CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE III CIVILE Sentenza n. 4701/2022 pubbl. il 07/07/2022

LA CORTE DAPPELLO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

composta dai seguenti magistrati:

 

Dott. Giuseppe Lo Sinno                                                              Presidente

 

Dott. Carla Santese                                                                                                    Consigliere

 

Dott. Attilio Mari                                                                                     Consigliere rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ai sensi dell’art. 352 cod.proc.civ., nel procedimento iscritto al n.2167/2016 r.g.,

 

trattenuto in decisione all’udienza del 5.4.2022 e pendente tra:

 

- OMISSIS - – elettivamente domiciliato in Roma, via Guido D’Arezzo n.32, presso lo studio dell’Avv. Matteo Mungari, unitamente all’Avv. Marisa Marmottini, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell’atto di appello

appellante

 

F.I.G.C.   FEDERAZIONE  ITALIANA  GIUOCO  CALCIO,  in  persona  del

 

Presidente e legale rappresentante p.t. (CF 05114040586) – elettivamente domiciliata in Roma, via G. Montanelli n.11, presso lo studio dell’Avv. Gianfilippo Saglieni che, unitamente all’Avv. Giancarlo Gentile, la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

appellata

 

OGGETTO: appello avverso sentenza n.21243/2015 del Tribunale di Roma –

 

opposizione a decreto ingiuntivo

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

1. Con atto di citazione notificato in data 25.3.2016,- OMISSIS -  ha proposto appello avverso la sentenza n.21243/2015 del Tribunale di Roma, pubblicata il 22.10.2015, non notificata, emessa all’esito del giudizio incardinato dal medesimo appellante nei confronti delle Federazione Italiana Giuoco Calcio e avente quale


 

 

 

oggetto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1111/2014, emesso dallo

 

stesso Ufficio Giudiziario.

 

Il Tribunale ha così esposto i fatti di causa e i motivi della decisione:

 

Con atto di citazione, ritualmente notificata alla convenuta F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’attore - OMISSIS -  proponeva opposizione avverso il d.i. n° 1111/14 dell’11-15/1/14 del Tribunale di Roma (rg. 75668/13), in forza del quale gli era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di 80.000,00 euro, oltre interessi e spese, a titolo di sanzione disciplinare. Al riguardo, l’opponente eccepiva l’illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto fondato su un titolo nullo e/o inesistente, atteso che la sanzione amministrativa di cui al comunicato ufficiale n° 96/CDN era nulla per inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di addebito e conseguente difetto di contraddittorio e mancata partecipazione al procedimento sanzionatorio; che inoltre era inesistente e/o nulla anche la sanzione di cui al comunicato ufficiale n° 45/CDN, attesa la non punibilità della fattispecie del ‘conflitto di interessi, non prevista come fattispecie vietata e sanzionabile all’epoca dei fatti; che gli addebiti contestati dovevano ritenersi estinti per prescrizione; che inoltre il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso, attesa l’assenza dei presupposti per l’emissione e la non definitività dei provvedimenti disciplinari posti a fondamento, in quanto appunto non aveva partecipato al relativo giudizio; che pertanto detti provvedimenti potevano pertanto essere oggetto di sindacato da parte dellAutorità giudiziaria ordinaria; che vi era in ogni caso sproporzione, irragionevolezza ed eccessività delle sanzioni inflitte. Tanto premesso, l’attore, con riserva di chiamare in causa la Compagnia Assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevato, concludeva come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale,

 

contestata la fondatezza delle sollevate eccezioni, concludeva per il rigetto dell’opposizione, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

All’udienza di prima comparizione del 25/11/14 era posta d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione del giudice adito, con rinvio della causa all’udienza del 27/1/15 e con concessione alle parti di termini per note e contronote sul punto; quindi, rinviata la causa all’udienza del 13/4/15 per la precisazione delle conclusioni e precisate in detta udienza le conclusioni anche nel merito, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di


 

 

 

comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 2/7/15.

In punto di rito, quanto alla questione della chiamata in causa di terzo da parte

 

dell’opponente, va ribadita l’adesione alla consolidata giurisprudenza della Cassazione in forza della quale “..nell'ambito del processo di ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale e, cioè, il creditore quella di attore e il debitore quella di convenuto, posizione che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova ma, anche in ordine ai poteri e alle preclusioni in materia processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti: di conseguenza l'opponente, ove intenda chiamare in causa un terzo, non può né convenirlo direttamente in giudizio con l'atto di citazione, ne' chiedere il differimento della prima udienza (che ancora non è fissata), ma ha l'onere di domandare al giudice, nel corso di tale udienza, l'autorizzazione alla chiamata. L'opponente, infatti, deve citare unicamente il soggetto che ha ottenuto il decreto in quanto le parti originariamente non possono essere che colui che ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è proposta (nei sensi suddetti, sentenze 5/3/2002 n.3156; 27/6/2000 n. 8718). Ne consegue che all'opponente è preclusa, nella qualidi convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza e deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione ed a pena di decadenza, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa (sentenza 27/1/2003 n. 1185)” (cfr. Cass. 13272/04 in motivazione, in un giudizio davanti al Giudice di pace, ma il principio di diritto è generale).

