T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 20/03/2022 N. 3544

Pubblicato il 29/03/2022

N. 03544/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08166/2019 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8166 del 2019, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, IAFA - Italian Association of Football Agents, AIACS - Associazione Italiana Agenti di Calcatori e Società, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe -OMISSIS-, Gianluca D'Angelo, Vincenzo Falanga, Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza n. 42;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., Associazione Italiana Calciatori - A.I.C., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Regolamento agenti sportivi FIGC - artt. 5.4. ultimo capoverso; 5.5. cpv. 2, 3, e 4; 5.6.; 5.7.; 5.8. e 5.9. - come approvato in data 17.04.2019 e pubblicato in data 19.04.2019di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati al predetto Regolamento;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visti l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La IAFA e i due suoi associati nominati in epigrafe hanno impugnato alcune specifiche norme del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, approvato con delibera di cui al C.U. 102/A del 19.4.2019, modificato nel testo pubblicato sul C.U. 137 del 10.6.2019, in quanto espressive di regole riguardanti lo svolgimento dell’attività di agente.

In particolare i ricorrenti, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, censurano:

- l’art. 5.4, ultimo capoverso, del regolamento, che disciplina gli effetti del contratto di mandato nel caso in cui il calciatore non risulti più tesserato con il Club;

- l’art. 5.5 del regolamento, laddove prevede che “nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuta all’Agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età”;

- l’art. 5.6 del regolamento, che ha esteso ad 8 mesi (rispetto ai 60 giorni previsti in precedenza) la validità del mandato sottoscritto da un calciatore non professionista che non acquisisca entro tale termine lo status di professionista;

- l’art. 5.7, lett. b) del regolamento, nella parte in cui prevede che l’agente debba versare un contributo amministrativo, pari a 250 euro per ogni mandato depositato presso la Commissione agenti;

- l’art. 5.8 del regolamento, che individua i criteri cui gli agenti possono fare riferimento nel determinare i loro compensi, mediante indicazione di un tetto massimo fissato percentualmente (3%) sul valore del contratto per la sottoscrizione del quale è stata prestata opera di intermediazione;

- l’art. 5.9 del regolamento, che concerne la gratuità del mandato per la ipotesi in cui il contratto stipulato con la intermediazione dell’agente sia ai minimi federali.

Si è costituita la F.I.G.C. chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza cautelare nr. 2019/06016 è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dai ricorrenti.

Con memoria depositata in data 20.01.2022 la Federazione resistente ha istato per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che nelle more del giudizio la FIGC - visto il DPCM 24.2.2020 e il nuovo Regolamento CONI Agenti Sportivi (entrato in vigore con deliberazione della Giunta n. 128 del 14.5.2020) - in data 4 dicembre 2020 ha emanato il nuovo Regolamento FIGC Agenti sportivi ed il nuovo regolamento disciplinare FIGC Agenti Sportivi (C.U. n. 125/A del 4.12.2020).

La Federazione ha rappresentato che tale regolamento ha sostituito quello precedente, oggetto del presente ricorso, e non ha formato oggetto di gravame, avendo i ricorrenti prestato acquiescenza alla nuova disciplina, adeguando la loro attività a quanto stabilito dal Consiglio Federale nella riunione del 3.12.2020.

Con memoria depositata in data 22.01.2022 i ricorrenti hanno ammesso che la nuova versione del regolamento agenti ha modificato in senso favorevole gli articoli nr. 5.4 e 5.8, rappresentando il permanere dell’interesse in relazione alle ulteriori disposizioni impugnate, in quanto anche la nuova versione del regolamento non le aveva emendate dai vizi già dedotti in relazione alla precedente.

All’udienza pubblica del 22.02.2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

E’ pacifico che dopo l’introduzione del presente giudizio è stato emanato un “nuovo regolamento FIGC Agenti sportivi” con la delibera pubblicata sul C.U. n. 125 del 4.12.2020.

Tale nuova versione del regolamento - emanata a seguito del decreto del Consiglio dei Ministri del 24.2.2020 e del regolamento CONI agenti sportivi del 14.5.2020, successivi alla instaurazione del presente giudizio – non è stata impugnata dai ricorrenti. La stessa non può peraltro considerarsi alla stregua di un “atto confermativo”, perché costituisce l’esito di una nuova istruttoria, fondata sull’esame di presupposti non esistenti al momento dell’adozione del regolamento oggetto del presente gravame.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, non potendo i ricorrenti trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’atto gravato.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

Luigi Furno, Referendario

 

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