CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE Sentenza n. 2060/2022 pubbl. il 12/05/2022

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI NONA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

 

dr.        Eugenio Forgillo                                                     Presidente

 

dr.        Pasquale Maria Cristiano                                       Consigliere

 

dr.      Giuliano Tartaglione          Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente

S  E  N T E N  Z A

 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2439/2018 R.G.A.C., posta in decisione alludienza collegiale del 15.2.2022, con concessione dei termini fino al 19.04.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 9.5.2022 per il deposito di memorie di replica, e vertente

TRA

 

- OMISSIS -, elettivamente domiciliato in Marigliano  (NA)  alla via Domenico Morelli n. 5 presso lo studio dell’avvocato Francesco Trascente (C.F. TRSFNC73L24E955S) che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato ed allegato allatto d’appello;


 

 

 

 

 

APPELLANTE

 

E

 

ASSOCIAZIONE  DILETTANTISTICA  SOCCERLAND,  in  persona  del

 

legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggiomarino alla via XXIV Maggio n.759, P.I. 0711751212;

APPELLATA CONTUMACE

 

E

 

- OMISSIS -  ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14, P.I. 00885351007, elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Mazzeo  (C.F. MZZLNZ46R04G496L), che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per notar Giovanni Battista DallArmi del 18.12.2014, n. rep. 186905 e n. racc. 30367;

APPELLATA

 

Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

 

§ 1. Con atto di citazione notificato in date 11.5 e 14.5.2015 Abagnale Salvatore conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata lAssociazione Dilettantistica - OMISSIS - (d’ora in avanti solo - OMISSIS -) e la - OMISSIS -  Assicurazioni s.p.a. (d’ora in avanti solo Generali) per ivi sentirli condannare nelle rispettive qualial risarcimento dei danni subiti per un infortunio al piede e alla caviglia destra patito durante una partita di calcetto a causa di un foro presente nella recinzione di protezione del campetto, da quantificarsi  in   10.080,10,  oltre  spese  di  lite,  interessi  e  rivalutazione


 

 

 

 

 

monetaria. Circa la dinamica del sinistro l’attore deduceva che mentre era intento a recuperare la palla a fondo campo rimaneva impigliato nella rete metallica perimetrale di protezione del campo da gioco (pagina 1 dellatto di citazione).

Dopo l’infortunio lattore veniva tempestivamente trasportato presso lOspedale Martiri di Villa Malta, ove i sanitari accertavano la sussistenza di una frattura malleolo-peroneale-caviglia dx prescrivendo, altresì, un controllo ortopedico.

La - OMISSIS -  si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, la chiamata in causa in funzione di garanzia delle Generali; nel merito, contestava il sinistro, precisando che il campo di calcio in questione era soggetto a costanti interventi manutentivi.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società - OMISSIS -  che,

 

preliminarmente, eccepiva la nullità degli atti introduttivi ex artt. 163 e 164

 

      1. p.c.     nonché lomessa denuncia dell’evento dannoso da parte della - OMISSIS -  con conseguente perdita del diritto allindennizzo; nel merito, deduceva l’infondatezza della pretesa attorea, chiedendone il rigetto.

Ammessi ed espletati linterrogatorio formale dellAbagnale, la prova testimoniale nonché la CTU medico-legale, con sentenza n. 707/2018 pubblicata in data 19.3.2018, il Tribunale di Torre Annunziata così decideva:

-rigetta la domanda perché non provata;

 

-condanna l’attore al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di giudizio e che liquida, singolarmente, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre IVA e CpA e rimborso forfettario;

- pone definitivamente a carico dell’attore delle spese di CTU.