Dunque    l’opponente,       interessato       alla    chiamata      di   terzo,     non    può citarlo

 

direttamente in giudizio, ma con lo stesso atto di opposizione deve chiedere al giudice l’autorizzazione alla chiamata, richiesta che poi viene vagliata dal Giudice. Nel caso di specie non vi è nell’atto di citazione la formale richiesta di chiamata in causa     dell’assicurazione,        da    cui    l’opponente       intendeva            essere                        manlevato, essendovi invero solo l’inciso “ … con riserva di chiamare in causa la Compagnia Assicurativa al fine di essere manlevato e garantito da ogni richiesta della F.I.G.C.

…” (cfr. citazione a pag. 21); quindi ogni richiesta era -ed è (cfr. comparsa conclusionale)- inammissibile.

L’opposizione è infondata e va pertanto rigettata.


 

 

 

Giova prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dallesistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).

La Federazione opposta, attrice sostanziale, in data 14/11/13 ha depositato ricorso

 

per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma di 80.000,00 euro da parte di - OMISSIS - , allegando che la F.I.G.C. ai sensi dell’art. 1 dello statuto federale è “associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi; che l’attività degli Agenti dei Calciatori è disciplinata dal relativo Regolamento il quale, all’art. 12, stabilisce che “l’agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA”; che il - OMISSIS - , Agente dei Calciatori e come tale soggetto alle norme dell’ordinamento sportivo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale, era stato giudicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale gli aveva comminato: a) la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 nonché l’ammenda di 50.000,00 euro (Comunicato Ufficiale n. 96/CDN del 15 maggio 2012) e b) la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 nonché l’ammenda di 30.000,00 euro (Comunicato Ufficiale 45/CDN del 30 novembre 2012); che le suddette decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale, non impugnate dall’interessato, erano passate in giudicato; che il - OMISSIS -  non aveva corrisposto quanto dovuto nonostante i ripetuti solleciti, per cui si era reso necessario adire l’AutoriGiudiziaria per l’ingiunzione di pagamento appunto di complessivi 80.000,00 euro, oltre accessori.


 

 

 

Da parte sua l’opponente, che ha dichiarato di aver cessato l’attività di Agente dei Calciatori e di non fare pparte dell’ordinamento sportivo, ha allegato che le sanzioni erano inesistenti e/o nulle, che non vi era la prova scritta del credito ai sensi dell’art. 633 c.p.c., che i provvedimenti posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo non erano definitivi e che le sanzioni inflitte, in ogni caso, erano sproporzionate, irragionevoli ed eccessive.

Come detto, è stata posta d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione del

 

giudice adito e la difesa dell’opponente ha argomentato, concludendo conferentemente (cfr. conclusioni in epigrafe), che sussisteva la giurisdizione del TAR Lazio con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, da revocare in quanto emesso da giudice non competente.

Prima di tutto, si osserva che non rileva che asseritamente lopponente non sia più tesserato, in quanto sicuramente lo era all’epoca dell’adozione delle sanzioni disciplinari (cfr. memoria conclusionale di replica dell’opponente: “ … per fatto e colpa della F.I.G.C., il Dr. - OMISSIS - , ex Agente dei calciatori, non ha potuto spiegare le proprie difese nellambito del procedimento disciplinare, né, conseguentemente, adire gli Organi di Giustizia Sportiva. Talché lo stesso è stato edotto delle sanzioni comminate solo con la notifica del d.i., allorquando aveva cessato l’attività di Agente dei Calciatori, e non faceva pparte dell’ordinamento sportivo ”).

Per quanto riguarda la questione della giurisdizione e dell’eventuale difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, nel manifestare adesione all’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel Tribunale ed in particolare nella Sezione in epigrafe, valgono le seguenti osservazioni.

La FIGC è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato

 

federata al CONI (cfr. l’art. 1 del relativo Statuto) ed in base all’art. 12 del Regolamento degli Agenti dei Calciatori i predetti agenti sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie della FIGC.

In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo


 

 

 

quanto previsto dallo statuto del CONI, sono devolute su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI.

Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla

 

quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla

 

cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.

 

Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/03, convertito con modificazioni nella L. 280/03.

In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento

 

sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Orbene, l’esame della questione sulla giurisdizione del giudice ordinario adito rende

 

necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e della relativa evoluzione giurisprudenziale.

Con  la  sentenza  5775/04  le  Sezioni  Unite  della  Cassazione,  richiamando  i

 

precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro

 

normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.

 

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del Coni, configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge

23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Coni, e funzioni di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni, (così, Cass. SU 14530/02).

L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20 settembre 1996,

 

n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha


 

confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in

 

questo settore.

 

La legge n. 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999,

 

n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono lattività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI (primo comma), così consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).

È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, contenente disposizioni

 

urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n.

 

280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale  dell'ordinamento  sportivo,  stabilisce  che  i  rapporti  tra  questo  e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma). La ‘giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive; quella statale è chiamata, invece, a risolvere le controversie che  presentano  una  rilevanza  per  l’ordinamento  generale,  concernendo  la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).

In  queste  materie  vige  il  sistema  del  c.d.  vincolo  sportivo;  le  società,  le

 

associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno lonere di adire, secondo le


 

previsioni degli statuti e regolamenti del Coni e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).

I  casi  di  rilevanza  per  l’ordinamento  dello  Stato  delle  situazioni  giuridiche

 

soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione

 

del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.

