termini del giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. d) Regolamento di Giustizia FISE, con sentenza del 18.01.2019 R.G. n. C.A. 5/18 pubblicata il 21.01.2019 applicava la sanzione di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE della sospensione dall’attività agonistica per mesi 3, detratto il periodo di sospensione già decorso.

3.L’odierno ricorrente, con un secondo atto di motivi aggiunti, impugnava, con richiesta di annullamento e di risarcimento danni, i seguenti provvedimenti contro i quali reiterava i medesimi motivi di censura già articolati nel ricorso introduttivo del presente giudizio:

-Ordinanza n. 81 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI resa e depositata il 11.12.2018 ;

- decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI depositata il 12.10.2018 ;

- decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG n. 5/2018 pubblicata il 29.5.2018 ;

- provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 15.10.2018 (doc. 3);

- provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2.11.2018 (doc. 4);

- provvedimento della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 8.11.2018 (doc. 5);

4.Infine, il Collegio di Garanzia, con decisione n. 32 pubblicata il 06.05.2019, respingeva definitivamente il ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello, dichiarandolo inammissibile ed infondato.

4.1Tale decisione veniva , da ultimo, impugnata dal ricorrente, in data 05.07.2019, innanzi a questo Tribunale amministrativo con un ulteriore atto di motivi aggiunti, con il quale chiedeva l’annullamento di quest’ultima decisione, oltre al risarcimento del danno, per i seguenti motivi: estinzione del giudizio disciplinare; violazione degli artt. 28 e 57 del regolamento di giustizia FISE e degli artt. 9 e 38 del codice di giustizia sportiva; omessa e/o insufficiente e contraddittoria motivazione; omessa e/o insufficiente motivazione su tutti i punti decisivi della controversia; vizio di motivazione meramente apparente. Violazione dell’art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c.; nullita’ della decisione impugnata. Violazione dell’art. 62 del codice di giustizia sportiva; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione del principio del ne bis in idem; violazione del principio del giusto processo. violazione del diritto di difesa. violazione dell’art. 64 del regolamento di giustizia FISE e dell’art. 112 c.p.c. in ogni caso violazione dell’art. 58 regolamento di giustizia FISE; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dell’art. 6 del regolamento di giustizia FISE; violazione degli artt. 7, 8 e 9 del regolamento di giustizia FISE. Violazione dell’art. 56 del regolamento di giustizia FISE; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione del principio di proporzionalità; omessa motivazione; illegittimità della adottata misura della sanzione in ragione della sua palese violazione dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificherebbero; Violazione dell’art. 12 del regolamento di giustizia FISE; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. violazione e contrarietà a quanto statuito dal collegio di garanzia dello sport con la decisione n. 68/2018; omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia; prescrizione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare; violazione dell’art. 65 del regolamento di giustizia FISE e dell’art. 45 del codice di giustizia sportiva. violazione dell’art. 2935 c.c.; difetto di giurisdizione del tribunale federale e della corte federale d’appello FISE; violazione dell’art. 3 della l. 17.10.2003 n. 280; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 21, 23, 25, 43, 44, 45 e 56 del regolamento di giustizia FISE; incompetenza del tribunale federale e della corte federale d’appello FISE. Violazione dell’art. 68 dello statuto FISE.

5.In vista dell’udienza cautelare del 16 gennaio 20219, si costituivano per resistere al presente ricorso le parti CONI e FISE depositando, versando in atti difese scritte con le quali nella sostanza contestavano il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande caducatorie avanzate nel ricorso, l’inammissibilità di parte del ricorso dei motivi aggiunti per violazione del vincolo di previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, e comunque l’infondatezza dei motivi di ricorso, specie di quelli posti a sostegno della domanda risarcitoria.

6.Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2019 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, rinunciava alla domanda cautelare.

7.In prossimità dell’udienza di merito tutte le parti depositavano articolate memorie con le quali ribadivano gli argomenti posti a sostegno delle rispettive posizioni.

7.1 Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2021 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio deve rilevare l’inammissibilità del ricorso nella parte relativa a tutte le domande di annullamento formulate nel ricorso introduttivo e nei successivi atti di motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.

1.2La soluzione della questione presuppone la previa ricostruzione del quadro di riferimento normativo nella materia oggetto del presente ricorso.

Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

L’art. 2, comma 1 dello stesso d.-l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.

Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), Cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

1.3 Alla luce delle richiamate fonti di regolazione della materia, ed in particolare dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003, il Collegio ritiene che la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo non includa le domande volte all’annullamento delle sanzioni disciplinari, mentre ritiene che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del predetto tessuto normativo, siano proponibili innanzi al Giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che tali sanzioni disciplinari hanno provocato incidendo anche su situazioni rilevanti per l’ordinamento generale della Repubblica.

Tale ricostruzione ermeneutica trae fondamento dall’autorevole impostazione accolta dalla Corte Costituzionale con la fondamentale decisione n. 49 del 2011 ed ulteriore granitico riscontro nella successiva sentenza della Corte Cost. n. 160/2019, risollecitata sulla questione in disamina proprio con un’ordinanza di questa Sezione (10171/2017).

La Consulta, in particolare, ha, con le menzionate decisioni, chiarito che l’esclusione della tutela costitutiva di annullamento e la limitazione della protezione giurisdizionale al risarcimento per equivalente non è un’opzione sconosciuta al nostro ordinamento. Si tratta, al contrario, di una scelta che corrisponde a una «tecnica di tutela assai diffusa e ritenuta pienamente legittima in numerosi e delicati comparti», tra i quali l’ambito lavoristico, come ha osservato la giurisprudenza di legittimità occupandosi proprio delle disposizioni qui censurate (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 dicembre 2018, n. 32358).

La Corte Costituzionale ha inoltre affermato, ai fini di quanto più rileva in questa sede, che il risarcimento del danno, da scrutinare per il tramite dell’accertamento incidentale condotto dal giudice amministrativo sulla legittimità dell’atto sanzionatorio, rappresenta in linea generale una forma in sé non inadeguata di protezione delle posizioni dei soggetti colpiti dalle sanzioni sportive.

