Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 1/2022

Istanza: D. C. G. c/ GENOA CFC S.p.A.

Massima: Massima: La circostanza che la Società Genoa CFC S.p.A. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale. In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica nonché sull’accertamento delle motivazioni della mancata costituzione. Questi accertamenti – come noto – non solo hanno lo scopo di tutelare le parti in causa, ma sono altresì intese a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolaridel giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso. Il Collegio, prendendo atto nell’udienza di conciliazione del 7 febbraio 2022,  dell’assenza di parte intimata,  ha con ordinanza fissato l’udienza del 14 febbraio invitando a darne notizia, anche stavolta per il tramite della notifica via PEC, a parte convenuta che, dunque, già solo per questo non poteva non essere a conoscenza dell’instaurato procedimento arbitrale. Ne consegue che la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi. Non per questo la contumacia del convenuto solleva listante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale.

Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale- C.O.N.I. –  Lodo n. 2/2022

Istanza: G. T. c/ M. F.

Massima: Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione di tardività della costituzione nella presente procedura arbitrale del calciatore intimato, sollevata dall’agente sportivo istante. La natura ordinatoria del termine fissato dall’art. 4, comma 1, del Regolamento arbitrale per la costituzione della parte intimata (rectius, per lo svolgimento di difese da parte della medesima), diversa dall’esplicita perentorietà del termine che l’art. 3, comma 2, del Regolamento stesso fissa, invece, alla parte istante per l’introduzione della procedura arbitrale, induce il Collegio a ritenere tempestiva la memoria difensiva depositata dal calciatore in data in data 19 novembre 2021 (in termini CGS, Lodo arbitrale n. 6/2020, in data 8 settembre 2020 - TMP Soccer S.r.l./ Trapani Calcio S.r.l.) e ciò a prescindere da ogni ulteriore indagine circa l’idoneità o meno della comunicazione inviata dall’agente al calciatore in data 25 ottobre 2021 a un indirizzo PEC al medesimo asseritamente riferibile e/o la sussistenza dellobbligo per tutti i tesserati professionisti di dotarsi di una PEC.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it