 

Il primo comma dellart. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra socie, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2.

Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia

 

dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sullonere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del CONI (art. 3, ultima parte).

Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.

Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme

 

regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o dindifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.


 

Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anchesse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale, prima indicata. Queste  prime  due  situazioni,  in  definitiva,  restano  all’interno  del  sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.

La terza situazione comprende l’attività che le federazioni sportive nazionali

 

debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO, come dispone la prima parte del già citato art. 15. Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e lammissione alle stesse delle squadre e degli atleti.

Indipendentemente  dalla  soppressione  delle  due  categorie,  l’indicazione  vale

 

ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dallattività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra socie, associazioni ed atleti. Esaurito, anche in questo caso, lobbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/87). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della FIGC, costituisce questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/97).

Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia 18919 del 28/9/05, nella quale ha affermato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della FIGC integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale,


 

 

 

fondata sul consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.

In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio,

 

ritenendo che il cd. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virdi un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/12).

Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella  competenza  degli  organi  della  giustizia  sportiva  non  è  questione  di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono  in  virtù  di  una  clausola  compromissoria  e  svolgono  un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/08). Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti                          posti  in     essere      dall’odierno      opponente,                          rilevanti     sul         piano disciplinare sportivo: è pacifico che all’epoca l’attore fosse agente di calciatori e quindi sottoposto alla disciplina della FIGC; quindi, in virdell’art. 2, 1° comma, del

DL 220/03, convertito nella Legge 280/03, per l’irrogazione ed applicazione delle

 

sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virdella cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto della FIGC.

Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.

Alla luce delle superiori osservazioni deriva, innanzitutto, che la questione in esame non integra una vera e propria questione di giurisdizione e che pertanto non è corretto parlare di difetto di giurisdizione del giudice adito ovvero di difetto

 

 

 

 

 


 

 

 

‘assolutodi giurisdizione, non controvertendosi in ordine al riparto della cognizione

 

tra organi entrambi aventi un potere giurisdizionale statale.

 

Così riqualificata la questione (non di giurisdizione, ma afferente al merito), si deve altresì osservare che -in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.

Nel caso di specie è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni erano divenute esecutive per mancata impugnazione, mentre al riguardo l’attore, peraltro solo con riferimento alla sanzione di cui al comunicato F.I.G.C. n° 96/CDN, con cui era stata irrogata l’ammenda di 50.000,00 euro, ha eccepito la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullidella sanzione irrogata.

Per quanto riguarda la questione della violazione procedurale a margine dell’irrogazione della sanzione di cui al comunicato ufficiale F.I.G.C. n° 96/CDN, è peraltro evidente, ammesso e non concesso che effettivamente si possa essere verificata una tale violazione del diritto di difesa per irritualidelle notifiche degli atti introduttivi del giudizio in sede disciplinare, che l’attore sarebbe stato nei termini (art. 38 CGS) per proporre il gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale davanti all’organo di giustizia sportiva di secondo grado, avendo avuto giuridica contezza della sanzione irrogata quanto meno, in base alle sue stesse allegazioni, alla data di notifica del decreto ingiuntivo (30/1/14).

Pertanto la sanzione pecuniaria di 50.000,00 euro deve ritenersi ormai definitiva,

 

in quanto -circostanza neanche allegata e comunque da escludere alla luce del tenore delle difese dell’attore- la stessa non è tempestivamente impugnata davanti agli organi di giustizia sportiva; quindi ormai la controversia non attiene pall’irrogazione ed allapplicazione della sanzione disciplinare, ma alla fase della sua esecuzione.

Passando all’esame della sanzione di cui al comunicato F.I.G.C. n° 45/CDN, è di tutta evidenza che anche in questo caso -ed anzi a maggior ragione in questo caso- la  questione  non  attiene  all’irrogazione  ed  all’applicazione  della  sanzione

 

 

 

 

 


 

disciplinare, ma alla fase della sua esecuzione; infatti, con riferimento a questa sanzione, per stessa ammissione dellopponente, la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si è esaurita, atteso che le sanzioni disciplinari irrogate (sospensione ed ammenda di 30.000,00 euro) sono state irrogate dall’organo della giustizia sportiva e non è stata sollevata alcuna contestazione in merito alla procedura osservata ed al mancato esperimento dei vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, pur previsti dallo Statuto.

Le predette due sanzioni, irrogate con il comunicato F.I.G.C. n° 45/CDN, sono

 

pertanto da ritenersi sicuramente definitive, in quanto non oggetto di alcuna

 

contestazione da parte dell’opponente.

 

Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è conseguenziale, limitando in discorso alle sanzioni pecuniarie oggetto del ricorso monitorio, che si è in presenza di un credito di natura pecuniaria della Federazione opposta, relativo appunto alle sanzioni pecuniarie che sono state irrogate -come detto- in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva; infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nellambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, in entrambi i casi era stata irrogata la sanzione della sospensione della licenza), sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, in entrambi i casi era stata irrogata anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda).

Orbene,  mentre  nel  primo  caso  lesecuzione  della  sanzione  p trovare

 

esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza e di permanenza del vincolo associativo) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nellambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo; infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere lesecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti che sono invero riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria.

