T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 21/06/2022 N. 8282

Pubblicato il 21/06/2022

N. 08282/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13164/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Turchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; Federazione Italiana Bocce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

per l'annullamento

della-OMISSIS-– sezioni unite costituito avanti al CONI - comunicata alle parti in data 01/10/2018 via posta elettronica certificata e di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, in particolare la -OMISSIS-e comunicata nella stessa data via pec, nonché la -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Bocce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, notificato il 31 ottobre 2018 e depositato il successivo 16 novembre, i sigg.ri -OMISSIS- (d’ora in poi -OMISSIS-) e -OMISSIS-.), hanno impugnato la -OMISSIS-), comunicata alle parti in data 01/10/2018, con cui il -OMISSIS-.

Premette -OMISSIS-.

Afferma che da quando è stato -OMISSIS-.

Rappresenta che quest’ultimo -OMISSIS- e che avrebbe registrato la conversazione sul proprio telefono cellulare. La suddetta registrazione sarebbe poi stata trafugata da ignoti che l’avrebbero diffusa ad organi di stampa e siti web.

-OMISSIS- della -OMISSIS-, il primo per avere registrato la conversazione ed il secondo per avere offerto un -OMISSIS-torale.

Il -OMISSIS-una sanzione di 45 giorni di sospensione, mentre-OMISSIS-da cariche federali, condanna confermata dalla CFA.

Con un secondo procedimento il ricorrente veniva deferito per l’affidamento, avvenuto nel 2011, di un’area all’interno del-OMISSIS-.

Il Tribunale federale riconosceva i ricorrenti responsabili delle condotte loro ascritte e applicava ad entrambi “la -OMISSIS-”, come meglio indicato in dispositivo, letto all’udienza del 20.02.2018.

Proposto appello, la -OMISSIS-.

In data 11.05.2018, la -OMISSIS--OMISSIS- per avere inviato agli organi internazionali due lettere che avrebbero -OMISSIS-e la -OMISSIS-.

-OMISSIS-veniva quindi condannato a 6 mesi di squalifica con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 15 dal tribunale.

La CFA riduceva la sanzione a 4 mesi e 15 giorni di squalifica con conseguente sospensione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per mesi 13.

Ad avviso del ricorrente queste vicende sarebbero caratterizzate dall’utilizzo di un doppio standard per le condotte di -OMISSIS-rispetto a quelle che si imputano al -OMISSIS-e dall’immobilismo della Procura rispetto alle denunce di diffamazione presentate dal -OMISSIS-nei confronti di -OMISSIS-in tutte le sedi.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, avverso i provvedimenti con cui sono state loro irrogate le sanzioni della squalifica, rispettivamente per 19 e 12 mesi, “per aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione -OMISSIS- in palese conflitto di interesse senza aver esperito alcuna procedura né aver sottoscritto alcun contratto con la predetta società, così non ottemperando ai principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, con un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della -OMISSIS-:

violazione e falsa applicazione dell’art. 26.1 del Regolamento Giustizia e Disciplina -OMISSIS- del 2007 in vigore fino al 2014, e comunque dell’art. 44 del medesimo regolamento come modificato nel 2014, nonché dei principi del favor rei, dell’onere della prova e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

I ricorrenti lamentano la mancata applicazione della prescrizione ai fatti di cui alla sanzione irrogata in violazione del principio del favor rei che avrebbe imposto, nella opinione attorea, l’applicazione della norma del Regolamento del 2007, e non quella meno favorevole del Regolamento del 2014, alla condotta di -OMISSIS-risalente al nulla osta del 28 aprile 2011, atteso che nessuna altra condotta successiva risulta provata a carico del ricorrente;

2) violazione del principio della responsabilità personale, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 20 dello Statuto, atteso che la decisione di concedere l’uso di due palestre del Centro tecnico federale è collegiale e quindi imputabile all’intero Consiglio federale ed è di natura politica e non poteva pertanto essere imputato al solo -OMISSIS-l’affidamento dei suddetti beni.

Per quanto concerne -OMISSIS--lo stesso sarebbe stato chiamato a rispondere

personalmente di una condotta della società da lui rappresentata e non nella sua qualità di presidente;

3) omessa o insufficiente motivazione su diversi fatti decisivi della controversia, violazione dell’art. 1 dello Statuto -OMISSIS-, degli artt. 2 e 54 del Codice della Giustizia Sportiva e dell’art. 111 Cost., in quanto la CFA avrebbe ignorato che nella decisione di primo grado non erano state considerate le prove acquisite nel giudizio, richiamando solo parte delle acquisizioni probatorie in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Il Collegio di Garanzia non vi ha posto rimedio allegando l’impossibilità di procedere ad una nuova valutazione dei fatti, trattandosi di giudizio di legittimità, benché la richiesta fosse di valutare se la CFA avesse fatto buon governo delle norme che presidiano le modalità di adozione della decisione sulla base delle prove proposte ai sensi dell’art. 115 c.p.a., richiesta sulla quale si sarebbe dovuto pronunciare.

Parte ricorrente aveva poi dato prova dell’esistenza di un incarico scritto medianti documenti che la Procura non avrebbe depositato in giudizio.

