T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 09/08/2022 N. 5315

Pubblicato il 09/08/2022

N. 05315/2022 REG.PROV.CAU.

N. 09540/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9540 del 2022, proposto da A.S.D. Giarre 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianmaria Covino e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

contro

Lega Nazionale Dilettanti - Lnd, Lega Nazionale Dilettanti - Lnd - Dipartimento Interregionale, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Dilettantistiche - Co.Vi.So.D., Federazione Italiana Giuoco Calcio - Figc, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Coni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti del 3 agosto 2022 di non accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Giarre 1946 e del presupposto parere negativo espresso dalla Co.Vi.So.D. – di data e tenore sconosciuto – come da Comunicato Ufficiale n. 51 del 4 agosto 2022 (Doc. 1);

b) del parere della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche (Co.Vi.So.D) di cui alla nota del 19 luglio 2022 (Doc. 2), di esito negativo dell'istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata dall'ASD Giarre al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023;

c) per quanto occorrer possa, dei Comunicati Ufficiali nn. 62 (Doc. 3) e 63 (Doc. 4) del 10 giugno 2022, recanti disposizione per l'ammissione e l'iscrizione al campionato nazionale di serie D per la stagione 2022/2023;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che possa comunque ledere la sfera giuridico - patrimoniale della ricorrente;

e per l'accertamento

del diritto dell'A.S.D. Giarre 1946 all'ammissione al campionato di calcio di serie D per la stagione sportiva 2022-2023 e per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società per effetto dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che sussistono gli estremi dell’urgenza necessaria per la concessione della tutela monocratica, in ragione della data di inizio – 4 settembre 2022- del campionato calcistico di Serie D per la stagione 2022/2023, come da documentazione versata in atti, anteriore alla prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;

Ritenuto che, per l’effetto, la Associazione ricorrente è ammessa con riserva al campionato in parola;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza citata in premessa nei limiti di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 settembre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 9 agosto 2022.

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