Del resto, non a caso, il citato art. 2 , comma 1 del D.L. 220/03, convertito nella

 

L. 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative alla irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece all’esecuzione della stessa.

Tale   impostazion non   appar contraddett dall sentenz della   Corte

 

Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la


 

 

 

questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1 del D.L. 220/03, convertito nella L. 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dallordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dall’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.

Ciò nonostante, la Corte ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte ha affermato che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento.

Tuttavia, la Corte ha affermato altresì che ad un’interpretazione costituzionalmente

 

orientata del D.L. 220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal CONI abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.

Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase

 

dell’irrogazione ed applicazione della sanzione -le sanzioni sono state già irrogate ed applicate dagli organi di giustizia sportiva, con decisioni, come detto in precedenza, divenute definitive-, ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.


 

 

 

Parimenti, non pritenersi che la controversia sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virdi quanto statuito dall’art. 3 della L. 280/03.

In particolare, la citata disposizione devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice

 

amministrativo “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2.

Orbene,            con      riferimento  alla         giurisdizione                      esclusiva                             del giudice amministrativo, giova ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n° 204/04), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs 80/98, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della L. 205/00, ha affermato il seguente principio: “l'art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la  tutela  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  investe  "anche"  diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Ne consegue che uninterpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di giurisdizione esclusiva porta a ritenere che questa sia sussistente solo ogniqualvolta si sia in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Per converso, non potrà ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, neanche quella in via esclusiva, qualora sia del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione- autorità.

Orbene, nel caso in esame, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che nell’attività di irrogazione di sanzioni disciplinari la FIGC eserciti un potere autoritativo di natura pubblicistica.


 

 

 

Al riguardo è ben vero che le Federazioni sportive, pur avendo personalidi diritto privato, esercitano anche funzioni pubblicistiche -il DLgs. 242 del 1999, contenente norme di riordino del Coni, all’art. 15 prevede che le Federazioni possano adottare atti amministrativi in armonia con le deliberazioni del CONI, ad es. in tema di ammissione ed affiliazione delle società sportive alle Federazioni nazionali- e che le questioni concernenti l’attività che le Federazioni svolgono in armonia con le deliberazioni del Coni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia espressione di un potere provvedimentale ed autoritativo, ma nel caso che qui ci occupa, come già sopra evidenziato, il potere di decidere in materia disciplinare, attribuito agli organi della giustizia sportiva, trova la fonte nella autonomia negoziale delle parti: gli organi della giustizia sportiva, invero, decidono in virdi una clausola negoziale avente natura di clausola di arbitrato irrituale ed osservando le regole del diritto privato.

Del resto, sia le norme violate che la decisione da eseguire trovano la loro fonte in

 

atti di natura negoziale, che sono espressione dell’autonomia privata e non di poteri pubblicistici. A maggior ragione, poi, deve escludersi lesercizio di poteri pubblicistici nell’attividi recupero del credito derivante dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Non essendovi esercizio di poteri pubblicistici, deve escludersi che la controversia

 

rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, neanche in via esclusiva. Tanto precisato, si ppassare all’esame dei singoli motivi di opposizione ed al riguardo valgono le seguenti osservazioni.

In ordine al profilo della pretesa violazione del contraddittorio (irritualidelle

 

notificazione degli atti della procedura disciplinare) a margine della procedura di irrogazione della sanzione di cui al Comunicato ufficiale n° 96/CDN, sanzione conseguentemente da ritenere -a detta dell’opponente- inesistente o nulla (punto I dell’atto di citazione), è sufficiente richiamare quanto detto sulla definitividella sanzione, in difetto di tempestiva impugnazione della stessa davanti agli organi di giustizia sportiva, una volta avuta giuridica contezza, attraverso la notifica del decreto ingiuntivo, dell’irrogazione della sanzione in parola.

Come detto, non rileva la circostanza che al momento della notifica del ricorso

 

l’opponente asseritamente non fosse passociato alla Federazione, in quanto la

 

sanzione traeva pur sempre origine da quel precedente rapporto.

 

Lo stesso discorso vale, a maggior ragione, per le contestazioni di merito in ordine alla sanzione di cui al comunicato ufficiale n° 45/CDN, non oggetto di alcuna

 

 

 

 

 


 

 

 

contestazione in ordine alla procedura osservata e da ritenere incontestabilmente ormai definitivo; quindi è da escludere che questo Giudice possa entrare nel merito della fondatezza dell’addebito e della congruidella sanzione irrogata in relazione alla pretesa applicazione retroattiva di fattispecie sanzionate da successive disposizioni di legge (punti II dell’atto di citazione).

Le superiori considerazioni consentono di non poter esaminare nel merito neanche

 

la doglianza relativa al fatto che pretesamente “gli addebiti contestati con i prefati comunicati n° 45/CDN e n° 96/CDN risultano prescritti secondo l’ordinamento sportivo” (cfr. opposizione: punto III) né tanto meno quella relativa all’eccepita non definitività dei provvedimenti disciplinari posti a base del d.i. (punto IV dell’atto di citazione).

A quest’ultimo riguardo, valgono le superiori considerazioni sull’ormai emersa definitività dell’accertamento svolto in sede di disciplina sportiva e, in ogni caso, della mancata tempestiva impugnazione, davanti agli organi di giustizia sportiva, della sanzione disciplinare per pretesa violazione del contraddittorio.