E complessivamente non avrebbe censurato i vizi della motivazione della decisione della Corte Federale d’Appello con riguardo a profili quali l’asserito vantaggio -OMISSIS-, i cui ricavi sarebbero aumentati in modo esponenziale negli anni, il preteso danno arrecato alla -OMISSIS-, l’asserita mancanza di autorizzazione in materia di sicurezza;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 29 Reg. Amm. Contab. -OMISSIS-, in quanto per la concessione dell’utilizzo di -OMISSIS- non richiedeva alcuna gara o procedura di evidenza pubblica, non trattandosi di appalto di lavori o forniture di servizi o effettuazione di lavori.

Oltre all’annullamento della decisione impugnata i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalle inferte squalifiche che si quantificano in misura pari ad euro 150.000,00 euro per ciascun ricorrente.

Il 30 novembre 2018 si è costituita la -OMISSIS-, con una memoria con cui eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e resiste nel merito.

Il 12 dicembre 2018 si è costituito il Coni con atto di rito.

L’11 novembre 2021 il CONI ha depositato copia delle note di trasmissione del dispositivo della decisione del Collegio di Garanzia, che sarebbe avvenuta il 25 giugno 2018.

Il 16 novembre 2021 la -OMISSIS- deposita il decreto di rinvio a giudizio dei ricorrenti.

Il 19 novembre 2021 il CONI deposita una memoria con cui eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, per essere stato notificato oltre il 60° giorno dalla comunicazione dello stesso a mezzo pec avvenuta il 25 giugno 2018.

Il Coni eccepisce altresì il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al gravame, trattandosi di controversia riservata all’ordinamento sportivo, e resiste nel merito.

Il 19 novembre 2021 la -OMISSIS- deposita memoria con cui argomenta in ordine alla documentazione depositata e relativa ai decreti del giudice penale, rispettivamente, di archiviazione per il sig. -OMISSIS-e di rinvio a giudizio per gli odierni ricorrenti.

Il 26 novembre 2021 il CONI deposita memoria con cui insiste nelle eccezioni proposte, seguita da altre due memorie con cui insiste nelle richieste di rigetto del ricorso e di condanna alle spese.

Con due ulteriori memorie del 29 aprile 2022 e del 6 maggio 2022 il Coni insiste nelle proprie richieste.

Alla pubblica udienza del 17 maggio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va respinta la richiesta estromissione della -OMISSIS- per difetto di legittimazione passiva.

La -OMISSIS-, al pari del CONI, è individuato tra i soggetti la cui condotta avrebbe generato il danno di cui si chiede il risarcimento.

Nella prospettazione attorea, infatti, tutta la vicenda avrebbe inizio e causa nell’attività persecutoria della nuova gestione della -OMISSIS- nei confronti del sig. -OMISSIS-.

Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione che va respinta.

Ciò premesso il ricorso è in parte inammissibile e, per il resto infondato. Ciò esime il Collegio dallo scrutinio della eccezione di irricevibilità sollevata dalle resistenti.

La domanda caducatoria è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, all’art. 1 (Principi generali), comma 1, afferma che “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

Il successivo comma 2 precisa che “I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”.

L’art. 2, comma 1 dello stesso d.-l. n. 220 del 2003 riserva all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: “a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive” e al comma 2 stabilisce che “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”.

Il successivo art. 3, titolato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”, dispone poi che “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.

Correlativamente, l’art. 133, comma 1, lett. z), cod. proc. amm. prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”.

Sulla base della normativa sopra richiamata e, in particolare, dell’art. 2 del d.l. 220 del 2003 le controversie relative alle sanzioni disciplinari devono ritenersi non conoscibili dagli organi giurisdizionali.

Sulla legittimità della norma de qua, come ricordato anche negli atti delle parti costituite, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 49 del 2011, ha fatto salva la norma sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del 2003, tale per cui, nelle controversie aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari, ad essere preclusa, innanzi al giudice statale, sarebbe la sola tutela annullatoria, ma non anche quella risarcitoria.

In senso conforme alla sentenza n. 49 del 2011 si è pronunciata più di recente la Corte Costituzionale, risollecitata con l’ordinanza 10171/2017 (vedi sentenza n. 160/2019).

Il giudice amministrativo è competente a conoscere le questioni attinenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari sportive solo in via incidentale e indiretta, al fine esclusivo di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione.

La domanda demolitoria va, quindi, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve, pertanto, procedersi allo scrutinio della legittimità del provvedimento impugnato, in via incidentale, ai soli fini della domanda risarcitoria.

Con il primo motivo il ricorrente deduce l’intervenuta prescrizione in applicazione della norma del Regolamento del 2007, in quanto l’unica condotta provata del sig. -OMISSIS-consisterebbe nel rilascio del nulla osta del 28 aprile 2011 per l’affidamento della concessione in uso degli spazi alla -OMISSIS-, di cui era Presidente il figlio.

Il motivo è infondato.

