T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 14/11/2022 N. 14850

Pubblicato il 14/11/2022

N. 14850/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09831/2022 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9831 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Mattii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’accertamento dell'obbligo del MIPAAF di riaprire il procedimento disciplinare concluso con la “SQUALIFICA” per effetto della decisione della commissione di disciplina dell'allora ASSI, ora MIPAAF, n 360/2011, che lo ha ritenuto responsabile della sostituzione del cavallo -OMISSIS-all’ippodromo di Grosseto, nonché di adeguarsi al giudizio penale, concluso con sentenza del Tribunale di Grosseto n -OMISSIS- che ha assolto parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso parte ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla propria istanza, chiedendo di accertare il dovere del Ministero intimato di riaprire il procedimento disciplinare concluso con la “squalifica” dell’istante perché ritenuto responsabile della sostituzione del cavallo Pulsar all’Ippodromo di Grosseto, ai sensi degli artt. 225 e 226 del Regolamento delle corse al galoppo.

Il deducente chiede, inoltre, che venga accertato, con il metodo del procedimento analogico, il dovere del Ministero di adeguarsi al giudizio penale, concluso con la sentenza adottata dal Tribunale di Grosseto n. -OMISSIS- che assolve “per non aver commesso il fatto” il Sig. -OMISSIS-.

Va in primo luogo rilevato che non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto.

Sul punto la giurisprudenza, granitica, ha affermato che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2564).

In sostanza non è configurabile alcun obbligo di provvedere su istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, in funzione della natura officiosa e ampiamente discrezionale - soprattutto nell’an - del potere di autotutela, rispetto al quale sollecitazioni o segnalazioni dell’interessato sono prive di valore giuridicamente cogente (Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4405).

Tale principio - che trova conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, il quale prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”- esprime la ratio di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche, costituendo in certo senso il rovescio della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi, non tempestivamente contestati (Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420, 4 maggio 2015, n. 2237 e 3 ottobre 2012, n. 5199; id., Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4309, 7 luglio 2014, n. 3426, 24 settembre 2013, n. 4714, 22 gennaio 2013, n. 355; id., Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634) salvo i casi normativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia.

Nel caso di specie, quindi, dall’istanza presentata dal ricorrente non discende l’attivazione di alcun procedimento obbligatorio da parte dell’Amministrazione, atteso che essa può essere qualificata alla stregua di una domanda intesa a stimolare la spendita di poteri di autotutela riservati alla p.a. al fine di conseguire una determinata utilità da parte dei privati.

A ciò si aggiunga che la difesa erariale, nell’ambito della memoria difensiva, chiarisce che la stessa (con la nota del 7 aprile 2022) ha anche riscontrato l’istanza del privato, invitandolo a presentare la documentazione necessaria al fine di attivare l’iter procedimentale previsto per l’ottenimento del bene della vita cui aspira (patente di guida da allenatore galoppo).

In conclusione, per le ragioni appena esposte, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese legali che si quantificano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento,00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Ida Tascone, Referendario, Estensore

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