 

§  2.  Con  atto  di  citazione  innanzi  a  questa  Corte,  ritualmente


 

 

 

 

 

notificato a controparte il 26.4.2018, - OMISSIS - proponeva appello avverso la detta sentenza. Argomentando motivi a sostegno del gravame, chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

1.  In via del tutto preliminare, accogliere il presente appello;

 

        1.  Per  leffetto , in riforma della sentenza appellata, Voglia lOn.le Corte di

 

Appello di Napoli, accertare e dichiarare che il sig. - OMISSIS -, in data

 

26.03.2013,  presso  lA.S.D.  - OMISSIS -,  rimaneva  vittima  di  un  infortunio

 

allorquando lo stesso, intento al recupero della palla a fondo campo, nell’ accingersi a

 

rimettere  la  palla  in  gioco,  ossia,  nel  tentativo  di  calciarla  (rinvio)  rimaneva

 

impigliato con il calzettone nella rete metallica di protezione del campo da gioco.

 

Detta rete, posta ad una distanza di 70/80 cm dal campo di calcio (inferiore a quella

 

legale), era forata con le dentature sporgenti;

 

        1. In particolare, Voglia l’On.le Corte di Appello di Napoli, accertare e dichiarare che lAbagnale, in seguito allevento di cui sopra, perdeva lequilibrio franando al suolo riportando lesioni personali tanto da dover abbandonare il campo da gioco ed essere accompagnato in ospedale ove i sanitari di turno gli diagnosticavano una frattura malleolo peronale – caviglia destra.

4.  Per l ’ ef fet to,  i n  appl icazione  degli  artt .  2051  c.c.  e  2697  c.c.,  Vogl i a

 

dichiarare  lesclusiva  responsabilità  dellAssociazione  Dilattentistica - OMISSIS -

 

nella causazione del sinistro per cui è causa;

 

        1. Per leffetto, Voglia lOn.le Corte di Appello di Napoli, accogliere la domanda proposta dal sig. Abagnale;
        2. Conseguentemente, condannare i convenuti, nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di € 6.571,41, elaborata sulle conclusioni della CTU espletata in primo grado.

 

 

 

 

 

        1. Vittoria di spese di lite e competenze legali del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.

Con comparsa depositata l11.9.2018 si costituiva la - OMISSIS - che contestava l’avverso gravame, ritenendolo infondato in fatto ed in diritto. Concludeva, in via principale, per il suo rigetto con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente giudizio; in subordine, per la riduzione della richiesta risarcitoria formulata dallappellante ai sensi dell’art. 2054 c.c..

La - OMISSIS - , bencritualmente citata, rimaneva contumace. Acquisito  il  fascicolo  di  primo  grado,  alludienza  del  15.2.2022,

celebrata nelle modalità previste dallarticolo 221 comma 2 l. 77/2020 (trattazione scritta), sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini fino al 19.4.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 9.5.2022 per il deposito delle memorie di replica.

CONCISA ESPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

 

DECISIONE

 

L’appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

 

§ 3. Con il primo (ed unico) motivo lAbagnale lamenta IN VIA PRELIMINARE LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 113, 115 e 116 c.p.c.. OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE EMESSE IN SENO AL PROCESSO. OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. CONSEGUENTE OMESSA MOTIVAZIONE. FONDATEZZA DELLA DOMANDA PROPOSTA DALLAPPELLANTE. ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI PROCESSUALI, ARBITRARIA ED


 

 

 

 

 

ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2051 C.C. LETTO IN COMB. DISP. DI CUI ALL’ART. 2697 C.C.

Il motivo si articola in due doglianze.

 

§ 3.1 Sotto il primo profilo, l- OMISSIS -  censura la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove testimoniali e dei rilievi fotografici che, con le dichiarazioni rese dallappellante in sede di interrogatorio formale, avrebbero consentito unesatta ricostruzione dei fatti di causa.

Nella  specie,  l’appellante  contesta  che  il  Tribunale  non  avrebbe

 

esaminato né le dichiarazioni rese dai testi, né i rilievi fotografici allegati da cui sarebbero emerse le cause che hanno prodotto linfortunio.