Con riferimento al primo profilo, si evidenzia che la prescrizione è stata eccepita con riferimento agli addebiti contestati-quindi con riferimento al merito della condotta- e non con riferimento alle sanzioni irrogate, effetto estintivo, quest’ultimo, in relazione al quale si potrebbe discutere dell’ammissibilità della valutazione da parte del giudice ordinario.

Va infatti ribadito, alla luce di quanto già esposto, che la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase dell’esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva.

E’ pertanto rimesso al giudice ordinario il solo accertamento della sussistenza del credito vantato dalla FIGC e dell’insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.

Le stesse considerazioni valgono per l’ulteriore contestazione (punto V dell’atto di citazione) in ordine alla ‘sproporzione, irragionevolezza ed eccessività delle sanzioni inflitte’: si tratterebbe di una indebita valutazione di merito in ambiti attribuiti alla sola giustizia sportiva.

In conclusione non può che evidenziarsi che le sanzioni pecuniarie in questione

 

sono state irrogate in via definita, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non sono intervenuti fatti modificativi o estintivi attinenti appunto alla fase esecutiva.

 

 

 

 

 


 

 

 

Le varie contestazioni dell’opponente attengono ai presupposti ed alle modalidi irrogazione delle sanzioni, ma si tratta di aspetti in relazione ai quali peraltro sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.

Tali essendo le risultanze di causa e nel confermare adesione all’orientamento

 

giurisprudenziale affermatosi nel Tribunale, l’opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va munito di efficacia esecutiva come per legge.

La complessità della controversia, con riferimento alla soluzione della questione di giurisdizione, impedisce di poter ritenere che la parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave; va pertanto rigettata la domanda di condanna per lite temeraria, proposta dalla FIGC ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c..

Atteso l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per 1/3 mentre il residuo, liquidato in dispositivo, va posto a carico dell’opponente per il grado di soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) e che si è tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dellattività complessivamente svolta dal difensore.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM

 

55/14)”.

 

Il Tribunale ha quindi così statuito:

rigetta l’opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n° 1111/14 dell’11-15/1/14 del Tribunale di Roma (rg. 75668/13), che va munito di efficacia esecutiva come per legge;

rigetta la domanda dell’opposta ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;

• compensa per 1/3 le spese di lite e pone a carico dell’opponente - OMISSIS - , in favore dell’opposta Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, il residuo che liquida in 5.196,50 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge”.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello- OMISSIS - , formulando le seguenti conclusioni: In rito 1) in accoglimento del I° motivo di gravame, ed in totale riforma della sentenza gravata sul punto, accertata e dichiarata la ritualità e tempestività della richiesta di chiamata in causa svolta in primo grado da parte dell'appellante, si chiede che l'eccellentissima Corte voglia dichiarare la nullità della sentenza gravata per violazione del contraddittorio, con rimessione della causa, ex art 354 c.p.c, al giudice di primo grado, affinché

 

 

 

 

 


 

 

 

provveda sulla chiamata in causa della compagnia di assicurazione dell'ex agente dei calciatori, Assicurazioni - OMISSIS -  SPA s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, al fine di garantire e tenere indenne il dottor- OMISSIS -  da ogni pronuncia e/o conseguenza pregiudizievole; Nel merito 2) in accoglimento del II° motivo di gravame, ed in totale riforma della sentenza gravata sul punto, dichiarare la rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari di cui ai provvedimenti n.96/CDN e 45/CDN, con conseguente sindacabilità da parte dell’ordinamento statale; 3) in accoglimento del III° motivo di gravame, ed in totale riforma della sentenza gravata sul punto, accertare e dichiarare la natura pubblicistica dei procedimenti disciplinari emanati dalla giustizia sportiva, n. 96/CDN e 45/CDN, con conseguente sindacabilità da parte dell’ordinamento statale. In rito 4) ritenuti fondati il II° e il III° motivo di gravame, ed in totale riforma della sentenza gravata sul punto, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dell’opposizione a d.i. emesso sulla base di provvedimenti disciplinari sportivi, in favore, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, L. 280/2003 e dell’art.133, lett.z), D.Lgs. 104/2010, della competenza esclusiva e funzionale del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, affinché si pronunci, incidenter tantum, sulla legittimità della pretesa creditoria azionata dalla F.I.G.C. in relazione ai provvedimenti disciplinari 96/CDN e 45/CDN, con revoca del d.i. n.1111/2014 emesso dal Tribunale di Roma; Nel merito: 5) in ipotesi di non accoglimento dei precedenti motivi e in accoglimento del V° motivo di gravame, ed in totale riforma della sentenza gravata sul punto, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della sanzione di cui al C.U. F.I.G.C. nr. 96/CDN nei confronti dell'appellante, per non definitività dello stesso per inesistenza e/o nullità della notificazione dell'avvio del procedimento, della convocazione, e del provvedimento conclusivo, e per mancata partecipazione del Dr. - OMISSIS -  allo stesso e virgola conseguentemente, revocare il d.i. opposto e dichiarare che nulla è dovuto dal dottor - OMISSIS -  all'opposta in relazione al citato provvedimento 96/CDN, così come accertare dichiarare l'inesistenza e/o nullità della sanzione di cui al c.u. F.I.G.C. nr. 45/CDN nei confronti del dottor polo - OMISSIS - , perché non definitivo, per omessa notifica del provvedimento finale, non essendo più l'appellante agente dei calciatori dal 2010, e conseguentemente revocare comunque il d.i.; 6) In subordine e nel merito, accertare e dichiarare prescritta l’azione disciplinare nei confronti del Dr.- OMISSIS -  di cui al C.U. F.I.G.C. n.45/CDN e/o per la non punibilità della fattispecie di conflitto di interesse in