Ed invero, nella prospettazione ermeneutica del giudice delle leggi, l’esclusione della tutela costitutiva non comporta di regola conseguenze costituzionalmente inaccettabili nemmeno sul piano della adeguatezza della tutela cautelare, nel senso dell’impossibilità di ottenere la sospensione interinale dell’efficacia degli atti di irrogazione delle sanzioni disciplinari sportive. L’esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente essa stessa nell’ambito di operatività delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può, invero, afferma la Corte Costituzionale, trovare una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice – che in base all’art. 55 cod. proc. amm. può adottare le «misure cautelari […] che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso» – e nella possibilità che in questo ambito vengano disposte anche ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.

1.4 Alla stregua delle considerazioni della Corte Costituzionale, che questo Collegio condivide, la legittimità degli atti impugnati può nel presente giudizio venire in rilievo solo in via indiretta ed incidentale, al fine di decidere sulla domanda risarcitoria, che a questo punto rappresenta l’esclusivo tema del decidere.

2. Sotto un ulteriore profilo, il Collegio deve dichiarare la parziale inammissibilità del ricorso principale e del secondo e terzo atto di motivi aggiunti per violazione del c.d. vincolo di giustizia sportiva.

2.1 L’art. 3 del d.l. 220/2003, convertito dalla legge n. 280 del 2003, pone, come condizione di procedibilità per poter adire il Giudice statale, nella specie il Giudice amministrativo, il previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva.

2.2 La decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) RG n. 5/2018 è una decisione non definitiva.

Con maggiore dettaglio, il ricorrente ha impugnato direttamente dinanzi al giudice amministrativo la decisione n. 5/2018 della Corte Federale d’Appello senza attendere l’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, registratosi soltanto con la successiva pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 6 maggio 2019.

Tale modus procedendi contrasta radicalmente con il disposto di cui all’ art. 3, comma 1, del d.l. n. 220/2003 al metro del quale “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

La norma menzionata preclude l’accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi e la sua violazione comporta l’inammissibilità del ricorso principale e del secondo e del terzo atto di motivi aggiunti anche sotto il più limitato profilo della cognizione incidentale ai solo fini risarcitori (Cfr. Cons. Stato, I, Parere 29.10.2018 n. 2455; Cons. Stato, V, 22.12.2014 n. 6244; Cons. St., VI, 31.05.2013, n. 3002; TAR Lazio, Roma, I ter, 2.11.2021 n. 11162; 5.07.2021 n. 7937; 20.06.2019 n. 8034).

2.3Ed invero, come la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di rilevare, l’inammissibilità del gravame per violazione della pregiudiziale sportiva preclude la valutazione anche della domanda risarcitoria che presuppone pur sempre un provvedimento definitivo dalla cui illegittimità discenderebbero i danni lamentati (Cons. Stato, VI, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2012, n. 302; 24 settembre 2012, n. 5065; 27 novembre 2012, n. 5998; 31 maggio 2013, n. 3002, che richiama Cons. Stato, VI, 25 novembre 2008, n. 5782; Cons. Stato, VI, 20 giugno 2013, n. 3368).

3. Per le medesime, e per ancora più assorbenti ragioni, violano frontalmente la regola del vincolo della giustizia sportiva i motivi del ricorso principale e del secondo atto di motivi aggiunti proposti nei confronti dei seguenti atti:

1)provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 15.10.2018;

2)provvedimento del Presidente, facente funzioni, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 2.11.2018;

3)- provvedimento della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) del 8.11.2018 (doc. 5).

3.1Trattasi infatti di meri atti endoprocedimentali, come tali già di per sé non direttamente impugnabili se non unitamente alla decisione finale che li abbia assorbiti, decisione che, nel caso di specie, e per le ragioni in precedenza evidenziate, non può che essere quella emanata all’esito dell’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva.

4. Infine, il Collegio ritiene che siano inammissibili per violazione della regola del giudicato anche le censure dedotte con il secondo, terzo e sesto motivo del secondo atto di motivi aggiunti, le quali, pur appuntandosi contro provvedimenti non definitivi, assumono rilevanza in tale sede alla luce della loro reiterazione avvenuta con la successiva impugnazione della decisione pubblicata il 06.05.2019 del Collegio di Garanzia, attraverso il terzo atto di motivi aggiunti.

4.1Come condivisibilmente rilevato dalla FISE nei suoi scritti difensivi, il Collegio di Garanzia, con la decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ha annullato con rinvio la sentenza n. 2/2018 della Corte Federale d’Appello, al limitato fine di consentire al giudice federale di secondo grado di rideterminare esclusivamente il quantum della sanzione irrogata al ricorrente. Il Collegio di Garanzia, con la menzionata pronuncia di annullamento con rinvio, ha, tuttavia, riconosciuto la responsabilità disciplinare del ricorrente rilevando che “la condotta del-OMISSIS-è stata, quindi, ritenuta sanzionabile per effetto dell’indebito trattenimento, protrattosi nel tempo, di somme che l’interessato si era impegnato a restituire” e ritenendo “assorbite le ulteriori censure non esaminate” e disponendo il rinvio ai soli fini della rideterminazione del quantum risarcitorio, avendo la prima sanzione illegittimamente inglobato anche un ulteriore segmento della condotta del ricorrente non oggetto di previa contestazione disciplinare .

Ciò nonostante, l’odierno ricorrente nel giudizio endofederale di rinvio ha riproposto le medesime censure ormai assorbite dalla pronuncia passata in giudicato.

La Corte Federale d’Appello ha, pertanto, correttamente perimetrato l’ambito della cognizione del giudizio di rinvio, statuendo che “nel presente giudizio rescissorio nulla deve essere provato oltre a quanto già affermato dal C.G.S. che si ponga come presupposto logico giuridico alla decisione (e alla funzione) qui assunti. Le richieste sub A), B), C) della memoria del 02/11/2018 devono considerarsi definitivamente assorbite e superate stante il rigetto dell’istanza di correzione materiale presentata al C.G.S. dal-OMISSIS-e del conseguente provvedimento di rinvio. Le eccezioni sub D), E), F) della predetta memoria sono coperte dal giudicato della sentenza di rinvio del C.G.S. ed in ogni caso questo Collegio assume le motivazioni in questa sede come proprie, rifacendosi alle medesime argomentazioni logiche e giuridiche – già ampiamente riportate nella presente decisione. Rispetto alle richieste subordinate della memoria del-OMISSIS-sub. G), H) la C.F.A., di già accertata definitivamente all’esito dei precedenti giudizi la responsabilità del-OMISSIS-circa la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la mancata restituzione delle somme incassate dalla -OMISSIS-, questo Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dall’attività agonistica ex art. 6) lett. D) R.D.G. per mesi 3, detratto il presofferto”.