Per un verso, il teste - OMISSIS -  riferiva che l- OMISSIS -, nell’effettuare un rinvio da fondo campo, rimaneva impigliato con il calzino nella rete metallica di protezione (pag. 7 del gravame); il teste - OMISSIS - confermava quanto dichiarato dallaltro teste escusso, aggiungendo che tra la recinzione metallica ed il campo intercorrevano solo 70/80 cm.; per altro verso, i rilievi fotografici palesavano la presenza di un foro dalle dentature sporgenti (pag. 7 del gravame), avente una attitudine lesiva.

La  - OMISSIS -,  al  contrario,  ritiene  inspiegabile  e  non  provata  la

 

dinamica del sinistro prospettata dall’appellante. In primo luogo, evidenzia che lAbagnale nellatto di citazione riportava di essersi infortunato mentre recuperava il pallone e che, invece, in sede di interrogatorio formale dichiarava di essersi procurato le lesioni personali mentre stava effettuando un calcio di rinvio (pag.   3 della comparsa di costituzione); di conseguenza, la


 

 

 

 

 

discrepanza tra le affermazioni rese dall’odierno appellante bastano a non rendere verosimile il sinistro. Peraltro, ritiene che la distanza riferita dai testi sarebbe frutto di una stima ad occhio ed essendo stata prospettata dopo molti anni (gennaio 2017) dal fatto (aprile 2013), sarebbe priva di ogni rilievo.

§ 3.2 Sotto altro profilo, lappellante deduce di aver provato il nesso

 

di causalità e di non aver potuto rilevare lanomalia del reticolo metallico mediante lordinaria diligenza. In particolare, evidenzia che linfortunio era diretta conseguenza della bucatura presente nella rete metallica e che, attesa la scarsa visibilità, non aveva potuto percepire che lo stato dei luoghi presentava unobiettiva situazione di pericolosità (pag. 10 del gravame).

Tali  affermazioni,  per  un  verso,  venivano  confortate  dalla  CTU

 

espletata nel giudizio di primo grado; per altro verso, non venivano contestate dall’appellata - OMISSIS -, la quale non aveva dato prova né della manutenzione della rete, né della natura fortuita dell’evento nefasto (pagg. 10 e 11 del gravame).

Al riguardo lappellata contesta le deduzioni dell’appellante ritenendo che se era in corso una partita di calcio la stessa non poteva di certo svolgersi con una cattiva illuminazione (pag. 3 della comparsa di risposta).

§ 3.3 Il motivo è infondato.

 

Il giudice di prime cure, pur riconducendo la fattispecie nell’alveo del 2051 c.c., non riteneva la - OMISSIS -  responsabile dell’infortunio. Il Tribunale evidenziava un difetto di logicità nell’esposizione dei fatti riportati dall- OMISSIS -  poiché non si comprende come sia stato possibile rimanere impigliato nella rete metallica, attesa anche la discrasia tra quanto riportato


 

 

 

 

 

nell’atto introduttivo del giudizio e quanto riferito in sede di interrogatorio formale e di prova testimoniale. Invero, nell’atto di citazione, l’attore sosteneva di essersi impigliato nella rete mentre era intento a recuperare la palla a fondo del campo (pag. 4 sentenza); successivamente, in sede di interrogatorio formale, lattore ricollegava l’evento lesivo ad un (rinvio) del pallone; tale seconda ricostruzione dei fatti veniva confermata dai testi escussi.

La discrasia tra il fatto come narrato nellatto introduttivo ed il fatto come emerso in sede istruttoria comportava, secondo il Tribunale, il rigetto della domanda.

Inoltre,   il   Tribunale   riteneva   comunqu visibile    percepibile

 

dallutente medio linsidia (ovvero il buco nella rete metallica) e non provato il nesso di eziologico tra il buco della rete metallica e linfortunio al piede e caviglia destra (pag. 5 della sentenza).

La  motivazione  è  condivisibile  e  va  integrata  con  le  seguenti

 

precisazioni.

