T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 12/08/2022 N. 11168

Pubblicato il 12/08/2022

N. 11168/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2020 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 311 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Bosco, Gianluca D'Angelo, Pietro Floris, Pierpaolo Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza 42; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco, Gianluca D'Angelo, Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza 42, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Cacciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bosco, Gianluca D'Angelo, Pietro Floris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Falanga in Roma, via Gomenizza 42;

contro

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio, Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Aliberti in Roma, via Taranto n. 95;

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati -OMISSIS-

- della decisione n. -OMISSIS-delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- dell’iscrizione del signor -OMISSIS- al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, in -OMISSIS-

- dell’iscrizione del signor -OMISSIS- al Registro Agenti FIGC, in data -OMISSIS-;

- dell’articolo 11 del DPCM del 23 marzo 2018, ove condivisa la lettura fornita dal Collegio di Garanzia dello Sport;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il dott. Luigi Furno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con memoria, datata 1 luglio 2022, la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere e che la parte resistente non si è opposta all’accoglimento di siffatta richiesta;

Ritenuto pertanto che in relazione alla domanda formulata nel presente giudizio sia cessata la materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto un provvedimento completamente satisfattivo.

L’art. 34 c.p.a., la cui rubrica reca «sentenze di merito», dispone, infatti, che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere (comma 5).

Considerato che secondo un costante orientamento giurisprudenziale “la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo» (ex pluribus -OMISSIS-).

Ritenuto che le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione delle peculiari complessità fattuali e giuridiche relative alla controversia esaminata;

P.Q.M.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda come in epigrafe formulata.

Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le altre persone citate nel presente provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Raffaello Scarpato, Referendario

Luigi Furno, Referendario, Estensore
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