CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SESTA, Ordinanza del 17/03/2022 n. 8701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA

Presidente : SCRIMA ANTONIETTA

Relatore CIRILLO FRANCESCO MARIA

– OMISSIS –

ORDINANZA

sul ricorso 31599-2019 proposto da:

- OMISSIS -, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato RENATO GIUSEPPE VERRENGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO;

- ricorrente –

Contro - OMISSIS -S.P.A., già - OMISSIS - S.P.A.;

- intimata –

 avverso la sentenza n. 14860/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) stipulò con l'- OMISSIS - s.p.a. (ora - OMISSIS -) una polizza assicurativa contro gli infortuni che dovessero occorrere ai suoi tesserati nell'esercizio dell'attività sportiva, polizza che si estendeva anche ai tesserati del settore giovanile. In data 12 dicembre 2010, durante una partita di calcio della categoria giovanissimi, il minore - OMISSIS - subì, a causa dello scontro con un avversario, la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. I genitori del ragazzo chiesero alla società di assicurazione il pagamento dell'indennizzo a termini di polizza, ma l'INA respinse la domanda sul rilievo che il beneficiario era decaduto dalla garanzia per aver inoltrato la richiesta oltre il termine contrattuale di sessanta giorni previsto dall'art. 27, ultimo comma, di condizioni generali di polizza. A seguito del rifiuto, i genitori convennero in giudizio la società assicurativa davanti al Giudice di pace di Roma, chiedendo che fosse condannata al pagamento dell'indennizzo di polizza. Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello - OMISSIS -, frattanto divenuto maggiorenne, e il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 luglio 2019, ha rigettato il gravame ed ha condannato l'appellante al pagamento delle spese del grado. Ha osservato il Tribunale, tra l'altro, che la previsione di una clausola del contratto di assicurazione in base alla quale l'assicurato è onerato di dare tempestivo avviso del sinistro è valida a condizione che indichi un termine maggiore di quello di tre giorni previsto dall'art. 1913 cod. civ. e che sia approvata per iscritto. Nel caso specifico, prevedendo l'art. 27 della polizza il termine di decadenza di sessanta giorni — da ritenere più che sufficiente per la denuncia di sinistro, trattandosi di un adempimento molto semplice — la relativa clausola era da considerare valida, anche perché era stata approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso - OMISSIS - con atto affidato a tre motivi.  La - OMISSIS - s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1913 e 1915 cod. civ., in relazione all'art. 1932 cod. civ., contestando la decisione in ordine all'affermata decadenza dalla garanzia. Osserva il ricorrente che gli obblighi di avviso sono regolati dagli artt. 1913 e 1915 cit. e che, a norma dell'art. 1932 cit., le disposizioni ivi previste non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Ciò premesso, il ricorrente ricorda che le conseguenze del mancato rispetto dei termini per l'obbligo di avviso sono regolate dall'art. 1915 cod. civ., il quale distingue a seconda che si tratti di omissione dolosa o colposa e stabilisce che in caso di omissione colposa l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità; diversamente avviene, invece, in caso di omissione dolosa, ipotesi in cui il pagamento non è dovuto, fermo restando che l'onere della prova del dolo è a carico dell'assicuratore. Ne consegue che, in difetto di ogni prova del dolo, il rigetto della domanda appare ingiustificato; né potrebbe reggere, secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha considerato legittimo il termine di decadenza di sessanta giorni in quanto più lungo di quello stabilito dal citato art. 1913 (tre giorni).

1.1. Il motivo è fondato. La recente ordinanza 30 settembre 2019, n. 24210, di questa Corte ha stabilito che affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 cod. civ., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, secondo comma, cit.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (in tal senso già la risalente sentenza 3 marzo 1989, n. 1196). Questa Corte ha anche chiarito che ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'art. 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo (sentenze 22 giugno 2007, n. 14579, e 30 giugno 2015, n. 13355). A tali principi il Collegio intende dare convinta adesione e ulteriore continuità. Nel caso in esame non risulta essere stata mai nemmeno ipotizzata la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte dell'assicurato, per cui deve ritenersi non in discussione che si tratti di omissione colposa. Ne consegue che il Tribunale, in presenza di una clausola come quella dell'art. 27 della polizza in questione, che collega al mancato avviso puro e semplice la decadenza dalla garanzia, avrebbe dovuto considerare che essa è in contrasto con l'art. 1915, secondo comma, cit., norma inderogabile se non in senso più favorevole all'assicurato; e non avrebbe, perciò, potuto rigettare la domanda di indennizzo.

2. Gli ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito dell'appello attenendosi ai principi di diritto suindicati. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e 17.11Vi2 al Tribunale di Roma, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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