T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 09/09/2022 N. 11743

Pubblicato il 09/09/2022

N. 11743/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08308/2017 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8308 del 2017, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Ricci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dardanelli n. 15;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa adozione di misure presidenziali e cautelari, dei seguenti atti:

- la comunicazione del -OMISSIS-, di diniego all'ammissione al corso per allenatori di galoppo indetto con “Bando per la qualificazione di “allenatori professionisti galoppo”, pubblicato sul sito internet istituzionale del M.I.P.A.A.F anteriormente al-OMISSIS-e, per quanto di ragione,

- il “Bando per la qualificazione di allenatori professionisti galoppo”, nonché contro ogni altro atto e/o provvedimento ad essi sotteso e presupposto,

- il decreto del Dirigente Delegato n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha decretato l'ammissione al corso di 114 candidati, escluso il ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm..

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS-ha impugnato la nota del -OMISSIS- con la quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha comunicato l’intervenuta esclusione al corso di formazione per il conseguimento della patente di allenatore professionista del settore galoppo indetto con decreto n. -OMISSIS- unitamente al decreto prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- recante l’elenco dei soggetti definitivamente ammessi alla summenzionata procedura.

In particolare attraverso la summenzionata nota – qualificata come “comunicazione di avvio del procedimento”, ma recante i connotati formali e sostanziali del provvedimento definitorio del procedimento, immediatamente lesivo e quindi impugnabile - il Ministero ha disposto l’esclusione del ricorrente per difetto di uno dei prescritti requisiti di partecipazione, identificato nel “mancato raggiungimento del numero di corse previste”.

Il disposto provvedimento espulsivo è stato quindi contestato da un unico mezzo di gravame nell’ambito del quale il ricorrente ravvisa i vizi di eccesso di potere sotto le plurime figure sintomatiche del travisamento di fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere l’Amministrazione intimata fatto cattivo governo delle superiori disposizioni concorsuali e, in particolare, dell’art. 3 del bando – rubricato requisiti e condizioni per l’ammissione – a norma del quale “sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti … c) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio i titolari di patente di fantino, cavaliere, caporale di scuderia, che abbiano esercitato tali attività per almeno 10 anni anche non continuativi o, nel caso di fantini, che abbiano partecipato in carriera ad almeno … 80 corse in ostacoli”.

Invero il ricorrente sostiene di possedere il summenzionato requisito di ammissione, per aver partecipato nel periodo corrente tra il -OMISSIS- (-OMISSIS-) corse equine ad ostacoli mediante la qualifica di “allievo fantino”.

Con decreto cautelare R.G. n-OMISSIS-il ricorrente è stato interinalmente ammesso a prendere parte al corso nelle more della celebrazione dell’udienza camerale di discussione della proposta istanza cautelare.

Si è quindi costituita in data-OMISSIS-l’amministrazione intimata per il tramite dell’avvocatura erariale producendo memorie e documenti a sostegno della legittimità della propria condotta con riferimento, in particolare, alla non equipollenza – ai fini dell’ammissione all’indetto corso professionale – tra la qualifica di “fantino” (espressamente richiamata dall’art. 3 del bando) e quella di “allievo-fantino”, invece posseduta dal ricorrente.

L’udienza camerale originariamente fissata per il 03.10.2017 è stata rinviata al 21.11.2017 su concorde richiesta delle parti costituite e, nelle more, in data 16.11.2017 il ricorrente ha articolato ampia memoria sulla ritenuta equipollenza tra le due qualifiche (“fantino” e “allievo-fantino”) ai fini dell’ammissione al corso, cui l’avvocatura ha prontamente replicato con memoria del 17.11.2017.

All’udienza camerale del 21.11.2017, il ricorrente ha fatto espressa richiesta di rinvio per formulare motivi aggiunti avverso i documenti medio tempore depositati dall’avvocatura, che il Collegio ha accordato alla successiva udienza del 31.01.2018.

Giunti a tale udienza, però, il Collegio ha registrato la mancata proposizione del preannunciato mezzo di gravame nonché l’espressa rinuncia da parte del ricorrente alla proposta istanza cautelare, circostanza che ha determinato la definitiva cancellazione del ricorso dal ruolo delle sospensive.

In vista della discussione del merito della controversia non si è assistito ad alcun ulteriore scambio di memorie e/o documenti tra le parti e, pertanto, all’udienza pubblica del 18.07.2022 – celebratasi secondo le speciali modalità previste dall’art. 17, comma 6, del D.L. n. 80 del 09 giugno 2021 - la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In proposito appare dirimente riportare nuovamente l’art. 3 del bando di concorso – rubricato requisiti e condizioni per l’ammissione – a norma del quale “sono ammessi a partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti … c) aver conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente. Possono essere esonerati dal possesso e dalla presentazione di detto titolo di studio i titolari di patente di fantino, cavaliere, caporale di scuderia, che abbiano esercitato tali attività per almeno 10 anni anche non continuativi o, nel caso di fantini, che abbiano partecipato in carriera ad almeno … 80 corse in ostacoli”.

La lex specialis – peraltro rimasta inoppugnata sul punto – è esplicita nel limitare la platea dei soggetti esonerati dal possesso del richiesto requisito del titolo di studio ai soli titolari di “patente di fantino … che abbiano partecipato in carriera ad almeno … 80 corse ad ostacoli”.

Il ricorrente non è in possesso di siffatto requisito in quanto – per sua stessa, reiterata, ammissione - tutte le 99 corse ad ostacoli individuate ai fini dell’ammissione alla procedura, erano state disputate con la differente qualifica (recte, patente) di “allievo-fantino”.

Sicché la scelta dell’Amministrazione intimata di disporne l’esclusione per “mancato raggiungimento del numero di corse previste” appare del tutto coerente e conforme con la superiore disciplina concorsuale.

Né colgono nel segno le – pur diffuse – argomentazioni del ricorrente in ordine alla sostenuta “equipollenza” tra le due qualifiche.

In proposito è sufficiente evidenziare

che l’art. 3 del bando di concorso è esplicito nell’identificare i soggetti interessati dall’esonero dal titolo di studio nei titolari di patente di fantino”;

che nell’ambito quadro regolatorio di riferimento (Regolamento delle corse al galoppo in piano, dilettanti ed ostacoli), la figura allievo-fantino riceve una disciplina del tutto autonoma (artt. 64 – 77) rispetto a quella riservata, invece, al fantino (artt. 77-91).

Soprattutto, il summenzionato Regolamento espressamente contempla la presenza di due distinte “patenti” - una per esercitare l’attività di “allievo-fantino” e l’altra, invece, riservata ai “fantini” – ciascuna connotata da un’autonoma disciplina quanto a presupposti per il rilascio e/o rinnovo nonché gli oneri e limiti operativi connotanti ciascuna categoria.

In definitiva, la sostenuta “equipollenza” si scontra sia con il dato letterale sia del bando di selezione (il quale è espressamente rivolta ai “titolari di patente di fantino), che con il quadro regolatorio di riferimento, le cui disposizioni regolamentari mirano a separare – e non assimilare - le menzionate figure professionali.

Tanto basta a determinare la reiezione del gravame.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella misura complessiva di millecinquecento euro, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Enrico Mattei, Presidente FF

Gianluca Verico, Referendario

Ida Tascone, Referendario, Estensore

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