Va, innanzitutto, ricordato che la condotta contestata ai ricorrenti è la seguente:

“aver mantenuto una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione -OMISSIS- in palese conflitto di interesse senza aver esperito alcuna procedura né aver sottoscritto alcun contratto con la predetta società, così non ottemperando ai principi di economicità, trasparenza ed imparzialità, con un sostanziale e generale accollo di oneri e spese a carico della F.I.B. senza che alla medesima venisse riconosciuto alcun importo della -OMISSIS- la quale incassava invece rilevanti somme per le attività, sportive e non, espletate all’interno della struttura, anche con utilizzo illegittimo di personale federale”.

E’ evidente che, avendo il ricorrente ricoperto la carica di Presidente della -OMISSIS- fino al 2017, e non facendo riferimento la contestazione dell’illecito disciplinare al solo nulla osta, ma al “(mantenimento) di una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale in relazione -OMISSIS-”, si tratta di una condotta permanente di conflitto di interessi, cessata solo con la perdita della carica di presidente.

Ne consegue che il termine di prescrizione non decorre dal 2011, bensì dal maggio del 2017, quando è cessata la situazione di conflitto di interesse.

L’affidamento delle aree, piccole o grandi che fossero, alla Associazione presieduta dal figlio, senza una procedura che consentisse di comparare offerte diverse e magari più vantaggiose per la -OMISSIS-, è un fatto accertato, ed è aggravato dalla circostanza, anch’essa non contestata, che la -OMISSIS- non riconosceva alcun canone alla -OMISSIS-, limitandosi a trarre profitti dall’utilizzo di detti beni, in varie forme.

Non risulta, poi, che -OMISSIS-abbia dichiarato che -OMISSIS-, né si è astenuto dal partecipare alla deliberazione, attesa la situazione di conflitto di interesse nel quale si trovava.

Nulla poi ha fatto per fare cessare l’utilizzo dell’area da parte della -OMISSIS- per tutto il periodo in cui ha ricoperto la carica.

Per quanto osservato anche il secondo motivo è infondato, non rilevando che l’affidamento sia avvenuto per effetto di una delibera collegiale, posto che il ricorrente -OMISSIS-vi ha partecipato, pur trovandosi in una posizione di incompatibilità per conflitto di interessi.

Per quanto riguarda poi il figlio, lo stesso si sarebbe indebitamente avvantaggiato della posizione del padre nella -OMISSIS- per ottenere l’utilizzo a titolo gratuito degli spazi ove svolgeva attività economicamente redditizia. Egli, inoltre, avrebbe utilizzato personale della -OMISSIS- in modo illegittimo, non contribuendo alla loro retribuzione, non rispettando gli obblighi del concessionario -OMISSIS- ed avvantaggiandosi altresì di una gestione che faceva ricadere tutti i costi di pertinenza della -OMISSIS- sulla -OMISSIS-.

Non risulta inoltre che sia mai stato stipulato un contratto che disciplinasse i reciproci obblighi.

Alla luce di quanto osservato, le decisioni dei giudici federali e del Collegio di Garanzia non risultano affette dai vizi dedotti, posto che le circostanze rilevanti, sopra descritte, sono state tutte accertate e che gli elementi di prova cui i ricorrenti lamentano l’omessa valutazione non avrebbero potuto in alcun modo scalfire il complessivo quadro probatorio in relazione alle condotte contestate.

Il rilevantissimo aumento dei ricavi della -OMISSIS-, in buona parte connessi con l’utilizzo degli spazi concessi gratuitamente dalla -OMISSIS-, non è fatto contestato. A nulla rileva il corrispondente aumento delle spese, che costituisce fatto fisiologico, né l’esiguità degli utili, atteso che basta una più florida situazione patrimoniale a costituire un chiaro miglioramento, vantaggioso per coloro che operano nell’ambito dell’Associazione.

Né risulta smentito che i ricorrenti non hanno fornito prova dei costi di cui discettano.

Non è poi decisiva la ricomprensione o meno del rapporto tra quelli menzionati dall’art. 39 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità -OMISSIS-, apparendo evidente che l’affidamento diretto, senza previa comparazione, senza la previsione di un corrispettivo né la stipula di un contratto che garantisca i reciproci obblighi, ad una associazione presieduta dal proprio figlio, che non solo venga fatta a titolo gratuito, ma altresì con indebito accollo di costi, costituisce condotta sleale nei confronti della Federazione che si presiede.

Non rilevando, pertanto, nelle decisioni impugnate alcun vizio di legittimità né elementi che possano integrare il dolo o la colpa, anche la domanda di risarcimento del danno va respinta poiché infondata.

La domanda è peraltro infondata altresì sotto il profilo della prova degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, con particolare riguardo al nesso causale tra la disposta sanzione ed il danno all’immagine lamentato, in quanto quest’ultimo, prima ancora che per la sanzione sportiva, deriva dal procedimento penale, nell’ambito del quale, -OMISSIS-risulta essere stato rinviato a giudizio nel gennaio 2021 per abuso d’ufficio in concorso.

Per quanto osservato il gravame va dichiarato inammissibile ed infondata la richiesta di risarcimento del danno con conseguente reiezione della stessa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di annullamento e respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna i ricorrenti al pagamento dei danni che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna delle parti costituite, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Referendario

 

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