 

 

 

relazione alla normativa all’epoca vigente e, per l’effetto, dichiarare, previa revoca del d.i. opposto, che nulla è dovuto dallo stesso alla F.I.G.C.”; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

All’esito dell’instaurazione del subprocedimento previsto dall’art.351 cod.proc.civ.,

 

con ordinanza emessa il 6.7.2016, la Corte ha disposto la sospensione dell’efficacia

 

esecutiva della sentenza impugnata.

 

In data 10.10.2016 si è costituita la F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio, con comparsa di risposta nella quale ha concluso per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.

All’esito dell’udienza del 5.4.2022, celebrata secondo modalità cartolari ai sensi

 

dell’art.83, commi 5 e 7, lett.h), del d.l. n.18/2020 (conv., con modif., nella l.27/2020), nonché dell’art. 221 del d.l. n.34/2020 (conv. con modif. nella l. 77/2020, la cui efficacia è stata prorogata – da ultimo – dall’art.16 del d.l. n.228/2021, conv. con modif. nella l. n.15/2022), il giudizio è stato trattenuto in decisione, previa concessione dei termini previsti dall’art.352 cod.proc.civ..

3.  L’appello va rigettato.

3.1   Con il primo motivo di impugnazione, l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la chiamata in garanzia operata nel corso del primo grado di giudizio; rilevando come la stessa fosse stata richiesta sin dall’atto introduttivo del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – sia pure mediante la formulazione di una riserva sul punto – e poi reiterata in sede di prima udienza di trattazione; ha conseguentemente chiesto di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di disporre il rinvio del procedimento al giudice di primo grado ai sensi dell’art.354 cod.proc.civ..

Il motivo non è fondato.

 

Va quindi premesso, in relazione alla predetta istanza (reiterata anche in sede di conclusioni dell’atto di appello) che le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dall'art. 354 cod. proc. civ. sono tassative, non suscettibili di estensione a fattispecie simili o analoghe e che, di conseguenza, non è consentito disporre lannullamento della sentenza con rinvio al Giudice di primo grado nell’ipotesi di omessa concessione del termine per la chiamata in giudizio di un terzo ai sensi dell’art.269 cod.proc.civ. (Cass., sez.II, 9.6.1986, n.3815).

Deve altresì rilevarsi che le argomentazioni spiegate sul punto dal Giudice di primo grado devono ritenersi condivisibili.


 

 

 

Difatti, va rilevato che l'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato in quanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto (Cass., sez.II, 26.8.2019, n.21706; Cass., sez.VI, 30.7.2020, n.16336).

Pertanto ne deriva che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto non idonea a

 

determinare la richiesta prevista dall’art.269 cod.proc.civ. la mera formulazione, contenuta nell’atto di opposizione, della riserva di chiamare in causa la Compagnia assicurativa al fine di essere manlevato” e – conseguentemente – tardiva l’espressa richiesta di chiamata in causa operata nella sola sede dell’udienza di trattazione.

In ogni caso, va comunque richiamato anche il consolidato principio in forza del

 

quale – fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario - il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod.proc.civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello o di ricorso per cassazione (Cass., sez.lav., 4.12.2014, n.25676; Cass., sez.II, 26.1.2022, n.2331).

3.2  Con il secondo motivo di impugnazione, l’appellante ha censurato la sentenza

 

impugnata nella parte in cui – in relazione all’art.2, comma 1, lett.b) e all’art.3 del

 

d.l. n.220/2003, conv. con modif. nella l. 280/2003 – ha ritenuto insindacabili da parte del Giudice le sanzioni disciplinari inflitte dal giudice sportivo e ha quindi chiesto di accertare la rilevanza esterna di tali sanzioni, in quanto incidenti sulla sfera patrimoniale del destinatario.

Con il terzo motivo di impugnazione, l’appellante dedotto la falsa applicazione

 

dell’art.15 del d.lgs. n.242/1999 ritenendo che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla sanzione disciplinare la valenza di un provvedimento amministrativo, attesa la natura pubblicistica di tutta l’attiviposta in essere dalle federazioni sportive.

Conseguentemente, con il quarto motivo di impugnazione l’appellante ha chiesto

 

di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo ai sensi dello stesso art.3 della l. n.280/2003 e dell’art.133, lett.z), del d.lgs. n.104/2010.


 

 

 

Nel merito – sulla base della eventuale valutazione di infondatezza dei motivi attinenti alla giurisdizione del giudice amministrativo – con il quinto motivo di impugnazione, l’appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto come definitivi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e rilevando come i relativi illeciti dovessero comunque ritenersi prescritti.

Con il sesto motivo di impugnazione, l’appellante ha richiesto di acquisire la

 

documentazione relativa ai procedimenti disciplinari in questione al fine di verificare l’idoneità dei provvedimenti sanzionatori a perfezionare un credito certo, liquido ed esigibile in capo alla federazione sportiva.

