CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – DECRETO DEL 04/08/2022 N. 3961

Pubblicato il 04/08/2022

N. 03961/2022 REG.PROV.CAU.

N. 06528/2022 REG.RIC.

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2022, proposto da S.S. Citta' di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni), non costituito in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, Figc - Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05095/2022, resa tra le parti, concernente per l'annullamento/riforma dell'ordinanza cautelare n. 5095/22 Reg. Prov. Cau. emessa il 2 agosto 2022 e pubblicata il 3 agosto 2022, non notificata, resa dal Tar di Roma, Sezione I-ter nel procedimento RG n. 08990/2022 (ALL. 1) nonché degli atti presupposti, collegati e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, anche se non conosciuti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, sotto il profilo del fumus, allo stato di una delibazione necessariamente sommaria, la controversia in esame è caratterizzata da alcune peculiarità, fattuali e giuridiche, che si connettono alla interpretazione della disciplina federale in tema di regolarità contabile e di equilibrio finanziario ai fini del rilascio della c.d. Licenza per l’iscrizione al campionato (della serie a cui una società avrebbe altrimenti legittimazione sul piano del “merito sportivo”);

- Considerato, da un lato, che, nella notoria situazione di difficoltà economica generale, che si riflette, da anni, anche sulle imprese del settore calcistico, tali profili di fumus meritano, allo stato attuale (e del tutto preliminare), un certo apprezzamento, poiché una razionalità sistematica nell’interpretazione dovrebbe implicare che si tenga conto della stessa preferenza, normativizzata e di interesse pubblico generale, dell’Amministrazione finanziaria ad ottenere il pagamento di quanto dovuto, - al di là delle varie formule di rateizzazione comunque ritenute ammissibili e utili, anche nella prassi -, avendosi perciò l’obiettivo ermeneutico di non innescare o accelerare, (se non in situazioni di assoluta ed irreparabile compromissione finanziaria), un percorso che conduca, invece, ad un elevato rischio di fallimento conseguente proprio alla negatoria del titolo sportivo, e quindi ad una definitiva e più ampia insolvenza dell’impresa “sportiva” interessata (col coinvolgimento di creditori che siano per lo più dipendenti della società stessa);

- Considerato, dall’altro lato, e in connessione a ciò, che in questa situazione di diffusa difficoltà congiunturale che investe il sistema calcistico, appare più coerente con gli interessi pubblici sottesi alla disciplina “pubblicistica” dello sport, che l’applicazione della normativa in questione sia guidata dalla ponderazione prioritaria dell’interesse (in definitiva sociale) a rispettare il merito sportivo, senza un’applicazione formalistica che rischi di generare, appunto, definitive insolvenze, laddove, come nel caso, la situazione finanziaria appaia ancora riportabile a sostanziale solvibilità (o comunque a una condizione non molto diversa dalla situazione diffusa in cui versano la maggior parte delle società calcistiche);

Rilevato che, tanto premesso, appaia prima facie sussistere il periculum estremo di cui all’art.56 c.p.a, dovendosi temporaneamente sospendere la manca ammissione (“Licenza) al Campionato della ricorrente, in vista della camera di consiglio del 25 agosto 2022, nella quale l’istanza cautelare potrà essere esaminata collegialmente, nel dovuto contraddittorio, e senza che si contrapponga un rilevante pregiudizio per lo svolgimento del Campionato (quanto alla data di inizio attuale o, altrimenti, rifissabile in data successiva e prossima, in esito alla pronuncia in sede collegiale);

P.Q.M.

accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 25 agosto 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 4 agosto 2022.

 

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