Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. – Lodo n. 5/2023
Istanza: …. LTD / A.C.R. Siena 1904 S.p.A.
Massima: Va da sé infatti – stante la mancata costituzione nel presente giudizio, a fronte della rituale notificazione del relativo atto introduttivo – che la A.C.R. SIENA nulla ha provato, né dedotto, nel presente giudizio; neppure, in specie, di aver corrisposto alcunché alla parte istante: sicché il relativo credito, qui azionato, risulta sussistente e integralmente insoddisfatto. Ne consegue la piena fondatezza della domanda formulata in questa sede dalla parte istante, che deve perciò essere integralmente accolta: sia per la sorte, pari a Euro 17.000; sia per gli interessi legali di mora, al tasso ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2001, cit. (ossia al tasso di riferimento B.C.E. al 1° luglio 2022 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 8.000, con decorrenza dal 1° novembre 2022 al saldo; nonché al tasso di riferimento B.C.E. al 1° gennaio 2023 maggiorato di otto punti, per quanto a Euro 9.000, con decorrenza dal 1° aprile 2023 al saldo); con rimborso dell’I.V.A. se dovuta secondo la legislazione tributaria applicabile all’Ente creditore.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. – Lodo n. 3/2023
Istanza: P. P./ A.C.R. Siena 1904 S.p.A.
Massima: La contumacia del convenuto non solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. È indubbio che, nonostante il suo onere probatorio risulti meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni di parte avversa, l’istante sia comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca: 1) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ritualmente depositato entro il termine previsto presso l’organo federale competente; 2) il corretto adempimento - da parte dell’agente - della propria prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. e il calciatore …; 3) il mancato adempimento della prestazione di controparte, consistente del pagamento del corrispettivo pattuito, pur essendo scaduto il termine. Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la mancata contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, per le ragioni esposte, risulta dimostrato che la Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. – Lodo n. 1/2022
Istanza: D. C. G. c/ GENOA CFC S.p.A.
Massima: Massima: La circostanza che la Società Genoa CFC S.p.A. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale. In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica nonché sull’accertamento delle motivazioni della mancata costituzione. Questi accertamenti – come noto – non solo hanno lo scopo di tutelare le parti in causa, ma sono altresì intese a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso. Il Collegio, prendendo atto nell’udienza di conciliazione del 7 febbraio 2022, dell’assenza di parte intimata, ha con ordinanza fissato l’udienza del 14 febbraio invitando a darne notizia, anche stavolta per il tramite della notifica via PEC, a parte convenuta che, dunque, già solo per questo non poteva non essere a conoscenza dell’instaurato procedimento arbitrale. Ne consegue che la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi. Non per questo la contumacia del convenuto solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale.
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. – Lodo n. 2/2022
Istanza: G. T. c/ M. F.
Massima: Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione di tardività della costituzione nella presente procedura arbitrale del calciatore intimato, sollevata dall’agente sportivo istante. La natura ordinatoria del termine fissato dall’art. 4, comma 1, del Regolamento arbitrale per la costituzione della parte intimata (rectius, per lo svolgimento di difese da parte della medesima), diversa dall’esplicita perentorietà del termine che l’art. 3, comma 2, del Regolamento stesso fissa, invece, alla parte istante per l’introduzione della procedura arbitrale, induce il Collegio a ritenere tempestiva la memoria difensiva depositata dal calciatore in data in data 19 novembre 2021 (in termini CGS, Lodo arbitrale n. 6/2020, in data 8 settembre 2020 - TMP Soccer S.r.l./ Trapani Calcio S.r.l.) e ciò a prescindere da ogni ulteriore indagine circa l’idoneità o meno della comunicazione inviata dall’agente al calciatore in data 25 ottobre 2021 a un indirizzo PEC al medesimo asseritamente riferibile e/o la sussistenza dell’obbligo per tutti i tesserati professionisti di dotarsi di una PEC.