T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 12/10/2022 N. 6196
Pubblicato il 06/10/2022
N. 06196/2022 REG.PROV.CAU.
N. 08993/2022 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8993 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.S. Teramo Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Fermana Football Club S.r.l., U.S. Grosseto 1912 Ssd Arl, F.C. Legnago Salus S.r.l., Paganese Calcio 1926 S.r.l., S.S. Arezzo S.r.l., non costituiti in giudizio; Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Torres S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Cossu, Nicola Carboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del dispositivo Prot. n. 00850/2022 del 18 luglio 2022 e delle motivazioni pubblicate con la decisione n. 52 del 25 luglio 2022 Pot. N. 0093/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto ed in particolare della delibera assunte dal Consiglio Federale della FIGC il giorno 8 luglio 2022 pubblicata con CU n. 7/A di pari data e la decisione Co.Vi.So.C. del 1 luglio 2022, oltre a tutti i documenti analizzati durante l'istruttoria non conosciuti e conosciuti tra cui il parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. nella riunione del 7 luglio 2022, anche previo eventuale accertamento di illegittimità ed annullamento del Manuale delle Licenze Nazionali C.U. 222/a del 27 aprile 2022 sulla perentorietà del termine nonché al titolo I, paragrafo I, ed in particolare le lettere E), F) nella parte in cui non consentono depositi ed integrazioni successivi al termine considerato perentorio del 22 giugno 2022 da parte di Co.Vi.So.C. e del Consiglio Federale FIGC nonché di tutte le norme federali nella parte in cui non consentono l'iscrizione di un Club al Campionato di riferimento allorquando non risulti oggettivamente possibile regolarizzare la posizione fiscale della società nei termini richiesti dal Sistema di Licenze Nazionali stesso,
nonché per l'accertamento del titolo/diritto della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento dell'art. 52, comma 10, NOIF, nonché di tutte le eventuali ulteriori norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e lo svincolo d'autorità dei tesserati come conseguenza automatica o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato e per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. che saranno provati in corso di causa per effetto della mancata ammissione della società ricorrente alle competizioni sportive organizzate dalla FIGC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.S. Teramo Calcio S.r.l. il 9/9/2022:
per l'annullamento di tutti i calendari della stagione di serie D 2022/2023, nella parte in cui non prevedono la partecipazione della società ricorrente (Doc. 31), del provvedimento non conosciuto e mai comunicato con cui la Figc ha deciso di non inserire nel campionato di Serie D alcun club, del provvedimento del 29 agosto 2022 prot. n. 4661/Presidenza con cui la FIGC ha comunicato al Comune di Teramo di non voler avviare la procedura prevista dall'art. 52 comma 10 NOIF per il Campionato Serie D (Doc. 32), del Comunicato Ufficiale della FIGC numero 35 del 26 agosto 2022 - svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la società CITTA' DI TERAMO S.R.L. – (Doc. 33) nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto, destinato ad escludere la ricorrente dal Campionato di Serie D, a decretare la perdita del parco tesserati e del diritto di esercitare l'attività sportiva prevista dall'oggetto sociale con richiesta di risarcimento dei danni derivati dagli atti impugnati nella misura che sarà determinata in corso di causa e per l'accertamento del titolo/diritto, in sede giurisdizionale esclusiva ex art. 133 comma 1, lett. z c.p.a., della società ricorrente a partecipare al campionato di calcio di Serie D 2022/2023, anche previo accertamento di illegittimità ed annullamento di tutte le eventuali norme federali che prevedano la perdita del titolo sportivo e di ogni ulteriore conseguenza come effetto automatico o anche indiretta del provvedimento di diniego di ammissione al relativo Campionato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti - L.N.D. e di Torres S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso;
rilevato, in particolare:
- che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in relazione al provvedimento con il quale la FIGC ha comunicato al sindaco della città di Teramo il mancato avvio della procedura ex art. 52, comma 10 delle NOIF relativamente al Campionato di Serie D, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280;
- che, in ogni caso, l’art. 52 comma 10 delle NOIF non attribuisce alla società ricorrente il diritto di partecipare al campionato di Serie D, conferendo piuttosto alla federazione il potere discrezionale di avviare la procedura finalizzata a consentire alla città della società non ammessa di partecipare al suddetto campionato, ricorrendo le puntuali e specifiche condizioni previste dalla norma;
- che, nel caso di specie, il potere discrezionale della federazione non appare esorbitare i limiti della manifesta illogicità/irrazionalità/incongruenza, entro i quali è ammesso il sindacato giurisdizionale di questo Tribunale, in ragione delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del diniego;
- che neppure appare violato il canone della proporzionalità dell’azione amministrativa, avendo la Federazione rappresentato la possibilità di azionare la procedura ex art. 52 comma 10 delle NOIF in relazione al Campionato Regionale di Promozione, in relazione al quale non sussistevano le predette ragioni tecnico organizzative;
- che, per le suesposte ragioni, la fattispecie oggetto del presente giudizio non è assimilabile ai precedenti invocati dalla ricorrente, avuto riguardo, altresì, al diverso ordine cronologico degli avvenimenti emergente dagli atti di causa ed all’avvenuta predisposizione, nel caso di specie, dei gironi e dei relativi calendari;
ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), respinge l’istanza di misure cautelari;
Compensa le spese della presente fase cautelare;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore