T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 28/01/2022 N. 1044
Pubblicato il 28/01/2022
N. 01044/2022 REG.PROV.COLL.
N. 13161/2021 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 13161 del 2021, proposto da -OMISSIS-S.n.c. di -OMISSIS-& -OMISSIS- Società di Allenamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nicolò Tartaglia 3;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva
- della decisione della Commissione Disciplina di Appello MIPAAF N. 118/2021, depositata in data 26.10.2021 e notificata via pec in data 28.10.2021 con protocollo n. 0564176/2021, con cui è stata confermata la decisione di prima istanza n. 75/2021 -che aveva comminato la squalifica di mesi sei (6) e la multa di Euro 1.500,00 oltre al distanziamento del cavallo -OMISSIS- dall'ordine di arrivo del Premio -OMISSIS- disputatosi in Milano in data 04.07.2020;
- della successiva decisione della Commissione Disciplina di Appello MIPAAF N. 143/2021, depositata in data 10.12.2021 e notificata via pec in data 13.12.2021 con protocollo n. 0651388 /2021, con cui è stato dichiarato inammissibile, ex art. 22 delle norme di procedura disciplinare, il ricorso per revocazione della decisione n. 118/2021, ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito e comunque concernente la squalifica di mesi sei (6) inflitta alla odierna ricorrente dagli organi di giustizia domestica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso notificato il 16.12.2021 e depositato in pari data, gli odierni ricorrenti hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplina di Appello MIPAAF nr. 118/2021, depositata in data 26.10.2021 e notificata via pec in data 28.10.2021 con protocollo n. 0564176/2021, con cui è stata confermata la decisione di prima istanza n. 75/2021, che aveva comminato la squalifica di mesi sei (6) e la multa di Euro 1.500,00 oltre al distanziamento del cavallo -OMISSIS- dall’ordine di arrivo del Premio -OMISSIS- disputatosi in Milano in data 04.07.2020; la successiva e collegata decisione della Commissione Disciplina di Appello MIPAAF nr. 143/2021, depositata in data 10.12.2021 e notificata via pec in data 13.12.2021 con protocollo n. 0651388 /2021, con cui veniva dichiarato inammissibile, ex art. 22 delle norme di procedura disciplinare, il ricorso per revocazione della Decisione n. 118/2021, e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non cognito, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:
- relativamente alla decisione nr. 143/2021 i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/1990 per carenza di motivazione e istruttoria, e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 norme di procedura disciplinare MIPAAF relativamente all’inammissibilità della revocazione; l’eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e disparità di trattamento;
- quanto alla decisione nr. 118/2021 la società deduce la violazione di legge, quanto al mancato rilievo della contaminazione esterna e la conseguente applicazione dell’esimente di cui all’art. 11 del regolamento sul controllo delle sostanze proibite; l’eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di motivazione e istruttoria; contraddittorietà e disparità di trattamento.
Si è costituito il MIPAAF, controdeducendo nel merito le argomentazioni spese dalla società ricorrente.
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2022, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso risulta destituito di fondamento e dunque da respingere.
In particolare, gli odierni ricorrenti sono titolari della società -OMISSIS-S.n.c., operante nel settore dell’allevamento di cavalli da corsa.
In seguito alla partecipazione alla corsa del 4.7.2020 il loro cavallo -OMISSIS- era risultato positivo a benzoilecgonina e ecgonica metilestere (cataboliti della cocaina) in concentrazione superiore alla soglia limite.
Per tale ragione, la Commissione di Disciplina di prima istanza aveva ritenuto la società responsabile per la violazione degli art. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, e le aveva irrogato la sanzione della sospensione della qualifica di allenatore per mesi sei, nonché della condanna al pagamento di euro 1500,00 a titolo di multa.
Avverso tale decisione i ricorrenti avevano avanzato appello, deducendo l’estraneità della società ai fatti accertati, da imputarsi esclusivamente alla condotta posta in essere dall’artiere, il quale aveva confessato di essere assuntore di cocaina.
L’organo di appello con provvedimento nr. 118/2021 aveva disatteso le censure spese dai ricorrenti e aveva confermato la decisione di primo grado.
Impugnando per revocazione tale ultimo provvedimento, la società ha prodotto una nuova dichiarazione, resa dall’artiere addetto alla cavalla risultata positiva al controllo antidoping, nella quale il medesimo sosteneva che il giorno della corsa aveva contaminato, urinando al suo interno, il box ove si trovava l’animale.
Con provvedimento nr. 143/2021 la Commissione di Disciplina di Appello del MIPAAF ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che la nuova dichiarazione resa dall’artiere non integrava l’ipotesi prevista dalla lett. B), primo comma dell’art. 22 NPD, che consente l’impugnazione per revocazione se dopo la deliberazione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per fatto a lei non imputabile.
Tale ultimo provvedimento, unitamente alla decisione nr. 118/2021, è stato impugnato innanzi a questo Tribunale.