Da ciò discende che tutte le censure dedotte dal ricorrente e non attinenti alla rideterminazione del quantum della sanzione irrogata dalla Corte Federale d’Appello sono palesemente inammissibili perché coperte da giudicato.

4.2 In altri termini, tali motivi di impugnazione attengono a circostanze e aspetti non più contestabili, posto che la decisione n. 68/2018 del Collegio di Garanzia ha accertato la responsabilità del ricorrente per la condotta illecita a lui ascritta, in relazione ai fatti del 2012 oggetto dell’atto di deferimento.

Peraltro, l’odierno ricorrente ha reiterato le menzionate censure nel giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia, conclusosi con la decisione definitiva n. 32/2019, qui impugnata, ragione per la quale, come in premessa evidenziato, la questione assume rilevanza nel presente giudizio.

4.3 Anche il Collegio di Garanzia dello Sport, del resto, con la decisione da ultimo menzionata, ha sul punto correttamente rilevato l’inammissibilità di tali doglianze poiché coperte da giudicato e come tali non reiterabili nel giudizio di rinvio.

4.4In riferimento alla questione in disamina, il Collegio condivide il consolidato principio di diritto, più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscano il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità” (Cfr. Cass. Civ., I, 2.03.2021, n. 5673). Nel solco di tale interpretazione, di recente il medesimo principio di diritto, è stato ribadito da un importante arresto dell’adunanza Plenaria del Consiglio di stato ( 6/2021) con il quale, sotto il profilo che qui rileva, si è chiarito che la posizione della giurisprudenza, per preminenti ragioni di economia processuale e di garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, è, invero, attestata su una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 Cod. civ.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 Cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (cd. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (cd. giudicato implicito).

5. Così perimetrato l’ambito della cognizione nel presente giudizio, può pertanto procedersi allo scrutinio incidentale di legittimità dei provvedimenti decisori emessi dal Collegio di Garanzia dello Sport , ai soli fini della relativa domanda risarcitoria.

6. Assume al riguardo valenza preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Federale formulata dalla parte ricorrente sul rilievo che la vicenda oggetto di incolpazione disciplinare si risolverebbe in un mero inadempimento contrattuale, come tale giustiziabile soltanto all’interno dell’ordinamento privatistico. In particolare, il ricorrente assume sul punto che “se fosse vero che ogni volta si verte in questioni patrimoniali vi è in ogni caso una rilevanza per l’Ordinamento sportivo e, quindi, la Giustizia sportiva, verrebbero meno tutte le distinzioni e ripartizioni di giurisdizione e competenza”, “Significherebbe che in ogni caso di inadempimento contrattuale solo perché intervenuto tra tesserati e indipendentemente dalla natura del rapporto e dall’oggetto del contratto - vi sarebbe una doppia giurisdizione e competenza per1o stesso fatto”.

6.1L’eccezione non è meritevole di condivisione. Sul punto, il Collegio di Garanzia ha rilevato che “è indubbio che della vicenda dell’inadempimento e, segnatamente, della mancata restituzione della somma versata dal -OMISSIS- e del mancato pagamento degli effetti cambiari, possa occuparsi il Giudice civile. Ciò non toglie che gli organi federali, in quegli stessi fatti, possano scorgere dei profili rilevanti sotto l’aspetto disciplinare, laddove risultino violati principi e regole propri dell’ordinamento federale. Ed è quanto è avvenuto nel caso in esame, nel quale la Procura Federale ha esercitato l’azione disciplinare avendo ritenuti violati i principi di lealtà, probità e correttezza, tutelati dall’ordinamento sportivo. In relazione a tali profili sussiste indubbiamente la giurisdizione degli Organi federali di giustizia, le cui attività possono esplicarsi in maniera del tutto indipendente rispetto alla vicenda processuale che si svolga o si sia svolta innanzi al Giudice ordinario.”

6.2 Le osservazioni formulate dal Collegio di Garanzia sono del tutto condivisibili perché fondano sul solido principio di autonomia e indipendenza dei singoli ordinamenti, positivamente sancito, per quanto concerne l’ordinamento sportivo, nel disposto di cui all’art. 1 del Regolamento di giustizia della FISE, a mente del quale “Costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all’attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati.”

6.3 Alla stregua del dato positivo appena riportato, tutte le condotte che dovessero violare i predetti principi ricadrebbero, senza eccezioni di sorta, nella cognizione della giustizia sportiva. Tale principio è fortemente radicato nei formanti della giurisprudenza civile, contabile e disciplinare, alla stregua dei quali è ben possibile che una medesima condotta possa costituire oggetto di specifica cognizione da parte di più giurisdizioni, sia pure sotto le diverse angolazioni prospettiche e normative da cui ciascuna di esse muove, a patto ovviamente che la condotta integri la violazione di distinte disposizioni di riferimento nell’ambito delle autonome partizioni ordinamentali (Cassazione Sezioni Unite 19.2.2019 n. 4883; Cass., SS.UU., 28.11.2013, n. 26582; SS.UU., 04.01.2012,n. 11).

Né, per argomentare in senso contrario, può assumere rilievo nel caso di specie la nota giurisprudenza della Corte Edu relativa al ne bis in idem processuale e al connesso problema del c.d. doppio binario sanzionatorio, concernendo la stessa esclusivamente la materia penale sulla base di quanto prevede l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu (cfr. Corte Edu del 4 marzo 2014 n. 18640/10, Grande Stevens c. Italia).

6.4Nel caso in esame, il collegio di Garanzia dello sport ha condivisibilmente ritenuto di poter sanzionare sotto il profilo disciplinare-sportivo la violazione del dovere, sussistente in capo ad ogni tesserato, di comportarsi con correttezza e lealtà e tradottasi nel caso di specie nella mancata restituzione dell’acconto a seguito della risoluzione consensuale del contratto di compravendita di un cavallo da destinare alle competizioni sportive.

