CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE – SENTENZA DEL 15/11/2021 N. 1157
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. ssa Carmela ALPARONE - Presidente Dott.ssa Angela LATELLA - Consigliere
Dott. Ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 1219/2918 promossa da
- OMISSIS -, rappresentato, difeso e assistito dall’Avv. Federica Ferrari (C.F. FRRFRC72T67L949K), dall’Avv. Cesare Di Cintio (C.F. DCNCSR72L01A794O) del Foro di Bergamo e dall’Avv. Christian Dionigi (C.F. DNGCRS70P06C573X - fax n. 054.7366602) del Foro di Forlì ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luca Raffo del Foro di Genova, in Genova, Piazza Colombo, n. 1/9, come da mandato in calce all’atto di citazione di primo grado,
contro
appellante
U.C. Sampdoria s.p.a., U.C. Sampdoria S.p.A. (con sede in Genova, alla Piazza Borgo Pila – Torre B, n. 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata, difesa e assistita nel giudizio di primo grado dall’Avv. Roberto Pesce (C.F. PSCRRT56L11D969P) e dall’Avv. Giancarlo Fazzari (C.F. FZZGCR64B04D969M) del Forodi Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Genova, Via Anton Maria Maragliano n. 10/7 in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta appellata,
avverso la sentenza n. 2241/18, emessa dal Tribunale di Genova il 07 agosto 2018 e pubblicata l’ 08 agosto 2018, nel procedimento n. 10872/2016 R.G.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
in via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l’effetto, in riforma della sentenza n. 2241/18,emessa dal Tribunale di Genova il 07 agosto 2018 e pubblicata in data 08 agosto 2018 nell’ambito del procedimento n. 10872/2016R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate dall’attore in primo grado, da intendersi qui Integralmente richiamate e trascritte, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e quindi:
- accertata l’attività di consulenza svolta, condannare la società U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del compenso e delle spese, oltre accessori di legge, dovuti in favore del Dott. - OMISSIS - che verranno determinati e/o liquidati dal Giudice in corso di causa e/o che verranno ritenuti di giustizia, anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi ex artt. 4 - 5 del D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, per tutti i titoli e i motivi esposti in atti;
- rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dalla società U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Dott. - OMISSIS - , in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande proposte in via principale, condannare la società U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell’indennità e delle spese, dovuti in favore del Dott. - OMISSIS - , ex art. 2041 c.c. che verranno determinati e/o liquidati dal Giudice in corso di causa e/o che verranno ritenuti di giustizia, anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria nonché interessi ex artt. 4 - 5 del D.Lgs. 231/2002 e/o legali dal dovuto al saldo, per tutti motivi esposti in atti, con vittoria di spese, competenze e onorari di causadi entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte d’Appello adita confermasse il contenuto della sentenza di primo grado, compensare le spese di lite o ridurre le spese di lite liquidate dal Tribunale di Genova nella sentenza oggi impugnata, rideterminando l’importo dovuto dall’attore a favore della convenuta nella misura indicata in narrativa o nel diverso importo che il Giudicante accerterà in corso di causa e/o riterrà di giustizia, anche secondo equità;
in ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e onorari del presente giudizio di appello e di quelle di primo grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege;
in via istruttoria: si chiede vengano ammessi tutte le istanze e i mezzi di prova formulati nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, 2 e 3 c.p.c., depositate nell’interesse dell’attore, non ammesse e/o rigettate in primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, comprese anche le istanze di esibizione / produzione documentale nonché le richieste di ctu nei modi e nelle forme articolate in atti.
In merito al deposito del fascicolo di primo grado effettuato in via telematica, si dà atto che risulta altresì anche materialmente depositata in Cancelleria la pen drive, che era stata già prodotta nel giudizio di primo grado, con autorizzazione del Giudice, Dott. Basoli in data 23 febbraio 2017.
Si dà atto altresì che si provvede al deposito del fascicolo di cortesia, relativamente al presente grado di giudizio.