In punto di rito, va pregiudizialmente dedotto che le argomentazioni spiegate mel

 

corpo dell’ultimo motivo di impugnazione (ribadite in sede di comparsa conclusionale) e attinenti a una dedotta violazione del diritto di difesa derivante dalla mancata concessione dei termini previsti dall’art.183, comma 6, cod.proc.civ., devono ritenersi non fondate; sulla base della pregiudiziale argomentazione in base alla quale, nel corso della prima udienza di trattazione celebrata il 25.11.2014 – al cui esito è stata sollevata d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione del Tribunale adito - la concessione medesima non è stata richiesta da alcuna delle parti presenti.

3.3 Nel merito i predetti motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta

 

connessione logica, non sono fondati.

 

Va quindi premesso, in punto di ricostruzione del percorso motivazionale posto alla base della decisione impugnata, che il Tribunale ha argomentato: a) che, in base al d.l. 19.8.2003, n.220, sussiste un rapporto di autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, salvi i soli casi di rilevanza per quest’ultimo di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo e che è riservata a quest’ultimo la materia dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare; b) che in tali ultime materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, in forza del quale i soggetti affiliati all’ordinamento sportivo hanno l’onere di adire gli organi di giustizia del medesimo; c) che sono quindi devolute al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti e che sono devolute al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia sportiva; d) che il problema relativo ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale non pone una questione di giurisdizione ma una questione di merito, atteso che gli organi di giustizia sportiva intervengono in forza del


 

 

predetto vincolo di giustizia sportiva, a propria volta integrante una clausola compromissoria per arbitrato irrituale; e) che, nel caso di specie, la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’opponente e rilevanti sul piano disciplinare e che quindi non si poneva un problema di giurisdizione, non controvertendosi in ordine a un riparto della cognizione tra organi muniti di un potere giurisdizionale statale; f) che le due sanzioni allegate in sede di ricorso monitorio dovevano ritenersi ormai definitive e che l’esecuzione della relativa sanzione pecuniaria doveva ritenersi subordinata all’esercizio di una tutela di fronte all’ordinamento statale; g) che, vertendosi nella sola fase di esecuzione delle sanzioni, non poteva configurarsi alcuno spazio di intervento nel merito né da parte del giudice ordinario e né da parte del giudice amministrativo, non potendosi far rientrare la relativa controversia in alcuna delle ipotesi di devoluzione alla giurisdizione esclusiva; h) che altresì doveva escludersi che il giudice adito potesse entrare nel merito della fondatezza degli addebiti e dell’eventuale maturazione del termine di prescrizione sulla base dell’ordinamento sportivo.

Il complessivo percorso argomentativo seguito dal Tribunale adito appare, in

 

questa sede, da condividere.

 

Va quindi premesso che le disposizioni statuali di riferimento sono contenute nel citato d.l. 19.8.2003, n.220, conv. con modif. nella l. 17.102.2003, n.280, che enuncia (art.1) il principio di reciproca autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale, ai sensi del quale (art.2) sono devolute allo stesso ordinamento sportivo “l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” e i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”, stabilendosi che in tali materie le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”.

Sulla base di tale enunciazione, la Corte costituzionale (con la sentenza 11.2.2011,

 

n.49, avente ad oggetto la questione di legittimità delle richiamate disposizioni, nella parte in cui riservano al giudice sportivo la competenza a decidere in via definitiva le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non tecniche inflitte ad  atleti,  tesserati,  associazioni  e  società  sportive,  sottraendole  al  giudice

 

 

 

 

 


amministrativo, anche se i loro effetti superano l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti ed interessi legittimi) ha rilevato come il sistema delineato dalle norme prima riportate individui in sostanza, una triplice forma di tutela giustiziale. Una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti (e tesserati), è demandata alla cognizione del giudice ordinario. Una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, nella quale, in linea di principio, la tutela, stante la irrilevanza per l'ordinamento generale delle situazioni in ipotesi violate e dei rapporti che da esse possano sorgere, non è apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste (e nel cui solo ambito esse, infatti, godono di pacifica rilevanza), secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa", mentre L'ulteriore forma di tutela giustiziale ha il carattere dalla tendenziale residualità, in quanto è relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra socie, associazioni sportive, atleti (e tesserati) - demandati, come si è detto, al giudice ordinario - e, per altro verso, pur scaturendo da atti del CONI e delle Federazioni sportive, non rientra fra le materie che, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, sono riservate - in quanto, come detto, non idonee a far sorgere posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento generale, ma solo per quello settoriale - all'esclusivo interesse degli organi della giustizia sportiva. Si tratta cioè (per riprendere la originaria formulazione legislativa) di

«ogni altra controversia» che è «devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice

 

amministrativ.

 

Deve quindi rilevarsi che – trattandosi nel caso di specie di materia relativa all’irrogazione di sanzioni emesse nell’ambito della giustizia sportiva in riferimento a una previa contestazione di violazione delle norme regolamentari e statutarie rilevanti sul piano disciplinare – si verte, in relazione al merito delle sanzioni medesime e contrariamente alla prospettazione dell’appellante, in un ambito in cui sussiste un difetto assoluto di giurisdizione statuale in riferimento alla prerogative spettanti agli organi di giustizia sportiva e in coerenza con il principio di autonomia del relativo ordinamento rispetto a quello nazionale.