In particolare, il massimo organo di giustizia sportiva ha, a tal fine, valorizzato le seguenti convergenti circostanze:

la compravendita è avvenuta tra due tesserati FISE;

la compravendita ha avuto ad oggetto un cavallo da destinare alle competizioni sportive e pertanto correttamente riferibile all’attività sportiva (la circostanza trova puntuale riscontro documentale nella scrittura privata del 1° febbraio 2012 nella quale è espressamente dichiarato che il -OMISSIS-sarebbe stato destinato competizioni sportive).

7.Sulla base delle medesime considerazioni va respinta anche l’ulteriore questione di incompetenza, prospettata dal ricorrente sul rilievo che l’68 dello Statuto FISE esclude la competenza per le controversie meramente patrimoniali tra due tesserati.

7.1Richiamando anche in relazione a tale ulteriore questione le precedenti considerazioni, occorre ribadire che l’inadempimento patrimoniale addebitato all’odierno ricorrente ha rappresentato nel procedimento disciplinare sportivo soltanto un tassello di un più ampio mosaico complessivamente contrastante con i doveri di correttezza , lealtà e probità cui sono tenuti tutti i tesserati FISE.

8.Non è meritevole di positiva valutazione neanche il motivo con il quale la parte ricorrente assume la sussistenza della prescrizione dell’illecito disciplinare. Più nel dettaglio, l’odierno ricorrente sostiene al riguardo che “il rapporto intercorso tra due tesserati per l’acquisto e la gestione in comproprietà di un cavallo da destinare a competizioni sportive è sorto e ha avuto vigenza nel solo 2012, la risoluzione consensuale è avvenuta nel 2012, […] Il cosiddetto illecito disciplinare che ci occupa non è affatto a formazione progressiva - come ritiene la decisione impugnata - bensì costituisce illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si è consumata tutta e solo nel 2012”.

8.1In senso contrario a tale ultima prospettazione, il Collegio ritiene che il caso di specie integri la diversa fattispecie dell’illecito permanente, ancora una volta, sulla base della considerazione che il proprium dell’addebito disciplinare risiede nella complessiva condotta posta in essere in violazione del canone di correttezza e non nel singolo segmento costituito dalla mancata restituzione dell’acconto.

Muovendo da tale premessa concettuale, correttamente il Collegio di Garanzia dello sport ne ha tratto la logica conseguenza per cui tale violazione del dovere di correttezza non può esaurirsi istantaneamente con la mancata restituzione dell’acconto, ma si protrae giocoforza durante l’intero arco temporale in cui l’inadempimento è persistito, inverandosi pertanto nuovamente de die in diem.

9.Con un ulteriore e articolato motivo di censura, l’odierno ricorrente assume l’esistenza di un contrasto tra il dispositivo del Collegio di Garanzia e le motivazioni successivamente depositate. Il medesimo motivo viene dalla parte ricorrente moltiplicato a dismisura nel corso del ricorso principale e motivi aggiunti nei confronti sia della decisione della Collegio di garanzia dello Sport sull’istanza di correzione materiale sia nei confronti della decisione della Corte federale di Appello nel giudizio di rinvio, ragione per la quale in tale sede, per evidenti ragioni di economia processuale, sarà trattato congiuntamente.

9.1Il motivo è infondato.

In data 23.07.2018 il Collegio di Garanzia adottava il dispositivo dal seguente tenore “Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.”

In data 12.10.2018, il Collegio di Garanzia pubblicava la motivazione che di seguito si riporta testualmente, per una maggiore chiarezza espositiva: “la Sezione ritiene, invece, fondata la censura sollevata con il primo motivo di ricorso, riguardante la violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui il ricorrente lamenta che il Tribunale Federale e la Corte Federale d’Appello hanno posto a base del riconoscimento della sua responsabilità disciplinare, e quindi della sanzione comminata, non solo la(parziale) mancata restituzione dell’importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma (anche)l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 (per un importo peraltro molto inferiore al debito contestato), e quindi di un fatto almeno in parte diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.

11.1. - In relazione a tale circostanza la Sezione ritiene fondata anche la censura sollevata con il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la violazione del principio di non contestazione,di cui all’art. 115 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 56 del Regolamento di Giustizia e dell’art.112 c.p.c., per aver gli Organi giudicanti irrogato la sanzione in relazione (anche) al mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014, senza che tale inadempimento sia stato indicato nell’atto di deferimento (o in un successivo atto integrativo della Procura Federale).

È vero, infatti, che nell’atto di deferimento del 30 gennaio 2018 (acquisito in copia nell’udienza del23 luglio 2018) si è fatto esclusivo riferimento a fatti risalenti al 2012 e, in particolare, alle cambiali insolute emesse in quell’anno (e non anche alle cambiali emesse nel 2014). - Peraltro, come giustamente ha evidenziato il ricorrente, la Corte d’Appello ha affermato che le cambiali emesse nel 2014 avrebbero costituito un acconto sulla maggior somma di 15.000,00 Euro, senza che tale circostanza sia mai stata dedotta nell’atto di deferimento, né dagli scritti difensivi delle parti, e senza che vi sia una prova documentale che attesti tale valutazione.- Il pieno rispetto dei principi del giusto processo, del contraddittorio e del diritto di difesa impone che i fatti oggetto di contestazione siano compiutamente definiti nell’atto iniziale del procedimento sanzionatorio, o in eventuali successive integrazioni, in modo da consentire all’incolpato di predisporre una completa ed efficace difesa. Ovviamente, nel corso del giudizio tali fatti possono essere definiti nei loro esatti contorni e nella collocazione temporale. È esclusa, però, la possibilità che l’Organo giudicante possa liberamente ricercare e valutare fatti diversi e ulteriori che non risultino da un atto di deferimento. La modifica d’ufficio anche parziale del tema del decidere, sganciata da una attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato, infatti, altera, inevitabilmente, il contraddittorio e influisce anche sulla terzietà del giudice, che finisce per assumere un ruolo attivo nella costruzione dell’accusa. Se, nel corso del procedimento, i fatti risultino (anche parzialmente) diversi da come descritti nel deferimento (per modalità della condotta, nesso di causalità, tempo e luogo degli eventi), la Procura deve, pertanto, procedere ad una integrazione del deferimento.[…]. - Per tutto quanto esposto, si deve disporre l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio al Giudice d’appello della decisione impugnata”.