 

Va osservato che, come già correttamente rilevato dal primo giudice, il fatto emerso in istruttoria è diverso rispetto a quello narrato in citazione poiché, mentre da questultima si evince che l- OMISSIS -  è rimasto impigliato nella rete di protezione a seguito di un recupero del pallone, dallinterrogatorio formale e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi è, al contrario, emerso che l’- OMISSIS -  rimaneva impigliato nella rete mentre era intento ad eseguire un rinvio da fondo campo (verosimilmente mentre era di spalle alla rete di recinzione del campo, e non in posizione frontale ad essa, posizione assunta nellipotesi diversa narrata in citazione).


 

 

 

 

 

Già questa osservazione è idonea al rigetto della domanda.

 

Ma, pur volendo aderire alla tesi sostenuta nellatto di appello, e cioè che l’infortunio si sia verificato nelle circostanze di fatto come risultate in sede istruttoria, la responsabilità della - OMISSIS -  deve essere esclusa, essendo emersa la prova del cd. caso fortuito, consistente nella condotta colpevole e negligente del danneggiato.

Con riferimento allevento dannoso, la giurisprudenza di legittimità

 

ha chiarito che la lesione, per essere rilevante, deve derivare non già dal rapporto del soggetto con la res, ma dalla res stessa; pertanto, il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla cosa o dallinsorgere nella stessa di un agente dannoso: ai fini dellapplicazione dellarticolo 2051

    1. c.  non è affatto necessario che il danno si sia prodotto nellambito del dinamismo

 

proprio della cosa, potendo esso verificarsi anche in conseguenza dellinsorgere in essa di un processo dannoso provocato da elementi esterni (ex multis Cass. sent. n. 4480/2001).

Nel caso di specie, la res, ovvero la rete metallica, presentava una

 

foratura ed una sporgenza nel punto di rottura; la sua attitudine lesiva non solo era obiettivamente bassa, ma certamente controllabile dalluomo con la diligenza media.

Invero, dagli atti di causa non è emersa la scarsa illuminazione del campo da calcio, né la mancanza di visibilità della rete nel suo punto di rottura; al riguardo è stato evidenziato dall’appellante medesimo che la rete era di colore verde e che presentava un foro con dentature sporgenti (pag. 10 del gravame).

Ora, dalle foto allegate alla produzione di parte attorea in primo


 

 

 

 

 

grado (in particolare la seconda e la terza foto) si evince non solo la piena visibilità del foro nella rete metallica ma, addirittura, la sporgenza dei fili metallici verso l’esterno del campo (non già verso linterno), ciò che rende ancor più inverosimile linfortunio come emerso in sede di istruttoria.

Ad ogni modo, l- OMISSIS - avrebbe ben potuto evitare il perpetrarsi dell’evento lesivo, seguendo le comuni norme di diligenze, prudenza e perizia, nell’accingersi a rimettere la palla in gioco.

Quanto al nesso di causalità, la Suprema Corte ha evidenziato che

 

l’art. 2051 c.c. individua semplicemente un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa operando su un piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, ma cionondimeno non esonera il danneggiato dalla prova del predetto nesso di causalità (Cass. sent. n. 7172/2022).

Nel caso di specie, quand’anche si volesse ritenere provato il nesso eziologico, il comportamento dellappellante sarebbe in ogni caso un fattore interruttivo del decorso causale tipico in quanto si qualificherebbe come negligente, imprudente ed imperito.

In termini generali la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all' art. 2051 c.c. (Cass. sent.


 

 

 

 

 

n. 11794/2022).