Ci si oppone in ogni caso alle istanze istruttorie e ai mezzi di prova avversari per i motivi esposti in primo grado e si contestano altresì in particolare le deduzioni svolte nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 2 e 3 c.p.c. dalla parte convenuta, che devono essere dichiarati dalla Corte d’Appello inammissibili e/o comunque tardivi in quanto la controparte vi è decaduta come esposto in atti e nel verbale di causa del 29.03.2017.
Per parte appellata:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso,
1 in via preliminare respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n. 2241/2018 emessa dal Tribunale di Genova il 07 agosto 2018 e pubblicata in data 08 agosto 2018, per le ragioni di cui in narrativa;
- sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto contro la sentenza
n. 2241/2018 emessa dal Tribunale di Genova in quanto privo dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c. e/o dichiararlo inammissibile ex art. 348 bis e art. 348 ter c.p.c. non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto;
- in via principale e nel merito, non accettato il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, dichiarare inammissibile la nuova produzione avversaria, versata in violazione dell’art. 345, c. 2, c.p.c., per i motivi di cui in narrativa;
- sempre in via principale e nel merito dichiarare inammissibili o comunque infondate in fatto e in diritto, con conseguente rigetto, le domande tutte ex adverso proposte e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 2241/2018 emessa dal Tribunale di Genova il 7 agosto 2018 e pubblicata in data 8 agosto 2018;
- in ogni caso con vittoria delle spese tutte, forfettarie incluse, e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio comprensivi di Iva e contributo previdenziale come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott - OMISSIS - , deduceva di avere svolto nel corso delle stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016, attività di consulenza a favore della società U.C. Sampdoria S.p.A.; che il club non aveva provveduto a pagare il compenso né a rimborsare le spese sostenute a favore dell’odierno appellante.
Con atto di citazione del 3 agosto 2016, ha quindi convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Genova, la società U.C. Sampdoria S.p.A. richiedendo che, accertata l’attività di consulenza svolta, fosse condannata al pagamento del compenso e delle spese, oltre agli accessori di legge, da determinarsi anche secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la società U.C. Sampdoria S.p.A., contestando le deduzioni avversarie e richiedendo il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
In particolare eccepiva l’invalidità degli accordi dedotti, motivo per il quale il Dott. - OMISSIS - azionava in subordine l’azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc.
Con la sentenza n. 2241/2018 il Tribunale di Genova ha rigettato integralmente la richiesta dell’attore, condannandolo al pagamento del 50% delle spese legali di lite, liquidate nell’intero nella somma di Euro 15.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% e quindi dell’importo di Euro 7.900,00 oltre accessori di legge;
Avverso la sentenza il - OMISSIS - proponeva appello deducendo: 1. l’erronea valutazione dei fatti e delle norme di legge applicabili; 2. l’erronea interpretazione e valutazione delle prove; 3. l’erronea interpretazione ed applicazione dei principi e della normativa relativa
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spese di lite.
Si costituiva in giudizio l’appellata UC Sampdoria spa, chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l’appello proposto.
Con ordinanza in data 23.4.2019 veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza che pronunciava la condanna al pagamento delle spese nei confronti dell’appellante.
Indi, le parti precisavano le conclusioni con note scritte autorizzate in sostituzione dell’udienza del 29.6.2021, attesa la situazione emergenziale dovuta alla pandemia e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per le difese conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la società appellata ha proposto eccezione di inammissibilità dell’appello, per violazione dell’art. 342 c.p.c.
Secondo l’appellata, infatti, l’atto di appello non avrebbe specificato come l’appellante intendeva modificare la sentenza.
L’eccezione è infondata.
Nell’interpretazione dell’art. 342 c.p.c., la giurisprudenza ha affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).
In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Ciò è quanto fatto da parte appellante.
Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste
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evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: accertare il credito vantato a fronte della opera professionale prestata, con conseguente condanna dell’appellata al pagamento anche, in subordine, a titolo di indebito arricchimento.