9.2In linea di diritto, il Collegio osserva che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e civile, l’interpretazione del giudicato formatosi su una sentenza va effettuata alla stregua non soltanto del dispositivo della sentenza, ma anche della sua motivazione: infatti, il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della delimitazione dell’estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione e risolvano questioni facenti parte del thema decidendum (v. in tal senso, ex plurimis, Cons Stato, Sez. III, 16 novembre 2018, n. 6471, n. 8865). (plenaria 6/2021). Sul punto anche la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo a più riprese di chiarire il principio di diritto in base al quale “l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale.” (cfr. Cass., I, 10.9.2015, n. 17910; VI, ord.11.10.2017, n. 23768; si cfr. Cass. nn. 17910/2015, 10727/2013, 15321/2012, 16488/2006.)

9.3In consonanza con gli insegnamenti di autorevole dottrina processual-civilistica, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di ulteriormente precisare che “l’eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione della sentenza non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza dei primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso” (si cfr. Cass., IV, 28.10.2015, n. 43419;Cass., V, 10.3.2006, n. 5354).

9.4 Applicando i suesposti consolidati principi al caso di specie, in ragione del rinvio che il codice di giustizia sportiva fa alle norme e ai principi del processo civile in funzione integrativa, e quindi leggendo, anche al lume di questi ultimi, la sintetica formula operata con il riportato dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport, alla luce della successiva motivazione, ne discende la pacifica riconducibilità della decisione del Collegio di Garanzia al genus dei provvedimenti decisori di annullamento parziale con rinvio.

9.5In altri termini, dalla lettura della riportata motivazione e della sua funzione interpretativa, integrativa e se del caso correttiva del contenuto del dispositivo, emerge chiaramente la volontà del Collegio di Garanzia di annullare parzialmente la sentenza della Corte federale di Appello esclusivamente in punto di violazione dell’art. 64 del Regolamento di Giustizia federale e degli artt. 112 e 115 cpc., per avere in particolare i Giudici federali di appello posto a base della responsabilità disciplinare e della sanzione comminata non soltanto la mancata restituzione dell’importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma anche l’inadempimento dell’obbligo di pagamento delle cambiali emesse nel 2014, ovvero un ulteriore segmento di condotta che tuttavia inammissibilmente non aveva formato oggetto di preventiva contestazione disciplinare.

Cionondimeno, il Collegio di Garanzia, con la menzionata decisione, ha comunque accertato la sussistenza della responsabilità disciplinare del ricorrente in relazione alla violazione dei doveri di correttezza derivante dalla mancata restituzione dell’acconto, che, invece, è stata oggetto di previa contestazione, con conseguente formazione rispetto alla stessa del giudicato.

9.6.Non sussiste pertanto, nel caso all’esame del collegio, alcun irrimediabile contrasto tra dispositivo e motivazione che si verifica solo quando in alcun modo la loro lettura combinata non consenta di identificare la reale portata del decisum, circostanza quest’ultima che, per le ragioni in precedenza evidenziate, non sussiste nel caso all’esame del Collegio.

10.Con ulteriore motivo il ricorrente assume la violazione da parte del Collegio di Garanzia dello sport dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva, sulla base della considerazione per cui nel caso di specie il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto limitarsi al solo annullamento secco, non ricorrendo l’ipotesi normativa di annullamento con rinvio. Per altro verso, il ricorrente censura la medesima decisione sostenendo che il relativo dispositivo non conteneva alcuna direttiva prescrittiva nei confronti della Corte federale di Appello, tramite la quale orientare il successivo giudizio di rinvio.

10.1Quanto alla seconda censura, è sufficiente sul punto richiamare quanto in precedenza argomentato in ordine alla necessità di leggere il dispositivo alla luce della motivazione per ricavarne, con sufficiente chiarezza il relativo principio di diritto, vale a dire che la Corte d’Appello Federale avrebbe dovuto, così come ha in effetti correttamente fatto, limitarsi a valutare la condotta del ricorrente, determinando la misura della sanzione, con riferimento ai soli fatti oggetto di contestazione disciplinare.

Correttamente, pertanto, il Collegio di Garanzia, con ordinanza n. 81 dell’11.12.2018, ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale l’odierno ricorrente ha chiesto la correzione della motivazione della decisione n. 68 del Collegio di Garanzia dello sport.

10.2.Non coglie nel segno neanche l’ulteriore doglianza finalizzata a censurare l’annullamento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia con la decisione numero 68/2018.

10.3 Ed invero, l’articolo 62 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al comma 1 che “Se non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale”.

10.4Alla luce del richiamato disposto normativo, si ritiene che il Collegio di Garanzia dello Sport abbia fatto buon governo dei principi in esso disposti, muovendo dalla condivisibile premessa per la quale gli organi di giustizia federale avevano provveduto a sanzionare l’odierno ricorrente “non solo [per] la (parziale) mancata restituzione dell’importo ricevuto per la vendita del cavallo, ma (anche) l’inadempimento dell’obbligo di pagamento di cambiali emesse nel 2014 (per un importo peraltro molto inferiore al debito contestato), e quindi di un fatto almeno in parte diverso rispetto a quello oggetto di contestazione.”, per trarne la corretta conseguenza secondo cui “È esclusa, però, la possibilità che l’Organo giudicante possa liberamente ricercare e valutare fatti diversi e ulteriori che non risultino da un atto di deferimento. La modifica d’ufficio anche parziale del tema del decidere, sganciata da una attività di formale e preventiva contestazione da parte del soggetto a ciò deputato, infatti, altera, inevitabilmente, il contraddittorio e influisce anche sulla terzietà del giudice, che finisce per assumere un ruolo attivo nella costruzione dell’accusa.”

Alla luce delle considerazioni appena esposte, si ritiene, pertanto, che la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di procedere nel caso di specie mediante una sentenza di annullamento con rinvio sia immune dai vizi prospettati dal ricorrente.

11.Con un ulteriore motivo, il ricorrente censura la decisione della Corte federale di Appello (e la conseguente decisione del Collegio di Garanzia confermativa della prima) per non aver dichiarato l’ estinzione del procedimento disciplinare in ragione della mancata adozione di una decisione entro il termine di 60 giorni dalla data in cui sono stati restituiti gli atti del procedimento da parte del Collegio di Garanzia.