 

Con  particolare  riferimento  alla  responsabilità  del  custode  del

 

campo  di  calcetto  per  gli  infortuni  occorsi  agli  utenti  nel  corso  dello

 

svolgimento di una partita, la Suprema Corte ha affermato che il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultimo, ove non alleghi e non provi l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi (Cass. ord. n. 19998/2013, in cui la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito in punto di responsabilità del gestore della struttura del campo da gioco in caso di infortunio occorso ad un giocatore finito contro il palo metallico che sorreggeva la struttura stessa). Si è, invece, esclusa la violazione dellarticolo 2051 c.c. nel caso in cui il calciatore, durante una partita di calcetto a sette, nel tentativo di recuperare il pallone che stava uscendo lateralmente dal perimetro di gioco in fallo laterale, era finito contro il palo di ferro di una delle quattro porte destinate al calcetto a cinque, che erano state poste a bordo del campo (Cass. sent. n. 13681/2012, in cui si parla di rischio elettivo assunto dai giocatori essendo ben visibili le quattro porte collocate a bordo del campo ed i giocatori ben consapevoli…non avevano ritenuto di spostarle o di chiederne lo spostamento). Da ultimo i sopra richiamati principi sono stati confermati dal giudice di nomofilachia nella ordinanza n. 37708/2021: il proprietario o gestore di un campo da gioco è responsabile, ai sensi


 

 

 

 

 

dell'art. 2051 c.c., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest'ultimo, ove non alleghi e non provi l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto delle normative esistenti o comunque di concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o al fatto di terzi (nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità del custode di un campo da "calcetto saponato" - caratterizzato da accentuata scivolosità del campo stesso - per essere stata tardivamente dedotta la mancata predisposizione di idonei accorgimenti atti ad evitare o limitare il rischio degli utenti, giacché la questione era da intendersi automaticamente acquisita al  "thema probandi et decidendi" per il solo effetto dell'invocazione del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte dell'attore-appellante).

Pertanto, limprudenza e la carente attenzione prestata durante la

 

partita di calcetto può integrare il comportamento colposo del danneggiato da cui consegue linterruzione del nesso eziologico tra l’evento e il danno patito.

Ora, laccertamento del concreto avvenimento di un caso fortuito

 

(che può consistere non solo nel fatto naturale ma anche nel fatto del terzo o, come nella specie, del danneggiato) è una questione di fatto demandata al giudice di merito. Precisamente, il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. può essere rilevato, anche dufficio, dal giudice, se beninteso esso emerga dalle risultanze processuali: la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza


 

 

 

 

 

causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto pla situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. ord. n. 9315/2019). Il caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (Cass. ord. n. 27724/2018, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso).


 

 

 

 

 

Nella specie, alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate può senza dubbio ritenersi che lAbagnale, se avesse seguito le comuni regole di cautela, avrebbe ben potuto prevedere ed evitare levento, atteso che la rete metallica ed il foro in essa presente erano ben visibili; lilluminazione era sufficiente a rilevare la minima potenzialità lesiva attribuibile allanomalia della rete (minima se si considera che, come supra rilevato, i fili di ferro della rete metallica, in corrispondenza del foro, sporgevano verso lesterno del campo).

In definitiva, la condotta imprudente dellAbagnale ha interrotto il nesso di causalità, con esclusione di qualsiasi responsabilità in capo alla - OMISSIS -

Per tutto quanto esposto lappello va rigettato.

 

§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo che segue, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014, negli importi minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in considerazione del valore della causa, delle questioni giuridiche affrontate e dell’attività difensiva concretamente svolta, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, non svoltasi (Cass. ord. n. 10206/2021).

Sussistono,  infine,  i  presupposti  per  l’applicazione  dell’art.  13

 

comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dellappellante.

 

P.Q.M.

 

La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sullappello proposto da - OMISSIS -  nei confronti di - OMISSIS - s.p.a. e della Associazione Dilettantistica Soccerland- OMISSIS -  avverso la


 

 

 

 

 

sentenza pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata n. 707/2018, pubblicata il 19.3.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

      1. Rigetta lappello e, per leffetto, conferma la sentenza impugnata;
      2. Condanna Abagnale Salvatore al pagamento in favore di Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.888,50 per compensi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi;
      3. Dà atto che sussistono i presupposti per lapplicazione dell’art. 13

 

comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dellappellante. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Giuliano Tartaglione                                              IL PRESIDENTE

 

Dott. Eugenio Forgillo

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