Non è, invece, necessario un’indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
- Con il primo motivo l’appellante deduce l’erronea valutazione dei fatti e delle norme di legge applicabili.
In particolare il dott. - OMISSIS - lamenta l’erroneità della pronuncia laddove inquadrava l’attività svolta dallo stesso come riconducibile alla disciplina del procuratore sportivo, con conseguente applicazione dei presupposti che sono richiesti dalla legge e/o dalla normativa di settore per tale specifica figura.
Viceversa l’appellante sostiene che gli era è stato richiesto di individuare e segnalare calciatori (attività che nulla ha a che fare con l’attività procuratoria), coordinare l’attività di scouting in un determinato territorio ed instaurare concreti rapporti con club per valutare successivamente nella sua qualità di consulente eventuali trattative di mercato riferite agli stessi,
Pertanto, doveva trovare applicazione la normativa relativa alla prestazione d’opera intellettuale, che non era finalizzata al trasferimento dei calciatori, né richiedeva alcun formalismo per il conferimento dell’incarico al professionista.
In altre parole la prestazione del - OMISSIS - rientrava nelle figure atipiche o non standardizzate.
Orbene, a ben vedere la pronuncia impugnata non ha “erroneamente inquadrato la prestazione del - OMISSIS - quale procuratore sportivo”, bensì ha escluso la riconoscibilità dell’attività dedotta quale fonte di pretesa creditoria.
La sentenza ha infatti escluso l’esistenza di un’attività consulenziale tipica “riconoscibile anche ai fini parcellari, svincolata e distinta rispetto alla attività finalizzata al trasferimento, collocazione di calciatori presso società sportive”; aggiungendo quindi che si rende necessaria una forma tipica per la validità dell’incarico conferito, non essendo sufficiente in tal senso lo scambio comunicativo tra il professionista e la società sportiva, che si evince dall’ampia documentazione prodotta.
Vi è inoltre da dire che effettivamente dall’esame dell’intero impianto dei regolamenti sportivi che hanno trovato applicazione dal 1991 in poi (la sentenza di primo grado ha richiamo in particolare il regolamento agenti calciatori 2010 ed il regolamento per i servizi di procuratore sportivo in vigore dall’ 1 Aprile 2015) discende la remunerabilità unicamente di prestazioni tipizzate.
Del tutto condivisibile è poi il riferimento ai connotati pubblicistici della disciplina volta ad ottenere una “moralizzazione” del mercato dei calciatori, che porta all’evidenza al mancato riconoscimento della cooperazione generica e non finalizzata.
Il motivo deve quindi essere respinto.
- Con il secondo motivo l’appellante richiama la documentazione prodotta, lamentandone l’omessa valutazione.
In realtà, il Tribunale ha esaminato la documentazione, ritenendone l’inidoneità a provare il contributo significativo del - OMISSIS - con riferimento all’acquisto ed alla cessione dei tre giocatori: - OMISSIS -, - OMISSIS - e - OMISSIS -.
Giova riportare uno stralcio della impugnata pronuncia sul punto: “in tal senso, cominciando dalla vicenda economica di maggiore peso specifico, non risulta documentato alcun utile contributo dato dal - OMISSIS - all’acquisto del - OMISSIS - nel dicembre 2014 (docs. 4-7 attore): né come acquisto diretto da parte della società genovese, né in termini di co-acquisto unitamente al MANCHESTER CITY.