11.1Il motivo è documentalmente destituito di fondamento alla luce degli atti del procedimento disciplinare sportivo, dai quali si ricava che sia stato proprio il ricorrente a formulare un’ istanza di rinvio della causa, motivandola sulla base della necessità di attendere la previa decisione da parte del Collegio di garanzia dello sport sulla propria istanza di correzione materiale (Cfr. verbale d’udienza del 8.11.2018) e che, proprio in accoglimento di tale istanza di rinvio, la Corte Federale d’Appello ha correttamente disposto la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. D) secondo cui “se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell’incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore”.

12.Con un ulteriore motivo di ricorso, l’odierno ricorrente censura il difetto di motivazione della decisione della Corte Federale d’Appello, per aver in particolare omesso di esporre i motivi in diritto della decisione e di specificare le ragioni ed il percorso logico seguito.

Anche tale censura è infondata, non ravvisandosi nella decisione della corte federale di appello i vizi di cui il ricorrente si duole, quanto piuttosto l’adesione di quest’ultima decisione al principio della motivazione in forma sintetica, cui è informata la giustizia sportiva per ragioni di celerità ed economicità, come si ricava da un esame della relativa giurisprudenza (cfr. Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015).

12.1Sul punto la Corte Federale d’Appello ha, invero, statuito che “le richieste sub A), B), C) della memoria del 2/11/2018 devono considerarsi definitivamente assorbite e superate stante il rigetto dell’istanza di correzione materiale presentata al C.G.S. dal Sig. -OMISSIS- e del conseguente provvedimento di rinvio. Le eccezioni sub D), E) F) della predetta memoria sono coperte dal giudicato della sentenza di rinvio del CGS ed in ogni caso questo Collegio assume le motivazioni in questa sede come proprie , rifacendosi alle medesime argomentazioni logiche e giuridiche, già ampiamente riportate nella presente decisione. Rispetto alle richieste subordinate della memoria del Sig. -OMISSIS- sub G) e H) la C.F.A:, già accertata definitivamente all’esito dei precedenti giudizi la responsabilità del Sig. -OMISSIS- circa la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per la mancata restituzione delle somme incassate dalla -OMISSIS-, questo Collegio ritiene congrua la sanzione della sospensione dall’attività agonistica ex art. 6 lett. D R.D.G. per mesi 3 detratto il presofferto”.

12.3Dalla lettura del predetto impianto motivazionale emerge, a parere del Collegio, sia pure in forma riassuntiva, il percorso logico argomentativo che ha ispirato la decisione della Corte federale di Appello.

Anche sulla base della combinata lettura della precedente decisione del Collegio di Garanzia dello sport che ha disposto il rinvio, emerge che la Corte Federale di Appello ha inteso sanzionare l’odierno ricorrente esclusivamente in relazione all’episodio della mancata restituzione nel tempo della somma incamerata sulla base di un contratto di compravendita successivamente risolto per mutuo consenso.

12.4Una conferma in tale direzione si ricava anche dalla sanzione comminata nel giudizio di rinvio, marcatamente più blanda rispetto alla sanzione del primo giudizio.

Confortano tali conclusioni anche i più recenti approdi ermeneutici della Corte di Cassazione in punto di vizio di motivazione, registratisi a valle della riformulazione nel 2012 dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c, e dai quali si ricava l’attuale riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

12.5Con maggiore impegno esplicativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta nella violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che concretamente si ravvisa soltanto nel caso della mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione meramente apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 8053/2014).

In linea con la posizione espressa dalla Suprema Corte di Cassazione, anche l’Adunanza Plenaria n. 10/2018 del Consiglio di Stato ha affermato, sotto il profilo qui in esame, che il difetto assoluto di motivazione si identifica “oltre che nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando cioè le anomalie argomentative sono di gravità tali da collocare la motivazione al di sotto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111 comma 5 , Cost.”

Vizi, questi ultimi che, per le ragioni in precedenza evidenziate, non ricorrono nel caso all’esame del Collegio.

13.Strettamente connesso al motivo appena esaminato, e parimenti da respingere, è l’ulteriore censura con la quale il ricorrente assume che il Collegio di Garanzia avrebbe ritenuto, contrariamente al vero, per accertati i comportamenti soltanto contestati in sede disciplinare. Con maggiore dettaglio, a giudizio del ricorrente, la decisione n. 68/2018 avrebbe imposto alla Corte d’Appello federale di riesaminare l’intera vicenda, mentre quest’ultima avrebbe svuotato di contenuto il giudizio di rinvio ritenendo erroneamente come accertati fatti che in realtà non lo erano; per altro verso, sempre nella prospettiva del ricorrente, la decisione della Corte federale avrebbe violato il principio del ne bis in idem in quanto gli organi di giustizia federali avrebbero statuito che l’unico fatto per il quale l’odierno ricorrente poteva essere sanzionato era rappresentato dal mancato pagamento delle cambiali emesse nel 2014 che, però, il Collegio di Garanzia con la Decisione n. 68/2018 aveva ritenuto non essere oggetto dell’atto di deferimento.

13.1Tali motivi di censura muovono da una non corretta ricostruzione del contenuto della decisione n. 68/2018 del Collegio di Garanzia per lo Sport, la quale, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, e come più volte già rilevato nell’ambito della presente decisione, ha annullato solo un segmento della prima decisione, e segnatamente quello relativo alla irrogazione della sanzione disciplinare per il mancato pagamento delle cambiali emesse nell’anno 2014, in quanto non oggetto di un formale addebito disciplinare, ma ha al contempo riconosciuto la responsabilità disciplinare dell’odierno ricorrente in relazione alla violazione del dovere di correttezza, dovuta all’indebita e protratta mancata restituzione dell’acconto di 15.000 euro ricevuto all’atto della stipula del contratto di compravendita.

Che questo sia il reale contenuto decisorio della decisione n. 68/2018 lo si ricava, a chiare lettere, anche dal passo in cui ivi si afferma che “la condotta del-OMISSIS-è stata, quindi, ritenuta sanzionabile per effetto dell’indebito trattenimento, protrattosi nel tempo, di somme che l’interessato si era impegnato a restituire”.

