CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – DECRETO DEL 13/09/2022 N. 4461

Pubblicato il 13/09/2022

N. 04461/2022 REG.PROV.CAU.

N. 07020/2022 REG.RIC.

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7020 del 2022, proposto da S.S. Città di Campobasso S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro, non costituiti in giudizio; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17; Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fermana Football Club S.r.l., Us Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Torres S.r.l., Comune di Campobasso, Asd U. S. Campobasso 1919, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05654/2022, resa tra le parti, concernente per la riforma/annullamento/sospensione dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 5654-2022;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che le ragioni a sostegno dell’invocata misura monocratica rappresentano un pregiudizio sul quale i precedenti decreti cautelari hanno già preso posizione e che non emergono elementi che possano indicare un superamento delle argomentazioni ivi riportate;

P.Q.M.

Respinge l’istanza.

Resta fissata, per la discussione, la camera di consiglio del 22 settembre 2022, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2022.

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