Per la successiva cessione dello stesso giocatore al - OMISSIS -, viene esibita una bozza di mandato dell’agosto 2015 (doc. 11) che non risulta mai sottoscritta dalla Società convenuta, in un contesto in cui lo stesso attore nelle sue difese processuali riconosce di non aver preso parte al relativo negoziato (v. terza memoria istruttoria, pag. 11, contestando i capitoli 1 e
12 della convenuta); a fronte di una “trattativa lampo” databile e conclusasi nell’anno successivo (luglio 2016, vedi notizia su CALCIOMERCATO nello stesso all. 11)
Per la posizione - OMISSIS -, a prescindere da quando lo stesso sarebbe stato oggetto di attenzione diretta della SAMPDORIA (agosto 2014) secondo gli assunti della convenuta, è pacifico che l’acquisto dal club argentino RIVER PLATE non si sia mai perfezionato nelle due distinte occasioni considerate dalle prodd. 1 e 8: per cui il mero recapito delle offerte economiche di SAMPDORIA non ha alcuna rilevanza ai fini provvigionali…. - OMISSIS -, visto che in tale caso è stato effettivamente conferito un incarico esplorativo (doc. 9), datato 21.5.2015 e assegnato congiuntamente a tale sig. - OMISSIS -, che però non è sfociato nell’ipotizzato trasferimento al club messicano FUTBOL MONTEREY, perché il calciatore e SAMPDORIA hanno preferito risolvere consensualmente il rapporto precedente.
Vi è da prendere in esame da ultimo l’assistenza agli scouts sampdoriani in visita alle principali compagini calcistiche sudamericane per nuovi possibili reclutamenti e rimpiazzi. Una collaborazione che però pare assolutamente normale in questo comparto e che si è limitata alla condivisione di appuntamenti per apprezzare dalla diretta visione sui campi da gioco i possibili acquisti: non certo definibile come “organizzazione” di trasferte per professionisti già indubbiamente attrezzati per questo tipo di attività, come chiaramente risulta essere il sig. - OMISSIS -. Se si pone attenzione alla mail 18.11.2014 prod. 4, da questi inviata al - OMISSIS - , si comprende che si parla di incontri concertati per scambi informativi, su un perfetto piano di parità, e non già di un rapporto di qualche sottordinazione dei referenti di SAMPDORIA al - OMISSIS - .
Ancora una volta non viene censurata specificamente dall’appellante la motivazione riportata, bensì la difesa del - OMISSIS - richiama la documentazione per asserire che questa era idonea a provare che “il - OMISSIS - non fosse certo uno sconosciuto per il club”.
Si tratta di circostanza del tutto condivisibile, ma di per sé non sufficiente ed inidonea a configurare la debenza di un corrispettivo in favore dell’attore/appellante. Quest’ultimo ancora evidenzia che l’attività svolta non deve per forza avere portato il club a concludere contratti di prestazione sportiva, in quanto la consulenza non richiede il raggiungimento di uno scopo specifico o di un risultato, ma per provarne la sussistenza basta dimostrare il suo adempimento.
Orbene, ribadite le conclusioni di cui al primo motivo trattato e segnatamente la non remunerabilità della consulenza o della cooperazione “generica” (in atto di citazione di primo grado il - OMISSIS - ha compiuto un generico richiamo ad usi, e tariffe, non ulteriormente specificate) - sostanzialmente lo stesso appellante con le affermazioni difensive riportate ammette la mancata finalizzazione all’effettivo ingaggio/cessione di alcun giocatore per il tramite del proprio contributo - vi è da dire che le stesse allegazioni dell’appellante non consentono di enucleare con certezza il contenuto e quindi l’oggetto dell’attività in concreto svolta e soprattutto che la Sampdoria abbia dato l’incarico di espletarla.
Dagli stessi stralci delle comunicazioni riportate dal - OMISSIS - ed intercorse tra quest’ultimo ed i dirigenti del club ligure, risulta che è stato sempre il primo a sollecitare risposte, adesioni alle proprie istanze, mentre non si evince alcun impegno ovvero richiesta di intervento da parte della società.
Per completezza, si osserva che nel motivo d’appello viene altresì ribadito il tardivo - da parte della allora convenuta UC Sampdoria spa - deposito della memoria ex art, 182 VI c n
2 cpc, che come acclarato dal Tribunale deve invece considerarsi tempestivo, in applicazione del principio per il quale “dies a quo non computatur”, in quanto ai sensi dell’art. 155 cpc il giorno dell’udienza non va computato nei termini concessi per le deduzioni istruttorie.