13.2 Ne segue che correttamente la Corte Federale di Appello ha ritenuto di non dover ulteriormente decidere in relazione all’an di tale ultimo addebito disciplinare e correttamente, a sua volta, il Collegio di Garanzia dello Sport ha, con la decisione numero 32 pubblicata il 06.05.2019, statuito l’inammissibilità del relativo motivo di censura, avendo cura di affermare che “il sig. -OMISSIS-, infatti, ripropone difese ed argomentazioni svolte nei precedenti gradi di giudizio senza, tuttavia, considerare che questo Collegio, con la citata decisione n. 68/2018, aveva già accertato che la responsabilità del-OMISSIS-sussisteva in relazione ai fatti del 2012, oggetto di contestazione (e i cui effetti ancora non si erano esauriti), a prescindere dalle cambiali emesse nel2014, con conseguente necessità per la Corte Federale d’Appello di rideterminare la sanzione alla luce di tale circostanza. Del tutto correttamente, pertanto, la Corte Federale d’Appello non ha riesaminato tutti gli aspetti evocati dal sig. -OMISSIS-, in quanto già definitivamente accertati dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 68/2018 e, pertanto, coperti da giudicato”.

14.Sulla base delle medesime considerazioni è da respingere anche il motivo attraverso il quale si censura la violazione del principio del ne bis in idem (sostanziale) che, semmai, ci sarebbe stata, contrariamente a quanto opinato dalla parte ricorrente, proprio se la Corte Federale di Appello avesse rimesso in discussione anche l’accertamento della condotta di mancata restituzione dell’acconto, già oggetto di definitivo accertamento da parte della precedente decisione del collegio di garanzia n. 68/2018.

15.Per analoghe ragioni, non meritevole di positiva valutazione è l’ulteriore motivo con il quale, nel secondo atto di motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la circostanza per cui, la Corte Federale di Appello, nell’ambito del giudizio di rinvio, e segnatamente nella determinazione della misura della sanzione, non si sarebbe conformata alle coordinate dettate dal Collegio di Garanzia nel giudizio rescindente, in particolare omettendo di riconsiderare la misura della sanzione originariamente irrogata, ma limitandosi a ridurla di poco.

15.1Per un verso, infatti, e ancora una volta, anche quest’ultima doglianza sembra muovere da un’erronea premessa in ordine alla corretta perimetrazione del decisum della sentenza numero 68/2018 che, lo si ripete, ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente in ordina alla violazione del canone di correttezza in relazione all’episodio di mancata restituzione dell’acconto incamerato con la compravendita e indebitamente trattenuto a seguito della risoluzione consensuale del contratto.

15.2 Per altro verso, la tesi del ricorrente si fonda su un assioma del tutto indimostrato, non offrendo al riguardo alcun principio di prova o elemento logico che possa suffragare l’assunto formulato secondo cui la decisione della Corte federale, nel giudizio di rinvio, si sarebbe limitata a ridurre di poco la sanzione originaria senza riconsiderarla au fond.

15.3Né alcuna traccia in tale direzione si ricava dagli atti del procedimento disciplinare dalla cui lettura emerge, di contro, che la Corte Federale d’Appello ha fatto buon governo dei principi di diritto statuiti dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 68/2018, rideterminando e riducendo il quantum della sanzione della sospensione dall’attività agonistica da cinque a tre mesi, e quindi comminando una sanzione radicalmente diversa sotto il profilo quantitativo.

16.Inammissibili, infine, sono le censure che il ricorrente articola con riferimento alla proporzionalità della sanzione irrogata.

In particolare, il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 6 RG-FISE, in quanto la Corte Federale d’Appello avrebbe applicato la sanzione della sospensione dall’attività agonistica cumulandola con quella della sospensione da ogni incarico sociale e federale in spregio al dettato del comma 4 e 5 della norma menzionata.

16.1Il collegio ancora una volta rileva che l’assunto da cui parte il ricorrente è falsato da una non corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio di rinvio, nel corso del quale la Corte Federale d’Appello ha correttamente proceduto a rideterminare la sanzione precedentemente applicata, sulla base di quanto statuito dal Collegio di Garanzia, riducendone il quantum da cinque a tre mesi.

16.2Il ricorrente, al contrario, non ha censurato, come pure ben avrebbe potuto, quest’ultima sanzione, bensì la sanzione che la Corte Federale di Appello ha comminato nell’ambito dell’originario giudizio oggetto di parziale annullamento da parte della decisione 68/218 del Collegio di garanzia dello sport, solo rispetto alla quale sarebbe stato prospettabile in astratto il tema della violazione della regola di cui all’art. 6, co. 4 e 5, RG-FISE.

Rispetto alla sanzione rideterminata dalla Corte di appello nell’ambito del giudizio di rinvio, la sola astrattamente censurabile nell’ambito di questo giudizio, in alcun modo, invece, può venire in rilievo la violazione dell’art. 6, co. 4 e 5, RG-FISE non registrandosi il cumulo tra la sanzione della sospensione da ogni incarico sociale o federale con quella della la sospensione dall’attività agonistica.

16.3 Del tutto condivisibilmente, pertanto, il Collegio di Garanzia dello Sport, ha sul punto rilevato che “il-OMISSIS-nulla eccepisce in ordine alla sanzione concretamente inflitta dalla Corte Federale d’Appello all’esito del giudizio di rinvio (sospensione dall’attività agonistica per 3 mesi detratto il presofferto), ma si limita a ribadire i motivi di illegittimità che, a suo avviso, avrebbero contraddistinto la sanzione inflitta dalla Corte Federale d’Appello all’esito del primo giudizio. In sostanza, dopo aver evidenziato l’illegittimità del cumulo della sanzione della sospensione da ogni incarico sociale o federale con la sospensione dall’attività agonistica, avendo il-OMISSIS-richiesto l’applicazione della sola sanzione della sospensione da ogni incarico sociale o federale, la Corte Federale d’Appello non avrebbe mai potuto infliggere la sanzione della sospensione dall’attività agonistica. Tali doglianze, tuttavia, riguardano pacificamente la prima decisione della Corte Federale d’Appello, non oggetto del presente giudizio. La seconda sentenza della Corte Federale d’Appello, resa all’esito del giudizio di rinvio, e la sola che può formare oggetto di esame da parte del Collegio di garanzia nel presente giudizio, si è limitata a rideterminare, riducendola, la sanzione in precedenza inflitta dalla Corte Federale d’Appello in sintonia con le conclusioni cui era giunto il Collegio di Garanzia con la decisione n. 68/2018. E, come già evidenziato, su questo specifico punto la difesa del-OMISSIS-nulla ha eccepito”. Alla luce di quanto esposto in relazione all’infondatezza del quarto e del quinto motivo del secondo atto di motivi aggiunti, la statuizione del Collegio di Garanzia è assolutamente ineccepibile.

