T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – DECRETO DEL 27/07/2022 N. 4804

Pubblicato il 27/07/2022

N. 04804/2022 REG.PROV.CAU.

N. 08993/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, piazza Euclide, 31;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Figc-Lega Nazionale Dilettanti, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., Asd Torres Calcio;

per l'annullamento

del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusone dalle competizioni professionistiche (docc. 1, 2) nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data (doc. 3) e la decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022 (doc. 4), oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC (doc. 5) nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso,

nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Vista l’istanza, proposta unitamente al ricorso, con cui parte ricorrente chiede l’abbreviazione dei termini processuali, ai sensi dell’art. 53 c.p.a.;

Considerato, con riferimento all’istanza cautelare monocratica:

a) che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e urgenza, in considerazione dell’imminente definizione dell’organico del campionato di serie C ad opera del Consiglio Federale della FIGC;

b) che l’istanza va accolta al solo fine di mantenere la res adhuc integra, affinché in tale sede non venga pregiudicata la posizione della ricorrente nelle more della decisione collegiale sulla domanda cautelare;

Considerato altresì di dover accogliere l’istanza di abbreviazione dei termini processuali alla luce delle ragioni di urgenza prospettate dalla parte ricorrente e di dover fissare, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 2 agosto 2022;

Ritenuto di poter fissare il termine delle ore 24 del giorno 27 luglio 2022 per la notifica del presente decreto alle controparti, ai sensi dell’art. 53, comma 2 c.p.a.;

Ritenuto, altresì, che il deposito in segreteria della prova dell’avvenuta notifica del presente decreto alle controparti dovrà aver luogo al più presto possibile;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare monocratica nei sensi e con gli effetti indicati in motivazione.

Accoglie la domanda di abbreviazione dei termini alla metà ex art. 53 c.p.a., nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 2 agosto 2022.

Onera la parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti entro il termine delle ore 24 del giorno 27 luglio 2022.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 27 luglio 2022.

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