Sul punto, sulla base delle argomentazioni espresse in parte motiva da Cass.,

 

sez.un., 27.12.2018, n.33536 e Cass., sez.un., 23.2.2021, n.4850 – alla luce altresì delle considerazioni contenute nella citata sentenza della Corte costituzionale (le cui direttrici sono state confermate nella successiva Corte cost.,


 

 

 

n.160/2019) – deve ritenersi che, ferma restando la riserva assoluta all’ordinamento sportivo della controversie in materia disciplinare, residui uno spazio di intervento all’ordinamento statale – con materia da ritenersi comunque riservata alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art.133, lett.z) del d.lgs. n.104/2010 – solo in relazione a domande finalizzate a ottenere, non la caducazione dell’atto, ma la sola tutela risarcitoria in caso di provvedimenti adottati dal CONI o dalle federazioni sportive e idonei a incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statuale (materia risarcitoria evidentemente non conoscibile dall’ordinamento sportivo).

Ne consegue, quindi, che rimane riservata all’ordinamento sportivo ogni questione

 

attinente alla legittimità della sanzione disciplinare – anche ove si invochi la tutela specifica della rimozione della sanzione medesima – e che, considerando che il giudizio sulla irrogazione comprende anche quello relativo alla legittimità del procedimento, al giudice statuale deve ritenersi pure inibita qualsiasi valutazione sulla correttezza del procedimento medesimo, rientrando tali questioni nell’ambito di quelle attinenti alla “irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportivedi cui all’art.2, comma 1, lett.b), d.l. n.220/2003 (così, in parte motiva, Cass., sez.un., 28.12.2020, n.29564).

Applicando  i  relativi  principi  al  caso  di  specie,  deve  quindi  ritenersi  che  

 

correttamente – il Tribunale adito abbia ravvisato un difetto assoluto di giurisdizione in punto di cognizione della legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti dell’appellante (dovendosene quindi escludere la valenza pubblicistica da questi invocata); e che, sulla base delle argomentazioni predette, non sussista alcuno spazio di cognizione ed intervento in relazione a tutte le questioni inerenti alla dedotta non definitività dei provvedimenti poiché – con le relative argomentazioni – l’originario opponente ha introdotto questioni che attengono al rispetto dell’iter procedurale prescritto dalle disposizioni ordinamentali sportive e che sono conoscibili solo dai relativi organi, anche qualora si invochi una causale di inefficacia o di estinzione delle relative sanzioni, avendo l’appellante fatto riferimento – oltre che ad aspetti attenenti allo stretto merito delle contestazioni ovvero alla intervenuta prescrizione degli illeciti - a profili di patologia attinenti alla violazione delle disposizioni poste a tutela del contraddittorio; sul punto rilevando, incidentalmente, che il vigente codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. prevede – segnatamente all’art.63 – il potenziale


 

 

 

esperiment d parte   del   destinatario   della   sanzione   dell’impugnazione

 

straordinaria per revocazione e revisione.

 

Deve quindi ritenersi che, una volta acclarata la conclusione del procedimento sanzionatorio espletato nell’ordinamento sportivo, correttamente il Tribunale abbia ritenuto definitiva la relativa sanzione e che - pure condivisibilmente - il giudice adito abbia rilevato come tali provvedimenti fossero quindi idonei a perfezionare un titolo per il recupero delle sanzioni pecuniarie ivi inflitte, a propria volta tale da essere posto alla base del procedimento monitorio; trattandosi di attività esecutiva da ritenersi riservata alla giurisdizione ordinaria, per l’assenza di specifici strumenti apportati dall’ordinamento nazionale in favore degli organi di giustizia sportiva (attività da ritenersi altresì non compresa nello spazio riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla base dell’impianto argomentativo espresso nei richiamati arresti della Corte costituzionale).

4. Sulla base delle predette considerazioni, deve quindi concludersi per il rigetto

 

dell’appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.

 

L’appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, determinate sulla base del valore del giudizio (corrispondente a quello del decreto ingiuntivo opposto, € 80.000,00) e quindi in relazione ai valori medi previsti dalla tabella 12 allegata al d.m. 55/2014, quinto scaglione – pari a € 2.835,00 per la fase di studio,

1.820,00 per quella introduttiva, € 4.120,00 per quella di trattazione (atteso il

 

separato esame dell’istanza di inibitoria) e € 4.860,00 per quella decisionale.

 

Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art.13, comma 1- quater, d.P.R. n.115/2002, atteso il rigetto integrale dell’impugnazione, per il versamento – da parte dell’appellante – di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato.

P.Q.M.

 

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da- OMISSIS -  avverso la sentenza del Tribunale di Roma avente n.21243/2015, nel procedimento iscritto al n.2167/2016, così provvede:

  1. rigetta l’appello e conferma, per l’effetto, la sentenza impugnata;
  2. condanna- OMISSIS -  al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, che liquida in € 13.635,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA;
  3. dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il  versamento,  da  parte

 

dell’appellante, di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato.


 

 

 

Così deciso all’esito della camera di consiglio del 30 giugno 2022

 

 


Il Consigliere est. Attilio Mari


 

 

 

 

Il Presidente Giuseppe Lo Sinno

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