17.Sulla base delle osservazioni che precedono, alla stregua delle quali è stata scrutinata, in via incidentale, ed infine esclusa la illegittimità degli atti impugnati, ne discende l’assenza dell’illecito aquiliano.

17.1Sul punto invero è sufficiente richiamare la recente decisione della Adunanza Plenaria n. 7/2021 che, nel solco della storica sentenza delle Sezioni Unite numero 500 del 1999, ha chiarito che il paradigma cui è improntato il sistema della responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa è quello della responsabilità da fatto illecito.

La Plenaria osservato sul punto che, anche in un’organizzazione dei pubblici poteri improntata al buon andamento, in cui si afferma il modello dell’amministrazione “di prestazione”, quest’ultima mantiene rispetto al privato la posizione di supremazia necessaria a perseguire «i fini determinati dalla legge» (art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990), con atti di carattere autoritativo in grado di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica del privato. Nel rapporto amministrativo contraddistinto dalla ora descritta asimmetria delle posizioni si manifesta ad un tempo l’essenza dell’ordinamento giuridico di diritto amministrativo e allo stesso tempo si creano le condizioni perché la pubblica amministrazione –per ragioni storiche, sistematiche e normative- non possa essere assimilata al “debitore” obbligato per contratto ad “adempiere” in modo esatto nei confronti del privato.

Nel descritto quadro l’esercizio della funzione pubblica, manifestatosi tanto con l’emanazione di atti illegittimi quanto con un’inerzia colpevole, può quindi essere fonte di responsabilità sulla base del principio generale neminem laedere disciplinato dall’art. 2043 del codice civile -in cui è affermato un principio generale dell’ordinamento- secondo cui «(q)ualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Elemento centrale nella fattispecie di responsabilità ora richiamato è quindi l’ingiustizia del danno, da dimostrare in giudizio, diversamente da quanto avviene per la responsabilità da inadempimento contrattuale, in cui, la valutazione sull’ingiustizia del danno è assorbita dalla violazione della regola contrattuale. Declinata nel settore relativo al «risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi», di cui all’art. 7, comma 4, cod. proc. amm., il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l’esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest’ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi. Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il cui aspetto programmatico è costituito dal rapporto giuridico regolato bilateralmente dalle parti mediante l’incontro delle loro volontà concretizzato con la stipula del contratto-fatto storico, il rapporto amministrativo si caratterizza per l’esercizio unilaterale del potere nell’interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale e in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, a ingenerare la responsabilità aquiliana dell’amministrazione.

17.2Alla stregua di tali autorevoli e condivisibili argomentazioni, il primo presupposto per configurare la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale, sotto il profilo della integrazione del danno ingiusto (c.d. danno evento), è quello della illegittimità del suo agire che, per le ragioni in precedenza evidenziate, nel caso all’esame del collegio difetta in radice.

17.3Ne consegue che sono da ritenere necessariamente e logicamente assorbite le questioni attinenti al quantum risarcitorio (compreso il lamentato danno all’immagine) in quanto relative alla sfera del c.d. danno conseguenza.

18.Sebbene tale ultimo assorbente rilievo renda superfluo l’esame attinente al quantum della pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, il collegio ritiene comunque utile chiarire l’inconsistenza del ragionamento probatorio posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance sostenuto dal ricorrente, che ha richiesto un risarcimento pari ad euro 42.000 euro, importo corrispondente ai premi che questi assume di aver perduto a causa della mancata partecipazione (e della mancata vittoria) di un certo numero di concorsi ippici, basandosi su quanto avvenuto negli anni precedenti.

18.1La tesi del ricorrente non è meritevole di accoglimento in quanto, come riconosciuto come riconosciuto da quella parte della giurisprudenza che aderisce alla c.d. concezione eziologica della chance, la relativa tecnica risarcitoria garantisce l'accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un'apprezzabile consistenza, di solito indicata dalle formule "probabilità seria e concreta" o anche "elevata probabilità" di conseguire il bene della vita sperato; e che in caso di mera "possibilità" vi è solo un ipotetico danno, non meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa di fatto (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; IV, 23 settembre 2019, n. 6319; III, 27 novembre 2017, n. 5559); l'accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, ma non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571; Sez. lavoro, 11 ottobre 2017, n. 23862).

18.2 Peraltro, anche aderendo alla diversa, e metodologicamente più corretta, prospettiva che valorizza la natura c.d. ontologica della chance, marcandone in tal modo la netta differenza rispetto all’elemento causale della fattispecie di illecito, di recente si è autorevolmente affermato che, al fine però di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell’«ingiustizia», la ‘chance’ perduta sia ‘seria’ ( cfr. C.d.s. 13 settembre 2021 n. 268)

Al contrario, nel caso oggetto di giudizio, il ricorrente deduce mere possibilità di vittoria di una serie di competizioni connotate, per loro stessa natura, dalla massima aleatorietà, il che preclude un giudizio in termini di serietà della chance.

19.Sfornito di adeguato sostegno probatorio è, infine, anche il lamentato danno da lesione dell’immagine, non avendo sul punto il ricorrente addotto alcun serio elemento a supporto della relativa configurazione.

10.Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che, pur alla stregua della cognizione in via incidentale e indiretta che questo giudice è autorizzato ad esercitare in relazione alla legittimità della sanzione comminata, la stessa appare esente dalle censure dedotte dal ricorrente e, pertanto, essa non può costituire antecedente causale di un danno ingiusto.

Per queste ragioni il ricorso va conclusivamente respinto nella parte relativa alle domande risarcitorie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti impugnati;

-dichiara parzialmente inammissibile il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

-respinge le richieste risarcitorie.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle parti resistenti, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutti gli altri soggetti nominati in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Luigi Furno, Referendario, Estensore

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