Le censure dedotte non sono pertanto meritevoli di accoglimento.
Con il terzo motivo è dedotta l’erronea interpretazione ed applicazione dei principi e della normativa relativa all’arricchimento senza causa.
Si tratta della domanda subordinatamente svolta dal parte dell’attore/appellante , il quale nel motivo d’appello deduce che “non è condivisibile che tale domanda non possa essere accolta in quanto vi è un’alternativa di fonte contrattuale”, insistendo comunque per il riconoscimento quantomeno delle spese ed di un forfait indennitario.
Sul punto giova evidenziare che la sentenza di primo grado ha ritenuto la domanda ritualmente introdotta in via subordinata, ma inammissibile sul piano sostanziale in base all’ art. 2042 c.c. per la presenza alternativa di una valida prospettazione contrattuale, la cui infondatezza impedisce di procedere all’esame delle domande sviluppate in chiave sostitutiva.
Orbene, l'azione di ingiustificato arricchimento - in particolare - stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione, per farsi indennizzare il pregiudizio subito ( in tal senso si v. Cassazione civile sez. I 07 marzo 2014 n. 5396).
In ogni caso, osserva la Corte che l’art. 2041 cc individua la tutela nei limiti dell’arricchimento dell’altra parte, con la previsione di un indennizzo per la correlativa diminuzione patrimoniale Ora, alla luce delle svolte considerazioni, non è emersa la misura di un arricchimento, né addirittura un nesso tra l’agire del - OMISSIS - e l’arricchimento della società.
Sotto il profilo poi della propria diminuzione patrimoniale non è stato allegato dalla difesa dell’appellante alcun elemento di valutazione.
Va sottolineato che ’appellante ha fatto riferimento a spese vive, da quantificarsi, salvo non provvedere poi ad alcuna analitica (né pervero sintetica) elencazione.
Il motivo è pertanto infondato.
- Con il quarto ed ultimo motivo viene dedotta l’erroneità della condanna alla refusione di metà delle spese, con istanza di compensazione integrale delle stesse o riduzione al minimo dei compensi, secondo lo scaglione di valore indeterminato per le cause di non particolare importanza.
Anche questo motivo è infondato.
La liquidazione è stata operata in primo grado, ponendo nella misura della metà le spese di lite a carico dell’attore/appellante, in considerazione del comportamento della società calcistica, che ha manifestato poca solerzia nel chiarire alla controparte l’assenza di validi estremi per una reciproca collaborazione.
Si tratta di motivazione del tutto condivisibile, mentre non si rinvengono ragioni per addivenire all’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della accertata soccombenza del - OMISSIS - .
La sentenza ha considerato lo scaglione di valore della causa tra € 260-520mila.
Né poteva essere altrimenti, in conformità alle stesse deduzioni istruttorie di parte attrice (che con riferimento alla sola pretesa creditoria riferita al giocatore Correa determinano l’applicazione del parametro anzidetto).
Inoltre non hanno trovato applicazione i massimi valori tariffari, bensì le medie tariffarie ed i minimi con riferimento alla fase istruttoria, in quanto ha avuto una dimensione solo documentale.
Il motivo non deve, pertanto, trovare accoglimento.
L’appello deve conclusivamente essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 per la fase di studio introduttiva e decisoria, considerato il valore della causa e la
non particolare complessità delle limitate questioni che sono state riproposte, seguono la soccombenza dell’appellante.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
rigetta l’appello proposto da - OMISSIS - avverso la sentenza n. 2241/18, emessa dal Tribunale di Genova il 07 agosto 2018 e pubblicata il 08 agosto 2018, nel procedimento n. 10872/2016 RG.
Condanna l’appellante - OMISSIS - alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di UC Sampdoria spa, che liquida in € 6780,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.
Genova, 27.10.2020
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Laura Morello dott.ssa Carmela Alparone