In primo luogo, deve essere premesso che l'impugnazione delle sanzioni disciplinari irrogate dal MIPAAF a carico di allenatori o fantini o proprietari di cavalli – per comportamenti contrari al regolamento sportivo dello stesso ente in relazione all'attività ippica che lo stesso Ministero è tenuto ad organizzare e sulla quale esercita il proprio diretto controllo- , attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, estranei all'ambito di applicazione del d.l. n. 220 del 2003 ed idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 settembre 2017, n.9644). Ciò nonostante, si ritiene che nel caso di impugnazione di provvedimenti disciplinari assunti dal MIPAAF il sindacato del G.A. sia “stretto”, ovvero limitato alla verifica dell’aderenza ai presupposti giuridico-fattuali e alla corrispondenza e sufficienza della motivazione, e sia invece preclusa l’indagine di merito sull’opportunità e proporzionalità della decisione assunta.
Laddove, pertanto, il provvedimento sia stato adottato nel rispetto dei principi suindicati, è precluso al giudice amministrativo addentrare il proprio giudizio nel merito della sanzione irrogata.
Ciò premesso, si ritiene necessario verificare la legittimità e la ragionevolezza dei provvedimenti impugnati.
Quanto alla decisione adottata in sede di appello dalla Commissione di disciplina, che ha confermato la sanzione irrogata in primo grado alla società ricorrente, deve osservarsi che le motivazioni spese a sostegno del provvedimento sono idonee e sufficienti.
Nell’atto impugnato, infatti, l’Amministrazione ha dato conto delle circostanze di fatto che hanno condotto all’indagine nei confronti della società e dei suoi esiti (in particolare resocontando in merito alla correttezza della c.d. “catena di custodia” dei reperti); ha analizzato, quindi, le prove contrarie fornite dagli odierni ricorrenti (nella specie, la dichiarazione resa dall’artiere addetto alla cavalla) e valutato le risultanze della relazione della consulente, dott.ssa -OMISSIS-; e, alla luce di tali risultanze istruttorie, ha confermato la decisione di primo grado.
La motivazione in parola risulta inoltre vieppiù fondata laddove si consideri che, anche a voler prescindere dall’indagine in merito alle modalità di contaminazione del box ove si trovava ricoverata la cavalla, ad ogni modo si deve escludere l’invocata applicazione della causa di esclusione di cui all’art. 11 del Regolamento di controllo delle sostanze proibite.
L’art. 11, infatti, richiede per la sua applicazione l’assenza di imputazione finanche a titolo di colpa, e ciò si verifica laddove la contaminazione del box avvenga in via del tutto accidentale e per fattori sconosciuti e non imputabili, neanche latamente, al ricorrente. Nel caso in esame, invece, la contaminazione si assume esser dovuta (come insistentemente sostenuto dalla stessa difesa) alla condotta dell’artiere che, a stretto contatto con la cavalla, avrebbe contaminato con urina il suo box.
Ebbene, nel caso in esame emerge evidentemente la culpa in eligendo in capo al ricorrente, alla luce del rapporto di lavoro esistente fra lo stesso e il responsabile della contaminazione.
Pertanto, tale responsabilità – seppur indiretta – esclude l’applicazione del richiamato art. 11.
Quanto alla legittimità del secondo provvedimento impugnato, con il quale la Commissione ha affermato l’inammissibilità dalla domanda di revocazione, stante l’insussistenza dei presupposti legali richiesti per la sua proposizione, si osserva che l’art. 22 delle norme di procedura disciplinare (al pari dell’art. 395 c.p.c.) ammette la revocazione: a) se si è giudicato in base a prove dichiarate false, con sentenza passata in giudicato, dopo la deliberazione oppure che la parte ignorava essere state dichiarate tali prima della deliberazione; b) se dopo la deliberazione sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore.
Nel caso in esame, quale prova nuova proposta sarebbe la seconda (ulteriore) dichiarazione resa dall’artiere il 15 novembre 2021, il quale dichiarava di essere assuntore abituale di cocaina, di averne fatto uso il giorno della gara, di essere stato quel giorno a stretto contatto con la cavalla e di aver orinato nel box ove era ricoverata la cavalla, la quale avrebbe in seguito consumato il fieno ivi presente.
Sarebbe in particolare quest’ultimo elemento fattuale a rappresentare la novità rispetto alla prima dichiarazione resa dallo stesso artiere, in data 9 agosto 2020, nella quale non si faceva alcuna menzione di tale circostanza.
Anzitutto, non può esser sottaciuto che la predetta dichiarazione è intervenuta in seguito a quanto relazionato dalla dott.ssa -OMISSIS- che -interrogata nel corso del procedimento disciplinare in merito alle ipotetiche modalità di contaminazione di un cavallo che venga a contatto con un assuntore di cocaina-, ha chiarito che tale fenomeno richiede un contatto non meramente occasionale, come nel caso di ingestione da parte dell’animale di fieno contaminato con urina di soggetto assuntore.
Ciò premesso, anche ammettendo che la dichiarazione resa dall’artiere sia genuina e non artefatta, deve evidenziarsi che perché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possa qualificarsi come “documento” idoneo a fondare la domanda di revocazione, è necessario che il documento sia anteriore alla pronuncia della decisione revocanda (da ultimo Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 7 maggio 2014, n. 9865; Cass., 17 marzo 2000, n. 3116; Cass., 18 agosto 1997, n. 7653).
Nel caso in esame, la dichiarazione è stata resa il 15 novembre 2021 mentre il provvedimento che ha irrogato la sanzione è del 28 ottobre 2021 e, dunque, risulta precedente alla dichiarazione.
Tale circostanza determina l’inammissibilità della domanda di revocazione, come correttamente valutato dalla Commissione di disciplina.
Per le motivazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali che liquida in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore